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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38025/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; li [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la mancata riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in quanto prospettante profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; atteso che la Corte territoriale- con ampia motivazione immune da vizi di illogicità - ha dato atto della non qualificabilità del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, sulla base del dato oggettivo rappresentato dalla quantità di sostanza stupefacente detenuta e tale da consentire il ricavo di 6552 dosi medi singole (in coerenza con i principi dettati da Sez.

U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo.

RV. 274076).

Inammissibile è altresì il punto del secondo motivo di ricorso attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finì della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di íncensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di elementi positivi sufficienti a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti, con particolare riferimento al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato desumibile dai suoi plurimi precedenti e dall'esito negativo di un pregresso affidamento ai servizi sociali.

Infine, è inammissibile il punto del secondo motivo riguardante la dosimetria della sanzione inflitta.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101), ricordando altresì che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata - come nel caso di specie - una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna deUi ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannao ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; li [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la mancata riqualificazione del fatto ascritto sotto la specie prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in quanto prospettante profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; atteso che la Corte territoriale- con ampia motivazione immune da vizi di illogicità - ha dato atto della non qualificabilità del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, sulla base del dato oggettivo rappresentato dalla quantità di sostanza stupefacente detenuta e tale da consentire il ricavo di 6552 dosi medi singole (in coerenza con i principi dettati da Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo. RV. 274076). Inammissibile è altresì il punto del secondo motivo di ricorso attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finì della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di íncensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di elementi positivi sufficienti a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti, con particolare riferimento al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato desumibile dai suoi plurimi precedenti e dall'esito negativo di un pregresso affidamento ai servizi sociali. Infine, è inammissibile il punto del secondo motivo riguardante la dosimetria della sanzione inflitta. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101), ricordando altresì che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata - come nel caso di specie - una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna deUi ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannao ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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