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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22459/2026

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te di appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2024, ha rideterminato la pena inflittaad [OSCURATO:PERSONA] in mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda,confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b)e 2 sexies cod.strada — per essersi posto alla guida di un'autovettura, in orarionotturno, con tasso alcolemico pari a 1,42 g/l alla prima prova ed a 1,31 g/l allaseconda.I giudici di appello hanno disatteso la richiesta difensiva di sostituzione dellapena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 biscod.strada.Hanno escluso, nel caso concreto, la possibilità di formulare una prognosi dipositivo adempimento delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva,valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, soggettogravato da plurime condanne definitive per delitti, come attestato dal certificatodel casellario giudiziale.Sotto altro profilo, è stato negato il riconoscimento delle circostanzeconsiderazione, stante la gravità della condotta — circolazione su pubblica via inorario notturno con tasso alcolemico di non poco superiore al limite consentito —e la negativa personalità del prevenuto.E’ stato accolto invece il motivo concernente la quantificazione della pena,avendo il primo giudice erroneamente aumentato anche la pena detentiva perl'aggravante di cui al comma 2 sexies dell'art. 186 cod.strada, laddove ladisposizione consente l'aumento della sola pena pecuniaria.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1.

Denuncia l'erronea applicazione dell'art. 186, comma 9 bis, cod.strada edell'art. 133 cod.pen., nonché l'illogicità della motivazione.

Sostiene che lavalutazione svolta dai giudici palermitani si è risolta in un giudizio arbitrario edaprioristico sulla meritevolezza, esclusivamente ancorato alla sussistenza diprecedenti penali, senza alcuna prognosi concreta in ordine all'adempimento degliobblighi connessi al beneficio.Osserva che la giurisprudenza di legittimità — anche all'esito delle modificheintrodotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — ha affermato che la prognosinegativa non possa essere argomentata avendo riguardo ai soli precedenti penalidell'imputato, potendo semmai trarsi elementi di valutazione dalla loro natura edal loro numero, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti.Soggiunge che, pur potendo il rigetto fondarsi anche sui soli precedenti,occorre una motivazione specifica, puntuale e concreta, dalla quale emerganoelementi indiscutibilmente negativi quanto alla finalità rieducativa della penasostitutiva, al contenimento del rischio di recidiva e all'adempimento delleprescrizioni.Lamenta, lungo questa direttrice, la pretermissione di ogni vaglio sullacondotta serbata in occasione dei controlli di polizia giudiziaria, sul comportamentoprocessuale e sull'epoca remota dei pregressi giudiziari, sicché la decisione è stataancorata, con motivazione meramente apparente, a un unico elemento, peraltroinidoneo a sorreggerla autonomamente.2.2.

Lamenta altresì l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 biscod.pen.Premette che il congegno normativo è preordinato a consentire al giudice diapprezzare elementi positivi desumibili dalle peculiarità del caso concreto eapprezzabili indipendentemente dalla gravità del reato e dai precedenti del reo, iquali assumono rilievo soltanto ai fini della complessiva valutazione dellapersonalità.Contesta che la Corte palermitana, pur dichiarando di voler considerare lasussistenza di elementi positivi di giudizio, abbia poi fondato il rifiuto sulla meragravità della condotta desunta, in modo apodittico, dal superamento del limitealcolemico, ossia all'elemento che semplicemente concretizza la fattispecieastratta — e sulla negativa personalità, ricavata dai precedenti, omettendo ogniindagine sugli aspetti positivi ravvisabili nel contegno del prevenuto.Sottolinea che la resipiscenza manifestata fin dal momento del fermo,l'immediata collaborazione con gli operanti e il corretto comportamentoprocessuale che ha agevolato il rapido svolgimento del giudizio, integravanoelementi positivi di segno univoco, rimasti tuttavia estranei alla valutazione dellaCorte territoriale, benché, secondo il diritto vivente, assumano rilievo ai fini delriconoscimento del beneficio.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il ricorrente, con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 186, comma9 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché dell'art. 133 cod. pen., e il vizio dimotivazione, sull'assunto che il diniego della sostituzione della pena detentiva epecuniaria con il lavoro di pubblica utilità sarebbe stato ancorato, in via pressochéesclusiva, ai precedenti penali del prevenuto, in spregio all'insegnamento dilegittimità che esige una valutazione articolata sulla finalità rieducativa dellamisura, sul contenimento del rischio di recidiva e sulla prognosi di adempimentodelle prescrizioni.La doglianza si rivela manifestamente infondata, oltre che non specifica nelraffronto con la decisione impugnata.Deve rilevarsi come la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con illavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, è rimessaalla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettatidall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Rv. 269396 – 01).Entro siffatta prospettiva, questa Sezione ha già affermato che il giudice puòrespingere la richiesta di sostituzione anche facendo riferimento ai precedentipenali del condannato, a condizione che dalla loro valutazione — la quale deveformare oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione — emerganoelementi indiscutibilmente negativi quanto alla prognosi sulla finalità rieducativadella pena sostitutiva, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'adempimentodelle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Rv. 288658 - 01;Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rv. 288741 - 01).Occorre osservare come il quadro dei criteri di giudizio richiamato troviconferma — e anzi venga affinato — nella più recente elaborazione dedicata allepene sostitutive dall'art. 20 bis cod. pen., come novellato dal decreto legislativo10 ottobre 2022, n. 150.Si è, invero, opportunamente puntualizzato come il giudice della cognizione,nel formulare la prognosi di efficacia della pena sostitutiva e delle prescrizionicorrelate in funzione specialpreventiva, sia chiamato a una valutazione complessa,idonea a coniugare la finalità rieducativa sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost.e quella di prevenzione speciale prevista dall'art. 58, primo comma, della legge 24novembre 1981, n. 689, valorizzando altresì le potenzialità di reinserimento attivointrinseche nelle modalità esecutive delle singole misure non carcerarie (Sez. 5,n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705 - 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv.288210 - 01).Il sindacato di questa Corte, su un giudizio siffatto, resta confinato entro ilimiti della verifica di una motivazione esente da manifesta illogicità o da intrinsecacontraddittorietà, non essendo consentita una rinnovata valutazione del meritodelle ragioni che hanno orientato l'opzione decisoria assunta in sede di cognizione.Sulla base di siffatte premesse, la motivazione adottata dal giudicedell'appello si sottrae alle censure mosse, avendo essa ancorato il diniego non giàal solo dato del casellario, bensì a un apprezzamento articolato che si riconnetteanche alla valutazione della funzione rieducativa.La pronuncia impugnata ha, invero, valorizzato anche la gravità obiettiva dellacondotta, sotto i profili del tasso alcolemico riscontrato — pari a 1,42 g/l alla primaprova e 1,31 g/l alla seconda, attestato dunque in prossimità del limite massimodella fascia prevista dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 186 cod. strada — e delcompimento del fatto in orario notturno, alle ore 02:40, circostanza che accentuasignificativamente il disvalore della guida in stato di ebbrezza.Al riguardo, assume particolare rilevanza l’espresso riferimento alla prognosinegativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni inerenti alla sanzionesostitutiva (pag. 3 della sentenza impugnata).La sanzione sostitutiva, infatti, si regge su un complesso di obblighiconcernenti i tempi, le modalità, la sede, la durata della prestazione, oltre ai vincolicomportamentali accessori, che il condannato è chiamato a rispettare per l'interoarco esecutivo.Ne consegue che la finalità rieducativa del lavoro sostitutivo non si realizza invia automatica per il solo fatto della sua applicazione, ma si invera unicamenteAlla luce di siffatta distinzione, si comprende come il giudice di appello nonsia incorso nella sovrapposizione argomentativa denunciata dalla difesa.Dalla motivazione è dato ricavare l’inadeguatezza della sanzione sostitutivaanche sul piano rieducativo, in quanto la sentenza valorizza le descritte modalitàdel fatto — la guida con tasso alcolemico vicinissimo al massimo della soglia di cuialla lett. b), in piena notte, su pubblica via — quali indici sintomatici di unaconsapevole inosservanza delle regole cautelari poste a presidio dell'incolumitàcollettiva e le coordina con il dato dei precedenti penali, evocati non già in viaesclusiva, ma quali ulteriori elementi significativi di una persistente insensibilità almonito delle pregresse condanne.In conclusione, sul punto la decisione impugnata si sottrae alle censuredifensive, risolvendosi in un apprezzamento sorretto da un iter argomentativotutt'altro che manifestamente illogico.Le doglianze, a ben vedere, si risolvono nella sollecitazione di una riletturadegli elementi di fatto in chiave più favorevole al ricorrente, sottraendosi alperimetro del giudizio di legittimità.3.

Parimenti inammissibile risulta la censura relativa al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.Il riconoscimento delle circostanze in parola, secondo il consolidatoinsegnamento di questa Corte, costituisce espressione di un potere discrezionaledel giudice della cognizione, il cui esercizio impone di dar conto, con motivazioneadeguata, dei soli elementi ritenuti decisivi ai fini della concessione o del diniego,senza che sia necessario un puntuale esame di ogni profilo dedotto dalla difesa odi ogni dato astrattamente rilevante (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019,Rv. 275509 – 03; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899-01).In casi analoghi, è stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delledell'imputato o alla gravità del fatto (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269– 01; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959 – 01).Nella prospettiva indicata, il provvedimento impugnato resiste alla censura,avendo offerto una giustificazione del diniego ancorata alla gravità della condottae alla pluralità dei precedenti penali del ricorrente, secondo un percorsoargomentativo coerente sotto il profilo logico-sistematico e immune da vizi dimanifesta illogicità o da intrinseca contraddittorietà che avrebbero potutolegittimare l'intervento di questa Corte.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché — non sussistendo ragioni di esonero — al versamento dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 maggio 2024, ha rideterminato la pena inflittaad [OSCURATO:PERSONA] in mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda,confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b)e 2 sexies cod.strada — per essersi posto alla guida di un'autovettura, in orarionotturno, con tasso alcolemico pari a 1,42 g/l alla prima prova ed a 1,31 g/l allaseconda.I giudici di appello hanno disatteso la richiesta difensiva di sostituzione dellapena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 biscod.strada.Hanno escluso, nel caso concreto, la possibilità di formulare una prognosi dipositivo adempimento delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva,valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, soggettogravato da plurime condanne definitive per delitti, come attestato dal certificatodel casellario giudiziale.Sotto altro profilo, è stato negato il riconoscimento delle circostanzeconsiderazione, stante la gravità della condotta — circolazione su pubblica via inorario notturno con tasso alcolemico di non poco superiore al limite consentito —e la negativa personalità del prevenuto.E’ stato accolto invece il motivo concernente la quantificazione della pena,avendo il primo giudice erroneamente aumentato anche la pena detentiva perl'aggravante di cui al comma 2 sexies dell'art. 186 cod.strada, laddove ladisposizione consente l'aumento della sola pena pecuniaria.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1. Denuncia l'erronea applicazione dell'art. 186, comma 9 bis, cod.strada edell'art. 133 cod.pen., nonché l'illogicità della motivazione. Sostiene che lavalutazione svolta dai giudici palermitani si è risolta in un giudizio arbitrario edaprioristico sulla meritevolezza, esclusivamente ancorato alla sussistenza diprecedenti penali, senza alcuna prognosi concreta in ordine all'adempimento degliobblighi connessi al beneficio.Osserva che la giurisprudenza di legittimità — anche all'esito delle modificheintrodotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — ha affermato che la prognosinegativa non possa essere argomentata avendo riguardo ai soli precedenti penalidell'imputato, potendo semmai trarsi elementi di valutazione dalla loro natura edal loro numero, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti.Soggiunge che, pur potendo il rigetto fondarsi anche sui soli precedenti,occorre una motivazione specifica, puntuale e concreta, dalla quale emerganoelementi indiscutibilmente negativi quanto alla finalità rieducativa della penasostitutiva, al contenimento del rischio di recidiva e all'adempimento delleprescrizioni.Lamenta, lungo questa direttrice, la pretermissione di ogni vaglio sullacondotta serbata in occasione dei controlli di polizia giudiziaria, sul comportamentoprocessuale e sull'epoca remota dei pregressi giudiziari, sicché la decisione è stataancorata, con motivazione meramente apparente, a un unico elemento, peraltroinidoneo a sorreggerla autonomamente.2.2. Lamenta altresì l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 biscod.pen.Premette che il congegno normativo è preordinato a consentire al giudice diapprezzare elementi positivi desumibili dalle peculiarità del caso concreto eapprezzabili indipendentemente dalla gravità del reato e dai precedenti del reo, iquali assumono rilievo soltanto ai fini della complessiva valutazione dellapersonalità.Contesta che la Corte palermitana, pur dichiarando di voler considerare lasussistenza di elementi positivi di giudizio, abbia poi fondato il rifiuto sulla meragravità della condotta desunta, in modo apodittico, dal superamento del limitealcolemico, ossia all'elemento che semplicemente concretizza la fattispecieastratta — e sulla negativa personalità, ricavata dai precedenti, omettendo ogniindagine sugli aspetti positivi ravvisabili nel contegno del prevenuto.Sottolinea che la resipiscenza manifestata fin dal momento del fermo,l'immediata collaborazione con gli operanti e il corretto comportamentoprocessuale che ha agevolato il rapido svolgimento del giudizio, integravanoelementi positivi di segno univoco, rimasti tuttavia estranei alla valutazione dellaCorte territoriale, benché, secondo il diritto vivente, assumano rilievo ai fini delriconoscimento del beneficio.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il ricorrente, con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 186, comma9 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché dell'art. 133 cod. pen., e il vizio dimotivazione, sull'assunto che il diniego della sostituzione della pena detentiva epecuniaria con il lavoro di pubblica utilità sarebbe stato ancorato, in via pressochéesclusiva, ai precedenti penali del prevenuto, in spregio all'insegnamento dilegittimità che esige una valutazione articolata sulla finalità rieducativa dellamisura, sul contenimento del rischio di recidiva e sulla prognosi di adempimentodelle prescrizioni.La doglianza si rivela manifestamente infondata, oltre che non specifica nelraffronto con la decisione impugnata.Deve rilevarsi come la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con illavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada, è rimessaalla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettatidall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Rv. 269396 – 01).Entro siffatta prospettiva, questa Sezione ha già affermato che il giudice puòrespingere la richiesta di sostituzione anche facendo riferimento ai precedentipenali del condannato, a condizione che dalla loro valutazione — la quale deveformare oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione — emerganoelementi indiscutibilmente negativi quanto alla prognosi sulla finalità rieducativadella pena sostitutiva, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'adempimentodelle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Rv. 288658 - 01;Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rv. 288741 - 01).Occorre osservare come il quadro dei criteri di giudizio richiamato troviconferma — e anzi venga affinato — nella più recente elaborazione dedicata allepene sostitutive dall'art. 20 bis cod. pen., come novellato dal decreto legislativo10 ottobre 2022, n. 150.Si è, invero, opportunamente puntualizzato come il giudice della cognizione,nel formulare la prognosi di efficacia della pena sostitutiva e delle prescrizionicorrelate in funzione specialpreventiva, sia chiamato a una valutazione complessa,idonea a coniugare la finalità rieducativa sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost.e quella di prevenzione speciale prevista dall'art. 58, primo comma, della legge 24novembre 1981, n. 689, valorizzando altresì le potenzialità di reinserimento attivointrinseche nelle modalità esecutive delle singole misure non carcerarie (Sez. 5,n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705 - 01; Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv.288210 - 01).Il sindacato di questa Corte, su un giudizio siffatto, resta confinato entro ilimiti della verifica di una motivazione esente da manifesta illogicità o da intrinsecacontraddittorietà, non essendo consentita una rinnovata valutazione del meritodelle ragioni che hanno orientato l'opzione decisoria assunta in sede di cognizione.Sulla base di siffatte premesse, la motivazione adottata dal giudicedell'appello si sottrae alle censure mosse, avendo essa ancorato il diniego non giàal solo dato del casellario, bensì a un apprezzamento articolato che si riconnetteanche alla valutazione della funzione rieducativa.La pronuncia impugnata ha, invero, valorizzato anche la gravità obiettiva dellacondotta, sotto i profili del tasso alcolemico riscontrato — pari a 1,42 g/l alla primaprova e 1,31 g/l alla seconda, attestato dunque in prossimità del limite massimodella fascia prevista dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 186 cod. strada — e delcompimento del fatto in orario notturno, alle ore 02:40, circostanza che accentuasignificativamente il disvalore della guida in stato di ebbrezza.Al riguardo, assume particolare rilevanza l’espresso riferimento alla prognosinegativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni inerenti alla sanzionesostitutiva (pag. 3 della sentenza impugnata).La sanzione sostitutiva, infatti, si regge su un complesso di obblighiconcernenti i tempi, le modalità, la sede, la durata della prestazione, oltre ai vincolicomportamentali accessori, che il condannato è chiamato a rispettare per l'interoarco esecutivo.Ne consegue che la finalità rieducativa del lavoro sostitutivo non si realizza invia automatica per il solo fatto della sua applicazione, ma si invera unicamenteAlla luce di siffatta distinzione, si comprende come il giudice di appello nonsia incorso nella sovrapposizione argomentativa denunciata dalla difesa.Dalla motivazione è dato ricavare l’inadeguatezza della sanzione sostitutivaanche sul piano rieducativo, in quanto la sentenza valorizza le descritte modalitàdel fatto — la guida con tasso alcolemico vicinissimo al massimo della soglia di cuialla lett. b), in piena notte, su pubblica via — quali indici sintomatici di unaconsapevole inosservanza delle regole cautelari poste a presidio dell'incolumitàcollettiva e le coordina con il dato dei precedenti penali, evocati non già in viaesclusiva, ma quali ulteriori elementi significativi di una persistente insensibilità almonito delle pregresse condanne.In conclusione, sul punto la decisione impugnata si sottrae alle censuredifensive, risolvendosi in un apprezzamento sorretto da un iter argomentativotutt'altro che manifestamente illogico.Le doglianze, a ben vedere, si risolvono nella sollecitazione di una riletturadegli elementi di fatto in chiave più favorevole al ricorrente, sottraendosi alperimetro del giudizio di legittimità.3. Parimenti inammissibile risulta la censura relativa al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.Il riconoscimento delle circostanze in parola, secondo il consolidatoinsegnamento di questa Corte, costituisce espressione di un potere discrezionaledel giudice della cognizione, il cui esercizio impone di dar conto, con motivazioneadeguata, dei soli elementi ritenuti decisivi ai fini della concessione o del diniego,senza che sia necessario un puntuale esame di ogni profilo dedotto dalla difesa odi ogni dato astrattamente rilevante (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019,Rv. 275509 – 03; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899-01).In casi analoghi, è stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delledell'imputato o alla gravità del fatto (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269– 01; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959 – 01).Nella prospettiva indicata, il provvedimento impugnato resiste alla censura,avendo offerto una giustificazione del diniego ancorata alla gravità della condottae alla pluralità dei precedenti penali del ricorrente, secondo un percorsoargomentativo coerente sotto il profilo logico-sistematico e immune da vizi dimanifesta illogicità o da intrinseca contraddittorietà che avrebbero potutolegittimare l'intervento di questa Corte.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché — non sussistendo ragioni di esonero — al versamento dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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