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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18294/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di quella stessa città in data 19 aprile 2021 per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo sino al 16 ottobre 2017); - che il ricorso per cassazione proposto dall'imputata, per il tramite del difensore, consta di un solo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'appello proposto; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, segnatamente in quello relativo al giudizio di responsabilità, dal momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado - vedasi pag. 5, penultimo capoverso, in cui il Tribunale ha dato atto di come l'imputata fosse ben consapevole di usufruire indebitamente della fornitura dell'energia elettrica e di come del reato di furto di energia elettrica risponda per giurisprudenza pacifica anche il soggetto che, senza avere realizzato l'alaccio abusivo, si limiti a fare uso dell'indebita fornitura (tra le più recenti sentenze, Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440) - e nella sentenza impugnata - vedasi pag. 5 della sentenza impugnata -, ma omette anche di specificamente illustrare gli elementi che sarebbero stati immotivatamente preteriti dal giudice d'appello, ancorché specificamente dedotti; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di quella stessa città in data 19 aprile 2021 per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo sino al 16 ottobre 2017); - che il ricorso per cassazione proposto dall'imputata, per il tramite del difensore, consta di un solo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in relazione alla dichiarata inammissibilità dell'appello proposto; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nei motivi di appello, segnatamente in quello relativo al giudizio di responsabilità, dal momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado - vedasi pag. 5, penultimo capoverso, in cui il Tribunale ha dato atto di come l'imputata fosse ben consapevole di usufruire indebitamente della fornitura dell'energia elettrica e di come del reato di furto di energia elettrica risponda per giurisprudenza pacifica anche il soggetto che, senza avere realizzato l'alaccio abusivo, si limiti a fare uso dell'indebita fornitura (tra le più recenti sentenze, Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440) - e nella sentenza impugnata - vedasi pag. 5 della sentenza impugnata -, ma omette anche di specificamente illustrare gli elementi che sarebbero stati immotivatamente preteriti dal giudice d'appello, ancorché specificamente dedotti; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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