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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 15926/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avvocati: [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] (quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), il quale ha concluso per l'accoglimento dei due ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 23/02/2021, depositata il 25/02/2021 - pronunciata a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 06/02/2018, depositata il 04/05/2018, di (parziale) annullamento con rinvio (sentenza n. 19487 del 06/02/2018) - pronunciando sugli appelli proposti, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli, emessa all'esito di giudizio abbreviato, del 13/11/2014, per quanto qui ancora interessa: a) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato, come a lui contestato, di associazione di tipo mafioso (capo AH dell'imputazione); b) rideterminava la pena da irrogare a [OSCURATO:PERSONA] per due i reati, come a lui contestati, di traffico illecito di sostanze stupefacenti (capi L e AA dell'imputazione), in continuazione con i reati già giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/07/2014, divenuta irrevocabile il 06/04/2016; c) rideterminava la pena da irrogare a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, come a lui contestati (capi 3, L e AA dell'imputazione), di traffico illecito di sostanze stupefacenti, in continuazione con i reati già giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/07/2014, divenuta irrevocabile il 06/04/2016; d) rideterminava la pena da irrogare ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A, V, Z e AB dell'imputazione, in continuazione con i reati già giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/12/2013, divenuta irrevocabile il 30/01/2015;

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, deducendo, ciascuno, i motivi di seguito riassunti, nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, dello stesso codice, per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla sentenza della Corte di cassazione, e la motivazione apparente in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di associazione di tipo mafioso (di cui al capo AH dell'imputazione).

Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione avesse «dato atto degli elementi di prova che hanno accertato la partecipazione dell'imputato al reato ex art. 74 DPR 309/90» di cui al capo AI dell'imputazione (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione denominata clan Polverino solo sulla base delle non concludenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Ausilio e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente osserva al riguardo: quanto alle dichiarazioni del D'Ausilio secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il compito di gestire la contabilità dei «lavori edili» dell'associazione, che tale dichiarazione sarebbe «generica e isolata che non trova riscontro né oggettivo né individualizzante in altri elementi di prova»; quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato due donne brasiliane da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che tale condotta del [OSCURATO:PERSONA] non integrerebbe un contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione, tenuto anche conto che il [OSCURATO:PERSONA] è cugino del Simioli (con la conseguenza che stessa condotta avrebbe potuto favorire le relazioni interpersonali del cugino ma non certo rafforzare l'associazione).

2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce i seguenti due motivi: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., con riguardo agli aumenti di pena per la continuazione per i reati giudicati con la sentenza qui impugnata.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello, nel determinare l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., non abbia scorporato i reati che la sentenza definitiva aveva già ritenuto in continuazione, assumendo erroneamente come base di calcolo dell'aumento di pena per i reati sub iudice la pena complessivamente irrogata dalla sentenza definitiva, anziché la pena irrogata dalla stessa sentenza per il singolo reato più grave (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990); b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 125, comma 3, dello stesso codice.

Il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha motivato in modo meramente apparente in ordine all'aumento di pena per i due reati satellite oggetto del proprio giudizio.

2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e mancata applicazione della legge penale, in particolare, degli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 133 cod. pen., e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Lamenta che la Corte d'appello non ha motivato l'aumento di pena per i tre reati satellite oggetto del proprio giudizio.

2.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente deduce i seguenti tre motivi: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello motivato l'aumento di pena per i reati satellite oggetto del proprio giudizio;b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli ha irrogato l'aumento di pena per i reati satellite di cui ai capi A, V, Z e AB dell'imputazione, laddove allo stesso ricorrente erano contestati i reati di cui ai capi [OSCURATO:PERSONA] solo per questi ultimi reati era stato condannato; c) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha applicato l'aumento di sei mesi per ciascuno dei quattro reati satellite di cui ai capi A, V, Z e AB dell'imputazione (e, quindi, un aumento di due anni), laddove, poiché i reati per i quali era stato condannato erano solo due (quelli di cui ai capi A e R dell'imputazione), l'aumento di pena avrebbe dovuto essere di un anno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è fondato sotto il primo profilo in cui è articolato, con assorbimento del secondo.

1.1.1. Quanto a tale primo profilo, si deve rilevare che la sentenza della Corte di cassazione n. 19487 del 06/02/2018 accolse «parzialmente» il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta «violazione di legge per avere desunto la prova della responsabilità del ricorrente (al quale sono contestati anche reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/90: capi AL, AM, AN, AO) per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo AI) e per il reato ex art. 416 bis cod. pen. (capo AH) da dichiarazioni accusatorie non sovrapponibili, né pertinenti o attendibili, e prive di riscontri individualizzanti».

Nel motivare tale parziale accoglimento, la stessa sentenza riteneva anzitutto l'infondatezza del motivo con riguardo ai reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (di cui ai capi AL, AM, AN e AO dell'imputazione), motivando che «[l]a sentenza [impugnata] dà conto dei contenuti delle dichiarazioni dei collaboranti che descrivono specifiche condotte riconducibili ai capi di imputazione che contestano l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Inoltre richiama le dichiarazioni dei collaboranti Verde (che lo indica appartenente al clan Polverino) Perrone (che lo descrive come preposto ai contatti con i corrieri della droga) D'Ausilio (che lo indica come edotto sulle vicende organizzative del clan) [OSCURATO:PERSONA] (che lo descrive come favoreggiatore dei latitanti Polverino e di Simili)» (corsivo aggiunto).

Con riguardo ai due reati associativi, la sentenza n. 19487 del 06/02/2018, premessa la possibilità del concorso di essi, motivò che, «[t]uttavia, la sentenza [impugnata] non indica con concreto riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] gli elementi di prova dai quali desumere la sua partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso.

Pertanto, la sentenza [impugnata] va annullata limitatamente al concorso tra i due reati associativi contestati al ricorrente con rinvio per nuovo giudizio sul punto».

Coerentemente, la sentenza n. 19487 del 06/02/2018, nel dispositivo, dichiarava «definitiva la responsabilità del ricorrente [soltanto] per gli ascritti reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90», mentre annullava la sentenza impugnata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] «limitatamente al concorso tra i due reati associativi allo stesso contestati».

Sulla base della pronuncia rescindente, pertanto, la Corte d'appello era chiamata a giudicare sul «concorso tra ì due reati associativi» contestati al [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, tra il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) e il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990).

La stessa Corte doveva quindi: a) verificare se esistessero una o due associazioni; b) se, nel caso di verificata esistenza di un'unica associazione (di tipo mafioso e finalizzata anche alla commissione di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti), il [OSCURATO:PERSONA] vi partecipasse e se, nel caso di verificata esistenza di due associazioni (una di tipo mafioso e una finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), lo stesso [OSCURATO:PERSONA] partecipasse a una sola o a entrambe; c) indicare gli elementi di prova dai quali desumere la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] (all'unica associazione o a una o a entrambe le due associazioni).

La Corte d'appello, invece, nella sentenza qui impugnata, ha erroneamente ritenuto che la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, avesse affermato «che nella Sentenza di appello si è dato atto degli elementi di prova che hanno accertato la partecipazione dell'imputato al reato ex art. 74 DPR 309/90» e ha, perciò, altrettanto erroneamente ritenuto di dovere indicare gli elementi di prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione esclusivamente all'associazione di tipo mafioso.

Così facendo, la sentenza impugnata si è discostata dallo schema esplicitamente e implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.

La stessa sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio.

1.1.2. L'esame del secondo profilo del motivo resta assorbito.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Dalla lettura della sentenza rescindente (pag. 11) risulta che la pena irrogata dalla sentenza passata in giudicato era stata, al lordo della riduzione di un terzo per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.), di anni dodici di reclusione per il più grave reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, aumentata di un anno e sei mesi di reclusione, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.

È quindi del tutto agevole ricavare che la pena irrogata dalla suddetta sentenza irrevocabile era stata di anni otto di reclusione per il più grave reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, aumentata di un anno di reclusione, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per il reato di cui all'art. 416 cod. pen.

Pertanto, il riferimento alla pena base di anni nove di reclusione operato dalla Corte d'appello deve, evidentemente, intendersi come riferimento alla pena base di anni otto di reclusione, aumentata di un anno di reclusione, con la conseguenza che nessuna denunciata inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. è stata commessa dalla stessa Corte d'appello.

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), nell'affermare l'obbligo di motivazione dell'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi.

È stato altresì chiarito che, «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale, l'obbligo di motivazione si riduce» (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F., Rv. 273553-01, non massimata sul punto).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli, per i due reati satellite di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui ai capi L e AA dell'imputazione, ha irrogato una pena (mesi nove di reclusione per ciascuno dei due reati, ridotta per il rito a mesi sei di reclusione) notevolmente inferiore al minimo edittale e di entità particolarmente esigua, tenuto anche conto che il suddetto traffico riguardava, nel primo caso, kg. 2.100 di hashish e, nel secondo caso, Kg. 1.700 della stessa sostanza (in entrambi i casi caduta in sequestro).

In una consimile fattispecie, si deve pertanto ritenere che il riferimento, operato dalla Corte d'appello, all'irrogazione di una pena «equ[a]» sia del tutto sufficiente a dare conto dell'impiego, per la quantificazione della stessa pena, dei criteri di cui agli artt. 81 e 133 cod. pen., e a dimostrare l'adeguatezza della pena irrogata all'entità dei fatti.

2.3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

L'unico motivo è manifestamente infondato.

Richiamati i principi appena esposti con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (punto 2.2.), si deve osservare che, nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli, per i tre reati satellite di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui ai capi L, AA e J dell'imputazione, ha irrogato una pena (mesi nove di reclusione per ciascuno dei tre reati, ridotta per il rito a mesi sei di reclusione) notevolmente inferiore al minimo edittale e di entità particolarmente esigua, tenuto anche conto che il suddetto traffico riguardava, nel primo caso, kg. 2.100 di hashish, nel secondo caso, Kg. 1.700 di hashish (in entrambi i casi caduta in sequestro) e, nel terzo caso, un «ingente quantitativo» della stessa sostanza.

Anche in tale fattispecie, si deve pertanto ritenere che il riferimento, operato dalla Corte d'appello, all'irrogazione di una pena «equ[a]» sia del tutto sufficiente a dare conto dell'impiego, per la quantificazione della stessa pena, dei criteri di cui agli artt. 81 e 133 cod. pen., e a dimostrare l'adeguatezza della pena irrogata all'entità dei fatti.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dell'esame del primo e del terzo motivo.

Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] era imputato dei reati di cui ai capi A e R dell'imputazione e che per tali reati era stato condannato.

Pertanto, l'aumento di pena da irrogare doveva riguardare tali due reati satellite.

Del tutto erroneamente la Corte d'appello ha operato un aumento di pena, oltre che per il reato di cui al capo A dell'imputazione, per i reati di cui ai capi V, Z e AB dell'imputazione, nonostante il Gagliardi non fosse imputato (né, quindi, fosse stato condannato) per questi ultimi tre reati.

Il secondo motivo deve, quindi, essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena.

L'esame del primo e del terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avvocati: [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] (quale sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), il quale ha concluso per l'accoglimento dei due ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 23/02/2021, depositata il 25/02/2021 - pronunciata a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 06/02/2018, depositata il 04/05/2018, di (parziale) annullamento con rinvio (sentenza n. 19487 del 06/02/2018) - pronunciando sugli appelli proposti, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli, emessa all'esito di giudizio abbreviato, del 13/11/2014, per quanto qui ancora interessa: a) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato, come a lui contestato, di associazione di tipo mafioso (capo AH dell'imputazione); b) rideterminava la pena da irrogare a [OSCURATO:PERSONA] per due i reati, come a lui contestati, di traffico illecito di sostanze stupefacenti (capi L e AA dell'imputazione), in continuazione con i reati già giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/07/2014, divenuta irrevocabile il 06/04/2016; c) rideterminava la pena da irrogare a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, come a lui contestati (capi 3, L e AA dell'imputazione), di traffico illecito di sostanze stupefacenti, in continuazione con i reati già giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/07/2014, divenuta irrevocabile il 06/04/2016; d) rideterminava la pena da irrogare ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A, V, Z e AB dell'imputazione, in continuazione con i reati già giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/12/2013, divenuta irrevocabile il 30/01/2015; 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, deducendo, ciascuno, i motivi di seguito riassunti, nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 627, comma 3, dello stesso codice, per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla sentenza della Corte di cassazione, e la motivazione apparente in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di associazione di tipo mafioso (di cui al capo AH dell'imputazione). Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione avesse «dato atto degli elementi di prova che hanno accertato la partecipazione dell'imputato al reato ex art. 74 DPR 309/90» di cui al capo AI dell'imputazione (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope). Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione denominata clan Polverino solo sulla base delle non concludenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Ausilio e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente osserva al riguardo: quanto alle dichiarazioni del D'Ausilio secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto il compito di gestire la contabilità dei «lavori edili» dell'associazione, che tale dichiarazione sarebbe «generica e isolata che non trova riscontro né oggettivo né individualizzante in altri elementi di prova»; quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato due donne brasiliane da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che tale condotta del [OSCURATO:PERSONA] non integrerebbe un contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione, tenuto anche conto che il [OSCURATO:PERSONA] è cugino del Simioli (con la conseguenza che stessa condotta avrebbe potuto favorire le relazioni interpersonali del cugino ma non certo rafforzare l'associazione). 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce i seguenti due motivi: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., con riguardo agli aumenti di pena per la continuazione per i reati giudicati con la sentenza qui impugnata. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello, nel determinare l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., non abbia scorporato i reati che la sentenza definitiva aveva già ritenuto in continuazione, assumendo erroneamente come base di calcolo dell'aumento di pena per i reati sub iudice la pena complessivamente irrogata dalla sentenza definitiva, anziché la pena irrogata dalla stessa sentenza per il singolo reato più grave (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990); b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 125, comma 3, dello stesso codice. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha motivato in modo meramente apparente in ordine all'aumento di pena per i due reati satellite oggetto del proprio giudizio. 2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e mancata applicazione della legge penale, in particolare, degli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 133 cod. pen., e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Lamenta che la Corte d'appello non ha motivato l'aumento di pena per i tre reati satellite oggetto del proprio giudizio. 2.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce i seguenti tre motivi: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per non avere la Corte d'appello motivato l'aumento di pena per i reati satellite oggetto del proprio giudizio;b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli ha irrogato l'aumento di pena per i reati satellite di cui ai capi A, V, Z e AB dell'imputazione, laddove allo stesso ricorrente erano contestati i reati di cui ai capi [OSCURATO:PERSONA] solo per questi ultimi reati era stato condannato; c) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha applicato l'aumento di sei mesi per ciascuno dei quattro reati satellite di cui ai capi A, V, Z e AB dell'imputazione (e, quindi, un aumento di due anni), laddove, poiché i reati per i quali era stato condannato erano solo due (quelli di cui ai capi A e R dell'imputazione), l'aumento di pena avrebbe dovuto essere di un anno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è fondato sotto il primo profilo in cui è articolato, con assorbimento del secondo. 1.1.1. Quanto a tale primo profilo, si deve rilevare che la sentenza della Corte di cassazione n. 19487 del 06/02/2018 accolse «parzialmente» il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta «violazione di legge per avere desunto la prova della responsabilità del ricorrente (al quale sono contestati anche reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/90: capi AL, AM, AN, AO) per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo AI) e per il reato ex art. 416 bis cod. pen. (capo AH) da dichiarazioni accusatorie non sovrapponibili, né pertinenti o attendibili, e prive di riscontri individualizzanti». Nel motivare tale parziale accoglimento, la stessa sentenza riteneva anzitutto l'infondatezza del motivo con riguardo ai reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (di cui ai capi AL, AM, AN e AO dell'imputazione), motivando che «[l]a sentenza [impugnata] dà conto dei contenuti delle dichiarazioni dei collaboranti che descrivono specifiche condotte riconducibili ai capi di imputazione che contestano l'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Inoltre richiama le dichiarazioni dei collaboranti Verde (che lo indica appartenente al clan Polverino) Perrone (che lo descrive come preposto ai contatti con i corrieri della droga) D'Ausilio (che lo indica come edotto sulle vicende organizzative del clan) [OSCURATO:PERSONA] (che lo descrive come favoreggiatore dei latitanti Polverino e di Simili)» (corsivo aggiunto). Con riguardo ai due reati associativi, la sentenza n. 19487 del 06/02/2018, premessa la possibilità del concorso di essi, motivò che, «[t]uttavia, la sentenza [impugnata] non indica con concreto riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] gli elementi di prova dai quali desumere la sua partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso. Pertanto, la sentenza [impugnata] va annullata limitatamente al concorso tra i due reati associativi contestati al ricorrente con rinvio per nuovo giudizio sul punto». Coerentemente, la sentenza n. 19487 del 06/02/2018, nel dispositivo, dichiarava «definitiva la responsabilità del ricorrente [soltanto] per gli ascritti reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90», mentre annullava la sentenza impugnata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] «limitatamente al concorso tra i due reati associativi allo stesso contestati». Sulla base della pronuncia rescindente, pertanto, la Corte d'appello era chiamata a giudicare sul «concorso tra ì due reati associativi» contestati al [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, tra il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) e il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990). La stessa Corte doveva quindi: a) verificare se esistessero una o due associazioni; b) se, nel caso di verificata esistenza di un'unica associazione (di tipo mafioso e finalizzata anche alla commissione di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti), il [OSCURATO:PERSONA] vi partecipasse e se, nel caso di verificata esistenza di due associazioni (una di tipo mafioso e una finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), lo stesso [OSCURATO:PERSONA] partecipasse a una sola o a entrambe; c) indicare gli elementi di prova dai quali desumere la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] (all'unica associazione o a una o a entrambe le due associazioni). La Corte d'appello, invece, nella sentenza qui impugnata, ha erroneamente ritenuto che la Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, avesse affermato «che nella Sentenza di appello si è dato atto degli elementi di prova che hanno accertato la partecipazione dell'imputato al reato ex art. 74 DPR 309/90» e ha, perciò, altrettanto erroneamente ritenuto di dovere indicare gli elementi di prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione esclusivamente all'associazione di tipo mafioso. Così facendo, la sentenza impugnata si è discostata dallo schema esplicitamente e implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. La stessa sentenza deve, pertanto, essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio. 1.1.2. L'esame del secondo profilo del motivo resta assorbito. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Dalla lettura della sentenza rescindente (pag. 11) risulta che la pena irrogata dalla sentenza passata in giudicato era stata, al lordo della riduzione di un terzo per il rito abbreviato (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.), di anni dodici di reclusione per il più grave reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, aumentata di un anno e sei mesi di reclusione, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. È quindi del tutto agevole ricavare che la pena irrogata dalla suddetta sentenza irrevocabile era stata di anni otto di reclusione per il più grave reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, aumentata di un anno di reclusione, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Pertanto, il riferimento alla pena base di anni nove di reclusione operato dalla Corte d'appello deve, evidentemente, intendersi come riferimento alla pena base di anni otto di reclusione, aumentata di un anno di reclusione, con la conseguenza che nessuna denunciata inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. è stata commessa dalla stessa Corte d'appello. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), nell'affermare l'obbligo di motivazione dell'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi. È stato altresì chiarito che, «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale, l'obbligo di motivazione si riduce» (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F., Rv. 273553-01, non massimata sul punto). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli, per i due reati satellite di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui ai capi L e AA dell'imputazione, ha irrogato una pena (mesi nove di reclusione per ciascuno dei due reati, ridotta per il rito a mesi sei di reclusione) notevolmente inferiore al minimo edittale e di entità particolarmente esigua, tenuto anche conto che il suddetto traffico riguardava, nel primo caso, kg. 2.100 di hashish e, nel secondo caso, Kg. 1.700 della stessa sostanza (in entrambi i casi caduta in sequestro). In una consimile fattispecie, si deve pertanto ritenere che il riferimento, operato dalla Corte d'appello, all'irrogazione di una pena «equ[a]» sia del tutto sufficiente a dare conto dell'impiego, per la quantificazione della stessa pena, dei criteri di cui agli artt. 81 e 133 cod. pen., e a dimostrare l'adeguatezza della pena irrogata all'entità dei fatti. 2.3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L'unico motivo è manifestamente infondato. Richiamati i principi appena esposti con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (punto 2.2.), si deve osservare che, nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli, per i tre reati satellite di traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui ai capi L, AA e J dell'imputazione, ha irrogato una pena (mesi nove di reclusione per ciascuno dei tre reati, ridotta per il rito a mesi sei di reclusione) notevolmente inferiore al minimo edittale e di entità particolarmente esigua, tenuto anche conto che il suddetto traffico riguardava, nel primo caso, kg. 2.100 di hashish, nel secondo caso, Kg. 1.700 di hashish (in entrambi i casi caduta in sequestro) e, nel terzo caso, un «ingente quantitativo» della stessa sostanza. Anche in tale fattispecie, si deve pertanto ritenere che il riferimento, operato dalla Corte d'appello, all'irrogazione di una pena «equ[a]» sia del tutto sufficiente a dare conto dell'impiego, per la quantificazione della stessa pena, dei criteri di cui agli artt. 81 e 133 cod. pen., e a dimostrare l'adeguatezza della pena irrogata all'entità dei fatti. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dell'esame del primo e del terzo motivo. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che [OSCURATO:PERSONA] era imputato dei reati di cui ai capi A e R dell'imputazione e che per tali reati era stato condannato. Pertanto, l'aumento di pena da irrogare doveva riguardare tali due reati satellite. Del tutto erroneamente la Corte d'appello ha operato un aumento di pena, oltre che per il reato di cui al capo A dell'imputazione, per i reati di cui ai capi V, Z e AB dell'imputazione, nonostante il Gagliardi non fosse imputato (né, quindi, fosse stato condannato) per questi ultimi tre reati. Il secondo motivo deve, quindi, essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. L'esame del primo e del terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della som
Sentenza Cassazione n. 15926/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris