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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 702/2026

ECLI:EU:C:2026:428
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0052 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 21 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Esenzione per categoria di alcuni aiuti ai settori agricolo e forestale – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali – Riduzione dell’importo dell’aiuto in caso di mancata stipula di una polizza assicurativa che copra almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione nonché i rischi climatici più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi – Articolo 25, paragrafo 9 – Impossibilità per il beneficiario dell’aiuto di stipulare la polizza assicurativa richiesta» Nelle cause riunite C‑52/25 [Binanrier] ( i ) e C‑53/25 [Beaudeluc] i , aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), con decisioni del 21 gennaio 2025, pervenute in cancelleria il 28 gennaio 2025, nei procedimenti RZ, GT (C‑52/25), AX, UI (C‑53/25) contro [OSCURATO:PERSONA] wallonne, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da A. Kumin, facente funzione di presidente di sezione, S. Gervasoni e M. Bošnjak (relatore), giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo belga, da P. Cottin, C. Pochet e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da

X. Drion, avocat; – per la Commissione europea, da A. Bouquet, C. Kovács e S. Verschraegen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ( GU 2014, L 193, pag. 1 ). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra, da un lato, nella prima causa, RZ e GT (causa C‑52/25) nonché, nella seconda causa, AX e UI (causa C‑53/25), imprenditori agricoli, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione vallona, Belgio) in merito all’indennizzo dei danni da essi subiti a causa di una siccità.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 10, 42 e 54 del regolamento n. 702/2014, in vigore alla data dei fatti di cui ai procedimenti principali e successivamente sostituiti, erano così formulati: «(10) Le condizioni generali per l’applicazione del presente regolamento dovrebbero essere definite sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che gli aiuti perseguano obiettivi di interesse comune, abbiano un chiaro effetto di incentivazione, siano opportuni e proporzionati, siano concessi in piena trasparenza e sottoposti a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (…) (42) Tali categorie di aiuti dovrebbero includere in particolare (…) gli aiuti per la gestione dei rischi e delle crisi [quali gli] aiuti per l’indennizzo delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali (…).

Tali aiuti dovrebbero essere volti in particolare a rafforzare la competitività e la redditività dell’intero settore agricolo. (…) (54) Una buona gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo.

La produzione agricola primaria è esposta a crisi e rischi naturali, climatici e sanitari specifici.

Gli aiuti per la gestione dei rischi e delle crisi e gli aiuti al settore zootecnico dovrebbero pertanto essere limitati alle [piccole e medie imprese (PMI)] attive nella produzione agricola primaria.

È opportuno che gli aiuti di Stato volti a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e gli organismi nocivi ai vegetali e quelli per il pagamento dei premi assicurativi si limitino ad assistere i beneficiari che devono far fronte a particolari difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi.

Gli aiuti di Stato non dovrebbero di per sé spingere i beneficiari a correre rischi non necessari.

Le PMI attive nella produzione agricola primaria che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero subirne le conseguenze». 4 L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Condizioni per l’esenzione», così disponeva: «I regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, [TFUE] e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento». 5 L’articolo 25 di detto regolamento, intitolato «Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali», prevedeva quanto segue: «1.

Gli aiuti per compensare le PMI attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE] e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo

I. (…)

9. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa. (…)».

Diritto belga 6 L’articolo 6 del decreto del governo vallone, del 23 agosto 2018, che considera una calamità agricola la siccità che ha avuto luogo tra l’agosto 2016 e il giugno 2017, delimita l’estensione geografica di tale calamità e determina l’indennizzo dei danni ( Moniteur belge del 4 settembre 2018, pag. 68445; in prosieguo: il «decreto del 23 agosto 2018») prevede quanto segue: «Ai fini dell’indennizzo, gli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo [5] sono ridotti del cinquanta per cento se il sinistrato non ha stipulato una polizza assicurativa contro i rischi climatici a copertura di almeno il cinquanta per cento della sua produzione».

Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 7 I ricorrenti nei procedimenti principali, le cui aziende agricole sono costituite da prati permanenti e temporanei, nonché da terreni erbosi destinati all’alimentazione animale, hanno subito danni durante i periodi di siccità che hanno avuto luogo tra il mese di agosto 2016 e il mese di giugno 2017.

Con il decreto del 23 agosto 2018 il governo vallone (Belgio) ha riconosciuto tale siccità come calamità agricola che dà diritto a un indennizzo in forza del diritto nazionale.

I ricorrenti nei procedimenti principali hanno presentato domande di indennizzo a tale titolo. 8 Il 31 ottobre 2018 il governatore della province de Luxembourg (provincia di Lussemburgo, Belgio) ha proposto di accordare ai ricorrenti nei procedimenti principali indennizzi di importo ridotto della metà, in applicazione dell’articolo 6 del decreto del 23 agosto 2018, con la motivazione che essi non avevano stipulato una polizza assicurativa contro i rischi climatici a copertura di almeno il 50% della loro produzione. 9 I ricorrenti nei procedimenti principali hanno contestato la fondatezza di tale proposta sostenendo che i tipi di assicurazione disponibili in Belgio non offrivano la possibilità di coprire le aziende agricole contro il rischio di siccità.

Con due decisioni del 10 dicembre 2018 il governatore della provincia di Lussemburgo ha tuttavia concesso ai ricorrenti nei procedimenti principali indennizzi di importo ridotto della metà. 10 Con due sentenze del 15 marzo 2021 la cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) ha respinto l’appello dei ricorrenti nei procedimenti principali contro queste due decisioni, con la motivazione che l’articolo 6 del decreto del 23 agosto 2018 è conforme all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, in forza del quale un aiuto è ridotto del 50%, salvo che sia concesso a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa che copre almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi.

Dal momento che l’evento climatico più frequente in Belgio sarebbe la grandine e vi sarebbero, in tale Stato membro, tipi di assicurazioni che coprono i rischi connessi a tale tipo di evento climatico, detto giudice ha ritenuto che sarebbe stato possibile, per i ricorrenti nei procedimenti principali, stipulare un simile tipo di assicurazione. 11 [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Belgio), con sentenze del 19 gennaio 2023, ha annullato queste due sentenze, con la motivazione che la cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi) non aveva tenuto conto dell’argomento dei ricorrenti nei procedimenti principali secondo cui era stato loro impossibile stipulare una polizza assicurativa contro la grandine, in quanto tale polizza non copre i danni causati ai prati permanenti e temporanei. 12 Le cause sono state rinviate dinanzi alla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), giudice del rinvio.

Dinanzi a tale giudice, i ricorrenti nei procedimenti principali fanno valere, da un lato, che in Belgio, all’epoca in cui hanno avuto luogo i periodi di siccità di cui trattasi, non era possibile assicurare un’azienda agricola contro un simile rischio.

Dall’altro, sebbene esistessero certamente tipi di assicurazione che coprono il rischio di grandine, i ricorrenti nei procedimenti principali non vi avrebbero tuttavia avuto accesso, in quanto non era possibile assicurare i loro terreni agricoli contro un simile rischio, tenuto conto delle loro caratteristiche particolari.

L’articolo 6 del decreto del 23 agosto 2018 sarebbe discriminatorio in quanto non consentirebbe agli agricoltori di dimostrare che essi non erano in grado di assicurare più della metà della loro produzione contro il rischio in questione, se non addirittura contro il rischio climatico statisticamente più frequente in Belgio. 13 Il giudice del rinvio si interroga sulla portata dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 e sulla conformità dell’articolo 6 del decreto del 23 agosto 2018 a tale disposizione.

Al riguardo, osserva che tale articolo 6 non tiene conto del fatto che un sinistrato potrebbe non essere stato in grado di assicurarsi contro lo specifico rischio climatico che gli ha causato il danno, nella fattispecie la siccità, o di assicurare la sua azienda agricola contro gli altri rischi climatici. 14 È in tale contesto che la cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 25, [paragrafo] 9, del [regolamento n. 702/2014], il quale prevede che gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali (…) siano ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa, si applichi qualora l’aiuto sia destinato a indennizzare gli agricoltori per i danni causati da avversità atmosferiche considerate come una calamità naturale (nella fattispecie, la siccità) che non fanno parte dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro di cui trattasi (nella fattispecie, il [Regno del] Belgio). 2) Se la riduzione prevista in tale articolo [25] si applichi qualora l’aiuto sia destinato a indennizzare gli agricoltori per i danni causati da avversità atmosferiche considerate come una calamità naturale (nella fattispecie, la siccità) che non fanno parte dei rischi climatici per i quali vi è una copertura assicurativa nello Stato membro di cui trattasi (nella fattispecie, il [Regno del] Belgio), sebbene esistano polizze assicurative a copertura di altri rischi climatici – statisticamente più frequenti (nella fattispecie, la grandine), che l’agricoltore beneficiario dell’aiuto avrebbe potuto stipulare. 3) Se lo stesso articolo autorizzi lo Stato membro di cui trattasi a non ridurre l’aiuto destinato a indennizzare gli agricoltori per i danni causati da avversità atmosferiche considerate come una calamità naturale, qualora il beneficiario dell’aiuto dimostri che il tipo di produzione della sua azienda (nella fattispecie, prati permanenti e temporanei e terreni erbosi destinati all’alimentazione animale, e non coltivazioni) non è assicurabile nello Stato membro di cui trattasi (nella fattispecie, il [Regno del] Belgio) contro i rischi climatici statisticamente più frequenti, fino a concorrenza del 50% almeno della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione della sua azienda». 15 Con decisione del presidente della Corte del 24 febbraio 2025, le cause C‑52/25 e C‑53/25 sono state riunite ai fini della fase scritta e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 16 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 debba essere interpretato nel senso che un aiuto destinato a indennizzare una PMI attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia assicurata contro i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, in una situazione in cui l’aiuto in questione mira a indennizzare un danno causato da simili avversità atmosferiche che, da un lato, non rientrano in tali rischi e, dall’altro, non costituiscono un rischio che è possibile assicurare in tale Stato membro o nella regione di cui trattasi. 17 Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014, gli aiuti per compensare le PMI attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE se soddisfano le condizioni di cui, in particolare, ai paragrafi da 2 a 10 del suddetto articolo

25. 18 Tra le disposizioni così previste figura l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, in forza del quale gli aiuti concessi ai sensi di tale articolo 25 sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa. 19 Al fine di rispondere alle questioni sollevate, occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del suo contesto e, in particolare, del suo obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2025, JYSK, C‑117/24 , EU:C:2025:872 , punto 23 e giurisprudenza citata). 20 Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, esso precisa che gli aiuti concessi ai sensi di tale articolo 25 sono, in linea di principio, ridotti della metà, salvo quando il beneficiario abbia stipulato una polizza assicurativa a copertura di «almeno il 50% della [sua] produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione» e, per quanto riguarda la definizione dei rischi coperti, dei «rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi (…)». 21 Tale disposizione enuncia quindi le due condizioni cumulative che deve soddisfare la polizza assicurativa che il beneficiario di un aiuto deve aver stipulato affinché non gli sia applicata una riduzione della metà dell’importo di tale aiuto.

Non vi è alcun riferimento al rischio climatico che, in concreto, è all’origine del danno che dà luogo alla concessione di un aiuto né ancora alla stipula di una polizza assicurativa che copra specificamente tale rischio.

Pertanto, da un’interpretazione letterale dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 risulta che né la questione di stabilire quale sia la natura del rischio climatico che, in concreto, è all’origine di un danno indennizzabile, né quella di stabilire se fosse possibile assicurare tale particolare rischio, nella fattispecie la siccità, sono pertinenti quando si tratta di verificare se l’aiuto di cui trattasi debba o meno essere ridotto della metà in forza di tale disposizione.

L’unica verifica che le autorità nazionali competenti sono tenute a effettuare in tale contesto consiste nel controllare se il potenziale beneficiario dell’aiuto abbia o meno stipulato una polizza assicurativa conforme alle suddette condizioni, in particolare se si sia assicurato contro un rischio che rientra tra quelli statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi. 22 Una simile interpretazione è pienamente conforme all’obiettivo perseguito dall’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014. 23 Come risulta dal considerando 54 di tale regolamento, gli aiuti volti a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si inseriscono nell’ottica di una buona gestione dei rischi e delle crisi e mirano ad aiutare le PMI che devono far fronte a particolari difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare i rischi, in particolare, climatici ai quali è esposta la produzione agricola primaria.

Dai considerando 10 e 42 di detto regolamento risulta inoltre che simili aiuti dovrebbero avere un chiaro effetto di incentivazione, rafforzando al contempo la competitività e la redditività dell’intero settore agricolo dell’Unione. 24 L’obiettivo della riduzione prevista all’articolo 25, paragrafo 9, di tale regolamento consiste quindi nell’incentivare le PMI attive nella produzione agricola primaria a stipulare polizze assicurative che coprano i rischi climatici ai quali esse sono statisticamente più esposte.

Subordinando la concessione dell’importo completo dell’aiuto alla condizione che i potenziali beneficiari di quest’ultimo abbiano stipulato una polizza assicurativa idonea a minimizzare le conseguenze finanziarie dei rischi climatici prevedibili sulla loro attività agricola, il legislatore dell’Unione ha cercato di ridurre la dipendenza economica delle PMI di cui trattasi dagli aiuti agricoli concessi nell’ambito dei regimi di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, limitando nel contempo, in modo globale, il volume totale di tali aiuti. 25 Orbene, il fatto di dimezzare, in forza dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, l’importo di un aiuto concesso a titolo di un danno causato da avversità atmosferiche in una situazione in cui, da un lato, simili avversità atmosferiche non rientrano tra i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi e, dall’altro, in essi non è possibile assicurare dette avversità atmosferiche, non appare contrario a tale obiettivo.

Al contrario, se si dovesse ritenere che, in una situazione del genere, al beneficiario dell’aiuto di cui trattasi non possa essere dimezzato l’importo di tale aiuto, ciò rischierebbe di attenuare l’effetto incentivante globale sull’intero settore agricolo primario a favore di una copertura assicurativa il più completa possibile. 26 Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 deve essere interpretato nel senso che un aiuto destinato a indennizzare una PMI attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia assicurata contro i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, in una situazione in cui l’aiuto in questione mira a indennizzare un danno causato da simili avversità atmosferiche che, da un lato, non rientrano in tali rischi e, dall’altro, non costituiscono un rischio che è possibile assicurare in tale Stato membro o nella regione di cui trattasi.

Sulla terza questione 27 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 debba essere interpretato nel senso che un aiuto destinato a indennizzare una PMI attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali debba essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia stata in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfi le condizioni di detta disposizione per il tipo di produzione della sua azienda, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente. 28 Dal punto 21 della presente sentenza risulta che l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 si limita a enunciare le due condizioni che deve soddisfare la polizza assicurativa che il beneficiario di un aiuto concesso ai sensi di tale articolo 25 deve aver stipulato affinché tale aiuto non sia ridotto della metà, conformemente a tale disposizione. 29 Pertanto, la formulazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 non consente, di per sé, di stabilire se, prima di ridurre un aiuto conformemente a tale disposizione, le autorità nazionali competenti siano tenute a verificare se, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente, il beneficiario dell’aiuto fosse effettivamente in grado, per il tipo di produzione della sua azienda, di stipulare una polizza assicurativa conforme alle condizioni previste da tale disposizione.

In particolare, tale formulazione non consente di concludere, in modo inequivocabile, che la riduzione della metà dell’aiuto, prevista come regola generale, non è destinata ad applicarsi qualora il beneficiario non abbia accesso a una simile polizza.

In tali circostanze, la risposta alla terza questione richiede un’interpretazione teleologica di tale articolo 25, paragrafo

9. 30 Al riguardo, come risulta dal punto 24 della presente sentenza, l’obiettivo della riduzione prevista da tale disposizione consiste nell’incentivare le PMI attive nella produzione agricola primaria a stipulare polizze assicurative che coprano i rischi climatici ai quali sono statisticamente più esposte, in modo da ridurre la loro dipendenza economica nei confronti degli aiuti agricoli concessi nell’ambito dei regimi di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. 31 Nell’ambito di una buona gestione dei rischi e delle crisi, la stipula di una polizza assicurativa che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 rientra tra gli sforzi ragionevoli che possono legittimamente essere richiesti alle PMI attive nel settore agricolo primario al fine di minimizzare le conseguenze finanziarie dei rischi climatici prevedibili sulla loro attività.

Qualora il beneficiario di un aiuto non abbia compiuto simili sforzi e abbia omesso di assicurare debitamente la sua azienda, la riduzione sostanziale dell’aiuto prevista dall’articolo 25, paragrafo 9, di tale regolamento è giustificata in quanto conseguenza diretta di tale comportamento. 32 Tuttavia, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 28 e 29 delle sue conclusioni, una simile conseguenza non può essere imposta nell’ipotesi eccezionale dell’indisponibilità, sul mercato interessato, di un tipo di assicurazione che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014.

In tal caso, non si può contestare al beneficiario dell’aiuto di aver omesso di compiere tutti gli sforzi ragionevoli al fine di minimizzare le conseguenze finanziarie dei rischi climatici prevedibili sulla sua attività stipulando una simile polizza assicurativa.

Tale beneficiario non era infatti in grado di ridurre, di propria iniziativa, la sua dipendenza economica nei confronti dei regimi di indennizzo, cosicché la finalità incentivante sottesa alla riduzione dell’aiuto diviene priva di oggetto.

Una simile conclusione si impone a maggior ragione in quanto il beneficiario dell’aiuto resta esposto a tutte le conseguenze finanziarie dei danni subiti, danni che l’aiuto che esso può richiedere mira a indennizzare. 33 Ne consegue che non occorre ridurre un aiuto concesso ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 702/2014 conformemente a quanto disposto dal paragrafo 9 di tale articolo 25 qualora sia dimostrato che, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente, il beneficiario dell’aiuto non era in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfacesse le condizioni prescritte da tale disposizione per il tipo di produzione della sua azienda.

Spetta, se del caso, al beneficiario dell’aiuto dimostrare le circostanze di fatto e di diritto che provano l’esistenza di una situazione del genere. 34 Al riguardo, occorre precisare, da un lato, che una simile interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 non è contraria all’esigenza di un’interpretazione uniforme di tale disposizione.

Infatti, come sostanzialmente indicato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, quest’ultima consente di garantire che la riduzione dell’aiuto applicata a titolo di detta disposizione lo sia sulla base di un criterio oggettivo e conformemente all’esigenza di una buona gestione dei rischi e delle crisi. 35 Dall’altro lato, nulla consente di ritenere che una simile interpretazione possa provocare distorsioni della concorrenza nel settore agricolo primario dell’Unione.

Al contrario, il fatto che un aiuto concesso ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 2014/702 non debba essere ridotto conformemente a quanto disposto al paragrafo 9 di tale articolo 25 in una situazione in cui il beneficiario di tale aiuto non era in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfacesse le condizioni prescritte da quest’ultimo paragrafo può porre rimedio agli svantaggi, per le PMI attive in tale settore, derivanti dall’assenza di un mercato europeo delle assicurazioni in grado di offrire prestazioni assicurative complete e uniformi in ciascuno Stato membro. 36 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, in Belgio, il rischio climatico più frequente è la grandine e che, all’epoca dei fatti all’origine dei procedimenti principali, una copertura assicurativa contro tale rischio era effettivamente disponibile sul mercato assicurativo belga.

I ricorrenti nei procedimenti principali fanno tuttavia valere che, tenuto conto delle particolarità delle loro aziende, caratterizzate da prati permanenti e temporanei, nonché da terreni erbosi destinati all’alimentazione animale, era loro impossibile stipulare una polizza assicurativa contro la grandine che coprisse almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione. 37 Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce di tutti gli elementi di cui dispone, possa essere dimostrato che, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente, i ricorrenti nei procedimenti principali non erano effettivamente in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfacesse le condizioni prescritte dall’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014. 38 Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 deve essere interpretato nel senso che un aiuto destinato a indennizzare una PMI attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali non deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia stata in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfi le condizioni di detta disposizione per il tipo di produzione della sua azienda, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente.

Sulle spese 39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, deve essere interpretato nel senso che: un aiuto destinato a indennizzare una piccola o media impresa (PMI) attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia assicurata contro i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, in una situazione in cui l’aiuto in questione mira a indennizzare un danno causato da simili avversità atmosferiche che, da un lato, non rientrano in tali rischi e, dall’altro, non costituiscono un rischio che è possibile assicurare in tale Stato membro o nella regione di cui trattasi. 2) L’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 deve essere interpretato nel senso che: un aiuto destinato a indennizzare una piccola o media impresa (PMI) attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali non deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia stata in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfi le condizioni di detta disposizione per il tipo di produzione della sua azienda, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( i ) I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi.

Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0052 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 21 maggio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Esenzione per categoria di alcuni aiuti ai settori agricolo e forestale – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali – Riduzione dell’importo dell’aiuto in caso di mancata stipula di una polizza assicurativa che copra almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione nonché i rischi climatici più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi – Articolo 25, paragrafo 9 – Impossibilità per il beneficiario dell’aiuto di stipulare la polizza assicurativa richiesta» Nelle cause riunite C‑52/25 [Binanrier] ( i ) e C‑53/25 [Beaudeluc] i , aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), con decisioni del 21 gennaio 2025, pervenute in cancelleria il 28 gennaio 2025, nei procedimenti RZ, GT (C‑52/25), AX, UI (C‑53/25) contro [OSCURATO:PERSONA] wallonne, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da A. Kumin, facente funzione di presidente di sezione, S. Gervasoni e M. Bošnjak (relatore), giudici, avvocato generale: A. Biondi cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo belga, da P. Cottin, C. Pochet e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da X. Drion, avocat; – per la Commissione europea, da A. Bouquet, C. Kovács e S. Verschraegen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ( GU 2014, L 193, pag. 1 ). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra, da un lato, nella prima causa, RZ e GT (causa C‑52/25) nonché, nella seconda causa, AX e UI (causa C‑53/25), imprenditori agricoli, e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] wallonne (Regione vallona, Belgio) in merito all’indennizzo dei danni da essi subiti a causa di una siccità. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando 10, 42 e 54 del regolamento n. 702/2014, in vigore alla data dei fatti di cui ai procedimenti principali e successivamente sostituiti, erano così formulati: «(10) Le condizioni generali per l’applicazione del presente regolamento dovrebbero essere definite sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che gli aiuti perseguano obiettivi di interesse comune, abbiano un chiaro effetto di incentivazione, siano opportuni e proporzionati, siano concessi in piena trasparenza e sottoposti a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (…) (42) Tali categorie di aiuti dovrebbero includere in particolare (…) gli aiuti per la gestione dei rischi e delle crisi [quali gli] aiuti per l’indennizzo delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali (…). Tali aiuti dovrebbero essere volti in particolare a rafforzare la competitività e la redditività dell’intero settore agricolo. (…) (54) Una buona gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo. La produzione agricola primaria è esposta a crisi e rischi naturali, climatici e sanitari specifici. Gli aiuti per la gestione dei rischi e delle crisi e gli aiuti al settore zootecnico dovrebbero pertanto essere limitati alle [piccole e medie imprese (PMI)] attive nella produzione agricola primaria. È opportuno che gli aiuti di Stato volti a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, gli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e gli organismi nocivi ai vegetali e quelli per il pagamento dei premi assicurativi si limitino ad assistere i beneficiari che devono far fronte a particolari difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. Gli aiuti di Stato non dovrebbero di per sé spingere i beneficiari a correre rischi non necessari. Le PMI attive nella produzione agricola primaria che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero subirne le conseguenze». 4 L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Condizioni per l’esenzione», così disponeva: «I regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, [TFUE] e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento». 5 L’articolo 25 di detto regolamento, intitolato «Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali», prevedeva quanto segue: «1.   Gli aiuti per compensare le PMI attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE] e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I. (…) 9.   Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa. (…)». Diritto belga 6 L’articolo 6 del decreto del governo vallone, del 23 agosto 2018, che considera una calamità agricola la siccità che ha avuto luogo tra l’agosto 2016 e il giugno 2017, delimita l’estensione geografica di tale calamità e determina l’indennizzo dei danni ( Moniteur belge del 4 settembre 2018, pag. 68445; in prosieguo: il «decreto del 23 agosto 2018») prevede quanto segue: «Ai fini dell’indennizzo, gli importi risultanti dall’applicazione dell’articolo [5] sono ridotti del cinquanta per cento se il sinistrato non ha stipulato una polizza assicurativa contro i rischi climatici a copertura di almeno il cinquanta per cento della sua produzione». Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 7 I ricorrenti nei procedimenti principali, le cui aziende agricole sono costituite da prati permanenti e temporanei, nonché da terreni erbosi destinati all’alimentazione animale, hanno subito danni durante i periodi di siccità che hanno avuto luogo tra il mese di agosto 2016 e il mese di giugno 2017. Con il decreto del 23 agosto 2018 il governo vallone (Belgio) ha riconosciuto tale siccità come calamità agricola che dà diritto a un indennizzo in forza del diritto nazionale. I ricorrenti nei procedimenti principali hanno presentato domande di indennizzo a tale titolo. 8 Il 31 ottobre 2018 il governatore della province de Luxembourg (provincia di Lussemburgo, Belgio) ha proposto di accordare ai ricorrenti nei procedimenti principali indennizzi di importo ridotto della metà, in applicazione dell’articolo 6 del decreto del 23 agosto 2018, con la motivazione che essi non avevano stipulato una polizza assicurativa contro i rischi climatici a copertura di almeno il 50% della loro produzione. 9 I ricorrenti nei procedimenti principali hanno contestato la fondatezza di tale proposta sostenendo che i tipi di assicurazione disponibili in Belgio non offrivano la possibilità di coprire le aziende agricole contro il rischio di siccità. Con due decisioni del 10 dicembre 2018 il governatore della provincia di Lussemburgo ha tuttavia concesso ai ricorrenti nei procedimenti principali indennizzi di importo ridotto della metà. 10 Con due sentenze del 15 marzo 2021 la cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi, Belgio) ha respinto l’appello dei ricorrenti nei procedimenti principali contro queste due decisioni, con la motivazione che l’articolo 6 del decreto del 23 agosto 2018 è conforme all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, in forza del quale un aiuto è ridotto del 50%, salvo che sia concesso a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa che copre almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi. Dal momento che l’evento climatico più frequente in Belgio sarebbe la grandine e vi sarebbero, in tale Stato membro, tipi di assicurazioni che coprono i rischi connessi a tale tipo di evento climatico, detto giudice ha ritenuto che sarebbe stato possibile, per i ricorrenti nei procedimenti principali, stipulare un simile tipo di assicurazione. 11 [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Belgio), con sentenze del 19 gennaio 2023, ha annullato queste due sentenze, con la motivazione che la cour d’appel de Liège (Corte d’appello di Liegi) non aveva tenuto conto dell’argomento dei ricorrenti nei procedimenti principali secondo cui era stato loro impossibile stipulare una polizza assicurativa contro la grandine, in quanto tale polizza non copre i danni causati ai prati permanenti e temporanei. 12 Le cause sono state rinviate dinanzi alla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), giudice del rinvio. Dinanzi a tale giudice, i ricorrenti nei procedimenti principali fanno valere, da un lato, che in Belgio, all’epoca in cui hanno avuto luogo i periodi di siccità di cui trattasi, non era possibile assicurare un’azienda agricola contro un simile rischio. Dall’altro, sebbene esistessero certamente tipi di assicurazione che coprono il rischio di grandine, i ricorrenti nei procedimenti principali non vi avrebbero tuttavia avuto accesso, in quanto non era possibile assicurare i loro terreni agricoli contro un simile rischio, tenuto conto delle loro caratteristiche particolari. L’articolo 6 del decreto del 23 agosto 2018 sarebbe discriminatorio in quanto non consentirebbe agli agricoltori di dimostrare che essi non erano in grado di assicurare più della metà della loro produzione contro il rischio in questione, se non addirittura contro il rischio climatico statisticamente più frequente in Belgio. 13 Il giudice del rinvio si interroga sulla portata dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 e sulla conformità dell’articolo 6 del decreto del 23 agosto 2018 a tale disposizione. Al riguardo, osserva che tale articolo 6 non tiene conto del fatto che un sinistrato potrebbe non essere stato in grado di assicurarsi contro lo specifico rischio climatico che gli ha causato il danno, nella fattispecie la siccità, o di assicurare la sua azienda agricola contro gli altri rischi climatici. 14 È in tale contesto che la cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 25, [paragrafo] 9, del [regolamento n. 702/2014], il quale prevede che gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali (…) siano ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa, si applichi qualora l’aiuto sia destinato a indennizzare gli agricoltori per i danni causati da avversità atmosferiche considerate come una calamità naturale (nella fattispecie, la siccità) che non fanno parte dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro di cui trattasi (nella fattispecie, il [Regno del] Belgio). 2) Se la riduzione prevista in tale articolo [25] si applichi qualora l’aiuto sia destinato a indennizzare gli agricoltori per i danni causati da avversità atmosferiche considerate come una calamità naturale (nella fattispecie, la siccità) che non fanno parte dei rischi climatici per i quali vi è una copertura assicurativa nello Stato membro di cui trattasi (nella fattispecie, il [Regno del] Belgio), sebbene esistano polizze assicurative a copertura di altri rischi climatici – statisticamente più frequenti (nella fattispecie, la grandine), che l’agricoltore beneficiario dell’aiuto avrebbe potuto stipulare. 3) Se lo stesso articolo autorizzi lo Stato membro di cui trattasi a non ridurre l’aiuto destinato a indennizzare gli agricoltori per i danni causati da avversità atmosferiche considerate come una calamità naturale, qualora il beneficiario dell’aiuto dimostri che il tipo di produzione della sua azienda (nella fattispecie, prati permanenti e temporanei e terreni erbosi destinati all’alimentazione animale, e non coltivazioni) non è assicurabile nello Stato membro di cui trattasi (nella fattispecie, il [Regno del] Belgio) contro i rischi climatici statisticamente più frequenti, fino a concorrenza del 50% almeno della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione della sua azienda». 15 Con decisione del presidente della Corte del 24 febbraio 2025, le cause C‑52/25 e C‑53/25 sono state riunite ai fini della fase scritta e della sentenza. Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 16 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 debba essere interpretato nel senso che un aiuto destinato a indennizzare una PMI attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia assicurata contro i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, in una situazione in cui l’aiuto in questione mira a indennizzare un danno causato da simili avversità atmosferiche che, da un lato, non rientrano in tali rischi e, dall’altro, non costituiscono un rischio che è possibile assicurare in tale Stato membro o nella regione di cui trattasi. 17 Conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 702/2014, gli aiuti per compensare le PMI attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE se soddisfano le condizioni di cui, in particolare, ai paragrafi da 2 a 10 del suddetto articolo 25. 18 Tra le disposizioni così previste figura l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, in forza del quale gli aiuti concessi ai sensi di tale articolo 25 sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa. 19 Al fine di rispondere alle questioni sollevate, occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del suo contesto e, in particolare, del suo obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2025, JYSK, C‑117/24 , EU:C:2025:872 , punto 23 e giurisprudenza citata). 20 Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, esso precisa che gli aiuti concessi ai sensi di tale articolo 25 sono, in linea di principio, ridotti della metà, salvo quando il beneficiario abbia stipulato una polizza assicurativa a copertura di «almeno il 50% della [sua] produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione» e, per quanto riguarda la definizione dei rischi coperti, dei «rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi (…)». 21 Tale disposizione enuncia quindi le due condizioni cumulative che deve soddisfare la polizza assicurativa che il beneficiario di un aiuto deve aver stipulato affinché non gli sia applicata una riduzione della metà dell’importo di tale aiuto. Non vi è alcun riferimento al rischio climatico che, in concreto, è all’origine del danno che dà luogo alla concessione di un aiuto né ancora alla stipula di una polizza assicurativa che copra specificamente tale rischio. Pertanto, da un’interpretazione letterale dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 risulta che né la questione di stabilire quale sia la natura del rischio climatico che, in concreto, è all’origine di un danno indennizzabile, né quella di stabilire se fosse possibile assicurare tale particolare rischio, nella fattispecie la siccità, sono pertinenti quando si tratta di verificare se l’aiuto di cui trattasi debba o meno essere ridotto della metà in forza di tale disposizione. L’unica verifica che le autorità nazionali competenti sono tenute a effettuare in tale contesto consiste nel controllare se il potenziale beneficiario dell’aiuto abbia o meno stipulato una polizza assicurativa conforme alle suddette condizioni, in particolare se si sia assicurato contro un rischio che rientra tra quelli statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi. 22 Una simile interpretazione è pienamente conforme all’obiettivo perseguito dall’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014. 23 Come risulta dal considerando 54 di tale regolamento, gli aiuti volti a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si inseriscono nell’ottica di una buona gestione dei rischi e delle crisi e mirano ad aiutare le PMI che devono far fronte a particolari difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare i rischi, in particolare, climatici ai quali è esposta la produzione agricola primaria. Dai considerando 10 e 42 di detto regolamento risulta inoltre che simili aiuti dovrebbero avere un chiaro effetto di incentivazione, rafforzando al contempo la competitività e la redditività dell’intero settore agricolo dell’Unione. 24 L’obiettivo della riduzione prevista all’articolo 25, paragrafo 9, di tale regolamento consiste quindi nell’incentivare le PMI attive nella produzione agricola primaria a stipulare polizze assicurative che coprano i rischi climatici ai quali esse sono statisticamente più esposte. Subordinando la concessione dell’importo completo dell’aiuto alla condizione che i potenziali beneficiari di quest’ultimo abbiano stipulato una polizza assicurativa idonea a minimizzare le conseguenze finanziarie dei rischi climatici prevedibili sulla loro attività agricola, il legislatore dell’Unione ha cercato di ridurre la dipendenza economica delle PMI di cui trattasi dagli aiuti agricoli concessi nell’ambito dei regimi di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, limitando nel contempo, in modo globale, il volume totale di tali aiuti. 25 Orbene, il fatto di dimezzare, in forza dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, l’importo di un aiuto concesso a titolo di un danno causato da avversità atmosferiche in una situazione in cui, da un lato, simili avversità atmosferiche non rientrano tra i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi e, dall’altro, in essi non è possibile assicurare dette avversità atmosferiche, non appare contrario a tale obiettivo. Al contrario, se si dovesse ritenere che, in una situazione del genere, al beneficiario dell’aiuto di cui trattasi non possa essere dimezzato l’importo di tale aiuto, ciò rischierebbe di attenuare l’effetto incentivante globale sull’intero settore agricolo primario a favore di una copertura assicurativa il più completa possibile. 26 Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 deve essere interpretato nel senso che un aiuto destinato a indennizzare una PMI attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia assicurata contro i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, in una situazione in cui l’aiuto in questione mira a indennizzare un danno causato da simili avversità atmosferiche che, da un lato, non rientrano in tali rischi e, dall’altro, non costituiscono un rischio che è possibile assicurare in tale Stato membro o nella regione di cui trattasi. Sulla terza questione 27 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 debba essere interpretato nel senso che un aiuto destinato a indennizzare una PMI attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali debba essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia stata in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfi le condizioni di detta disposizione per il tipo di produzione della sua azienda, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente. 28 Dal punto 21 della presente sentenza risulta che l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 si limita a enunciare le due condizioni che deve soddisfare la polizza assicurativa che il beneficiario di un aiuto concesso ai sensi di tale articolo 25 deve aver stipulato affinché tale aiuto non sia ridotto della metà, conformemente a tale disposizione. 29 Pertanto, la formulazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 non consente, di per sé, di stabilire se, prima di ridurre un aiuto conformemente a tale disposizione, le autorità nazionali competenti siano tenute a verificare se, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente, il beneficiario dell’aiuto fosse effettivamente in grado, per il tipo di produzione della sua azienda, di stipulare una polizza assicurativa conforme alle condizioni previste da tale disposizione. In particolare, tale formulazione non consente di concludere, in modo inequivocabile, che la riduzione della metà dell’aiuto, prevista come regola generale, non è destinata ad applicarsi qualora il beneficiario non abbia accesso a una simile polizza. In tali circostanze, la risposta alla terza questione richiede un’interpretazione teleologica di tale articolo 25, paragrafo 9. 30 Al riguardo, come risulta dal punto 24 della presente sentenza, l’obiettivo della riduzione prevista da tale disposizione consiste nell’incentivare le PMI attive nella produzione agricola primaria a stipulare polizze assicurative che coprano i rischi climatici ai quali sono statisticamente più esposte, in modo da ridurre la loro dipendenza economica nei confronti degli aiuti agricoli concessi nell’ambito dei regimi di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. 31 Nell’ambito di una buona gestione dei rischi e delle crisi, la stipula di una polizza assicurativa che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 rientra tra gli sforzi ragionevoli che possono legittimamente essere richiesti alle PMI attive nel settore agricolo primario al fine di minimizzare le conseguenze finanziarie dei rischi climatici prevedibili sulla loro attività. Qualora il beneficiario di un aiuto non abbia compiuto simili sforzi e abbia omesso di assicurare debitamente la sua azienda, la riduzione sostanziale dell’aiuto prevista dall’articolo 25, paragrafo 9, di tale regolamento è giustificata in quanto conseguenza diretta di tale comportamento. 32 Tuttavia, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 28 e 29 delle sue conclusioni, una simile conseguenza non può essere imposta nell’ipotesi eccezionale dell’indisponibilità, sul mercato interessato, di un tipo di assicurazione che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014. In tal caso, non si può contestare al beneficiario dell’aiuto di aver omesso di compiere tutti gli sforzi ragionevoli al fine di minimizzare le conseguenze finanziarie dei rischi climatici prevedibili sulla sua attività stipulando una simile polizza assicurativa. Tale beneficiario non era infatti in grado di ridurre, di propria iniziativa, la sua dipendenza economica nei confronti dei regimi di indennizzo, cosicché la finalità incentivante sottesa alla riduzione dell’aiuto diviene priva di oggetto. Una simile conclusione si impone a maggior ragione in quanto il beneficiario dell’aiuto resta esposto a tutte le conseguenze finanziarie dei danni subiti, danni che l’aiuto che esso può richiedere mira a indennizzare. 33 Ne consegue che non occorre ridurre un aiuto concesso ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 702/2014 conformemente a quanto disposto dal paragrafo 9 di tale articolo 25 qualora sia dimostrato che, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente, il beneficiario dell’aiuto non era in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfacesse le condizioni prescritte da tale disposizione per il tipo di produzione della sua azienda. Spetta, se del caso, al beneficiario dell’aiuto dimostrare le circostanze di fatto e di diritto che provano l’esistenza di una situazione del genere. 34 Al riguardo, occorre precisare, da un lato, che una simile interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 non è contraria all’esigenza di un’interpretazione uniforme di tale disposizione. Infatti, come sostanzialmente indicato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, quest’ultima consente di garantire che la riduzione dell’aiuto applicata a titolo di detta disposizione lo sia sulla base di un criterio oggettivo e conformemente all’esigenza di una buona gestione dei rischi e delle crisi. 35 Dall’altro lato, nulla consente di ritenere che una simile interpretazione possa provocare distorsioni della concorrenza nel settore agricolo primario dell’Unione. Al contrario, il fatto che un aiuto concesso ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 2014/702 non debba essere ridotto conformemente a quanto disposto al paragrafo 9 di tale articolo 25 in una situazione in cui il beneficiario di tale aiuto non era in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfacesse le condizioni prescritte da quest’ultimo paragrafo può porre rimedio agli svantaggi, per le PMI attive in tale settore, derivanti dall’assenza di un mercato europeo delle assicurazioni in grado di offrire prestazioni assicurative complete e uniformi in ciascuno Stato membro. 36 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, in Belgio, il rischio climatico più frequente è la grandine e che, all’epoca dei fatti all’origine dei procedimenti principali, una copertura assicurativa contro tale rischio era effettivamente disponibile sul mercato assicurativo belga. I ricorrenti nei procedimenti principali fanno tuttavia valere che, tenuto conto delle particolarità delle loro aziende, caratterizzate da prati permanenti e temporanei, nonché da terreni erbosi destinati all’alimentazione animale, era loro impossibile stipulare una polizza assicurativa contro la grandine che coprisse almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione. 37 Spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce di tutti gli elementi di cui dispone, possa essere dimostrato che, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente, i ricorrenti nei procedimenti principali non erano effettivamente in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfacesse le condizioni prescritte dall’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014. 38 Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 deve essere interpretato nel senso che un aiuto destinato a indennizzare una PMI attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali non deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia stata in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfi le condizioni di detta disposizione per il tipo di produzione della sua azienda, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente. Sulle spese 39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE], alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, deve essere interpretato nel senso che: un aiuto destinato a indennizzare una piccola o media impresa (PMI) attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia assicurata contro i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, in una situazione in cui l’aiuto in questione mira a indennizzare un danno causato da simili avversità atmosferiche che, da un lato, non rientrano in tali rischi e, dall’altro, non costituiscono un rischio che è possibile assicurare in tale Stato membro o nella regione di cui trattasi. 2) L’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 deve essere interpretato nel senso che: un aiuto destinato a indennizzare una piccola o media impresa (PMI) attiva nella produzione agricola primaria per un danno causato da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali non deve essere ridotto della metà qualora tale PMI non sia stata in grado di stipulare una polizza assicurativa che soddisfi le condizioni di detta disposizione per il tipo di produzione della sua azienda, tenuto conto dell’offerta disponibile sul mercato assicurativo pertinente. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( i ) I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 702/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris