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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33777/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21686-2012 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BARZELLOTTI 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 4228 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 152/2011 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di FOGGIA, depositata il 30/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare di farmacia in Foggia, a seguito di verifica e di processo verbale di constatazione, riceveva avviso di accertamento ai fini iva, irpef ed irap per l'anno 2003, con cui l'ufficio recuperava a tassazione costi non deducibili, accertava reddito non dichiarato derivante dalla valutazione delle rimanenze finali, recuperava una asserita sopravvenienza attiva e l'iva non versata.

Ricorreva contro l'avviso il contribuente, e la CTP di Foggia annullava l'atto impositivo.

Proponeva appello l'Ufficio in merito alla deducibilità dei costi, e la CTR della Puglia lo accoglieva.

Per l'annullamento della suddetta sentenza ricorre il contribuente.

Si costituisce l'ufficio con controricorso.

Chiamata una prima volta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa veniva sospesa e rinviata a nuovo ruolo, avendo il contribuente manifestato l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata ai sensi del d.l. 119 del 2018.

Non risultando poi coltivata la domanda di definizione agevolata, la causa veniva nuovamente chiamata all'udienza odierna. [OSCURATO:PERSONA] Proc. n. 21686/2012 Con il ricorso il contribuente deduce insufficiente ed illogica motivazione della sentenza impugnata.

In particolare, ritiene che la CTR abbia errato nel non riconoscere la deducibilità dei costi rappresentati dalle spese telefoniche e di manutenzione di un automezzo, i contributi ENPAF e trattenute sindacali, le buste in plastica con stampa personalizzata.

Lamenta poi erronea pronuncia sulla tassazione degli interessi moratori e l'erroneità dei conteggi sulla liquidazione dell'iva.

L'ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché sottoscritto da avvocato non cassazionista e perché non articolato in motivi specifici.

L'eccezione attinente alla sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato non cassazionista deve essere rigettata perché, ad un semplice controllo su fonte aperta, il sito del [OSCURATO:PERSONA], il difensore del ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta iscritto all'albo dei cassazionisti dal 1997.

Il ricorso, tuttavia, è inammissibile.

Lo stesso, infatti, manca del requisito della specificità.

È articolato in un unico motivo che consiste, in sostanza, in una lunga argomentazione in merito alle questioni di causa, ma senza alcuna rubrica e senza alcuna indicazione delle norme che sarebbero state violate, se non un generico riferimento alla "insufficiente ed illogica motivazione" della sentenza impugnata.

Proc. n. 21686/2012 Per quanto il vizio sia effettivamente valutabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, il contenuto del ricorso sembra in alcuni passi volere, peraltro, più denunciare l'erronea interpretazione della normativa, e quindi la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.

Questo non rappresenterebbe un ostacolo nel valutare la sua ammissibilità, perché è noto che nella giurisprudenza di questa Corte è affermato il principio per cui nella valutazione dei motivi di ricorso occorre avere riferimento al contenuto, più che al modo formale con cui essi sono dedotti, ed in particolare alla rubrica con l'indicazione del vizio.

Nel caso di specie, però, anche aderendo a questa interpretazione non eccessivamente rigorosa e formale, non può non rilevarsi che il ricorso si risolve in un'unica, lunga ed articolata considerazione sulla sentenza impugnata, dando per conosciuti ed acquisiti molti fatti o argomenti delle fasi di merito.

A proposito delle spese telefoniche e per la manutenzione di un'autovettura, per esempio, in primo luogo il motivo non descrive il motivo del recupero, rendendo così la lettura della ragione per cui il recupero è contestato assai difficile; solo da una successiva lettura del processo verbale di constatazione, che il collegio ha dovuto compiere ma che già da sola è chiaro indice di mancanza di autosufficienza del ricorso, è emerso che all'origine della ripresa, per quanto riguarda le spese di manutenzione dei mezzi, vi era la targa della vettura che ne avrebbe evidenziato la non strumentalità rispetto all'attività di impresa del contribuente.

Proc. n. 21686/2012 Analoga considerazione deve compiersi per la deducibilità dei contributi della previdenza dei farmacisti (ENPAF).

Al riguardo il motivo, pur mettendo in rilievo le differenti interpretazioni dei giudici di primo e secondo grado, afferma poi che in entrambi i casi il risultato finale della dichiarazione non viene modificato, ma senza esplicitare l'applicazione concreta di tale affermazione.

Anche in questo caso, poi, solo dopo la lettura del pvc si è compreso che, alla base del loro trattamento fiscale, vi è la considerazione della loro natura di contributi obbligatori, che però non emerge in alcun modo dal ricorso.

Oltretutto, l'ufficio aveva eccepito la novità della questione e nulla in ricorso è stato argomentato dal contribuente.

Quanto alle buste di plastica, è solo dalla lettura del pvc che si comprende che per una parte, considerata proporzionale al volume d'affari, sono state riconosciute deducibili; è il resto, ritenuto sproporzionato, che non è stato riconosciuto deducibile.

Pertanto, deve ritenersi che la CTR consideri non deducibili solo una parte di queste spese; si tratta dell'importo di 17.000 euro di cui alla fattura 780 (mai citata in ricorso), considerate non spese strumentali deducibili ma rimanenze.

Anche perché la spesa era stata sostenuta il 15 dicembre 2003 e quindi non riteneva che fosse deducibile interamente in quell'anno.

Di conseguenza, il costo è stato riconosciuto inerente e deducibile, ma solo in una certa misura.

Nulla di tutto ciò emerge dal ricorso.

Proc. n. 21686/2012 Analoghe considerazioni valgono per le riprese sugli interessi moratori e l'iva, di cui nel ricorso non si comprende il contesto del recupero a tassazione e in cosa consisterebbe specificamente il vizio della sentenza impugnata.

Sull'iva, in particolare, il ricorso sembra lamentare un errore nei calcoli, nella modalità di attuazione di questo metodo, o comunque una insufficiente motivazione della sentenza.

Infatti, afferma che l'ufficio, valutata errata la metodologia della c.d. ventilazione, ha applicato un sistema per recuperare l'iva basato su aliquote medie non previsto da alcuna norma, e la sentenza avrebbe avvalorato questo errore.

In realtà la sentenza spiega come ha proceduto Se il contribuente riteneva che il metodo adottato dall'ufficio fosse in violazione della legge, la questione poteva essere più propriamente denunciata ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.

In conclusione, la lettura del ricorso non rende immediatamente comprensibili le questioni dedotte, e questo incide sulla sua ammissibilità.

Il ricorrente deve essere condannato, di conseguenza, al pagamento delle spese del presente giudizio che, considerato il valore della causa, vengono liquidate in euro 5.000 oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Proc. n. 21686/2012 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21686-2012 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BARZELLOTTI 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 4228 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 152/2011 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di FOGGIA, depositata il 30/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare di farmacia in Foggia, a seguito di verifica e di processo verbale di constatazione, riceveva avviso di accertamento ai fini iva, irpef ed irap per l'anno 2003, con cui l'ufficio recuperava a tassazione costi non deducibili, accertava reddito non dichiarato derivante dalla valutazione delle rimanenze finali, recuperava una asserita sopravvenienza attiva e l'iva non versata. Ricorreva contro l'avviso il contribuente, e la CTP di Foggia annullava l'atto impositivo. Proponeva appello l'Ufficio in merito alla deducibilità dei costi, e la CTR della Puglia lo accoglieva. Per l'annullamento della suddetta sentenza ricorre il contribuente. Si costituisce l'ufficio con controricorso. Chiamata una prima volta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa veniva sospesa e rinviata a nuovo ruolo, avendo il contribuente manifestato l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata ai sensi del d.l. 119 del 2018. Non risultando poi coltivata la domanda di definizione agevolata, la causa veniva nuovamente chiamata all'udienza odierna. [OSCURATO:PERSONA] Proc. n. 21686/2012 Con il ricorso il contribuente deduce insufficiente ed illogica motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ritiene che la CTR abbia errato nel non riconoscere la deducibilità dei costi rappresentati dalle spese telefoniche e di manutenzione di un automezzo, i contributi ENPAF e trattenute sindacali, le buste in plastica con stampa personalizzata. Lamenta poi erronea pronuncia sulla tassazione degli interessi moratori e l'erroneità dei conteggi sulla liquidazione dell'iva. L'ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché sottoscritto da avvocato non cassazionista e perché non articolato in motivi specifici. L'eccezione attinente alla sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato non cassazionista deve essere rigettata perché, ad un semplice controllo su fonte aperta, il sito del [OSCURATO:PERSONA], il difensore del ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta iscritto all'albo dei cassazionisti dal 1997. Il ricorso, tuttavia, è inammissibile. Lo stesso, infatti, manca del requisito della specificità. È articolato in un unico motivo che consiste, in sostanza, in una lunga argomentazione in merito alle questioni di causa, ma senza alcuna rubrica e senza alcuna indicazione delle norme che sarebbero state violate, se non un generico riferimento alla "insufficiente ed illogica motivazione" della sentenza impugnata. Proc. n. 21686/2012 Per quanto il vizio sia effettivamente valutabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2012, il contenuto del ricorso sembra in alcuni passi volere, peraltro, più denunciare l'erronea interpretazione della normativa, e quindi la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Questo non rappresenterebbe un ostacolo nel valutare la sua ammissibilità, perché è noto che nella giurisprudenza di questa Corte è affermato il principio per cui nella valutazione dei motivi di ricorso occorre avere riferimento al contenuto, più che al modo formale con cui essi sono dedotti, ed in particolare alla rubrica con l'indicazione del vizio. Nel caso di specie, però, anche aderendo a questa interpretazione non eccessivamente rigorosa e formale, non può non rilevarsi che il ricorso si risolve in un'unica, lunga ed articolata considerazione sulla sentenza impugnata, dando per conosciuti ed acquisiti molti fatti o argomenti delle fasi di merito. A proposito delle spese telefoniche e per la manutenzione di un'autovettura, per esempio, in primo luogo il motivo non descrive il motivo del recupero, rendendo così la lettura della ragione per cui il recupero è contestato assai difficile; solo da una successiva lettura del processo verbale di constatazione, che il collegio ha dovuto compiere ma che già da sola è chiaro indice di mancanza di autosufficienza del ricorso, è emerso che all'origine della ripresa, per quanto riguarda le spese di manutenzione dei mezzi, vi era la targa della vettura che ne avrebbe evidenziato la non strumentalità rispetto all'attività di impresa del contribuente. Proc. n. 21686/2012 Analoga considerazione deve compiersi per la deducibilità dei contributi della previdenza dei farmacisti (ENPAF). Al riguardo il motivo, pur mettendo in rilievo le differenti interpretazioni dei giudici di primo e secondo grado, afferma poi che in entrambi i casi il risultato finale della dichiarazione non viene modificato, ma senza esplicitare l'applicazione concreta di tale affermazione. Anche in questo caso, poi, solo dopo la lettura del pvc si è compreso che, alla base del loro trattamento fiscale, vi è la considerazione della loro natura di contributi obbligatori, che però non emerge in alcun modo dal ricorso. Oltretutto, l'ufficio aveva eccepito la novità della questione e nulla in ricorso è stato argomentato dal contribuente. Quanto alle buste di plastica, è solo dalla lettura del pvc che si comprende che per una parte, considerata proporzionale al volume d'affari, sono state riconosciute deducibili; è il resto, ritenuto sproporzionato, che non è stato riconosciuto deducibile. Pertanto, deve ritenersi che la CTR consideri non deducibili solo una parte di queste spese; si tratta dell'importo di 17.000 euro di cui alla fattura 780 (mai citata in ricorso), considerate non spese strumentali deducibili ma rimanenze. Anche perché la spesa era stata sostenuta il 15 dicembre 2003 e quindi non riteneva che fosse deducibile interamente in quell'anno. Di conseguenza, il costo è stato riconosciuto inerente e deducibile, ma solo in una certa misura. Nulla di tutto ciò emerge dal ricorso. Proc. n. 21686/2012 Analoghe considerazioni valgono per le riprese sugli interessi moratori e l'iva, di cui nel ricorso non si comprende il contesto del recupero a tassazione e in cosa consisterebbe specificamente il vizio della sentenza impugnata. Sull'iva, in particolare, il ricorso sembra lamentare un errore nei calcoli, nella modalità di attuazione di questo metodo, o comunque una insufficiente motivazione della sentenza. Infatti, afferma che l'ufficio, valutata errata la metodologia della c.d. ventilazione, ha applicato un sistema per recuperare l'iva basato su aliquote medie non previsto da alcuna norma, e la sentenza avrebbe avvalorato questo errore. In realtà la sentenza spiega come ha proceduto Se il contribuente riteneva che il metodo adottato dall'ufficio fosse in violazione della legge, la questione poteva essere più propriamente denunciata ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. In conclusione, la lettura del ricorso non rende immediatamente comprensibili le questioni dedotte, e questo incide sulla sua ammissibilità. Il ricorrente deve essere condannato, di conseguenza, al pagamento delle spese del presente giudizio che, considerato il valore della causa, vengono liquidate in euro 5.000 oltre spese prenotate a debito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Proc. n. 21686/2012 Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.000 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella cam
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