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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34992/2026

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i sorveglianza di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2026 il Tribunale disorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha dichiaratoinammissibile la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazionealla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità da lui svolto.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva negato il beneficio richiamandosi ad unarisalente giurisprudenza, anche di questa Corte, che negava l'applicabilitàdell'istituto a pene non aventi carattere detentivo.Il Tribunale di sorveglianza ha ribadito tale valutazione, pur essendo aconoscenza della diversa interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimitàpiù recente, affermando che l'art. 76 legge n. 689/1981 prevede l'applicazionedell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. alle sanzioni sostitutive solo in quantocompatibile, e che tale compatibilità deve essere esclusa con riferimento allavoro di pubblica utilità perché, diversamente da altre sanzioni sostitutive, essonon ha un carattere detentivo.

La concedibilità della liberazione anticipata asanzioni non detentive è stata disposta dal legislatore, ad esempio conriferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, o ritenuta sussistente aseguito di interpretazioni normative da parte della Corte costituzionale, come nelcaso della libertà controllata, e comunque è stata prevista per sanzioni chemantengono degli aspetti fortemente limitativi della libertà, aspetti che mancanodel tutto nel lavoro di pubblica utilità.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualededuce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 56-bis legge n. 689/1981 e 54 Ord. pen.La motivazione dell'ordinanza impugnata è errata, alla luce della diversainterpretazione delle norme fornita dalla Corte di cassazione, in particolare nellesentenze n. 18955/2025 e n. 22662/2025, che hanno valutato e motivato inmodo approfondito le ragioni della applicabilità del beneficio della liberazioneanticipata anche alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Questainterpretazione appare più rispondente all'esegesi della norma e ai principicostituzionali, e deve perciò essere ribadita, se necessario rimettendo il ricorsoalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentodel provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2.

L'interpretazione dell'art. 54 Ord. pen. seguita nell'ordinanza impugnata,secondo cui la liberazione anticipata può essere concessa solo al detenutosottoposto ad una pena detentiva, ovvero negli altri casi in cui l'applicabilità èstata espressamente stabilita dal legislatore o dalla Corte costituzionale tramiteinterventi interpretativi, non appare condivisibile, benché conforme ad unarisalente giurisprudenza di questa Corte.

Gli interventi del legislatore e dellaCorte costituzionale a cui l'ordinanza fa riferimento, infatti, hanno indotto afornire una interpretazione adeguatrice della norma stessa, che apparemaggiormente conforme ai principi costituzionali e alla volontà, espressa dallegislatore, di estendere il beneficio della liberazione anticipata anche a forme diespiazione della pena diverse da quelle che prevedono una effettiva privazionedella libertà.2.1.

Questa Corte, con la sentenza Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv.287687, ha stabilito che «In tema di benefici penitenziari, al condannatoammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essereconcessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenzafunzionale del magistrato di sorveglianza» (vedi anche Sez. 1, n. 6218 del16/01/2026, Rv. 289436; Sez. 1, n. 14447 del 11/03/2026, n.m., ed altresentenze non massimate).

Questo indirizzo, ormai consolidato, si fonda sulcontenuto testuale delle norme e risponde ad un criterio logico-sistematico, allaluce del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge n. 689/1981, 47,comma 12-bis, e 54 Ord. pen.La pronuncia sopra indicata ricorda, in primo luogo, che il legislatore stessoha inserito il lavoro di pubblica utilità tra le pene detentive ridisegnando, conl'art. 71 d.lgs. n. 150/2022, il sistema sostitutivo delle pene detentive brevi:detta norma, sostituendo l'art. 57 legge n. 689/1981, ha stabilito esplicitamenteche «Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzionedomiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si consideranocome pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita».Tale norma applica, peraltro, un concetto espresso esplicitamente nella relazioneillustrativa allegata al d.lgs. n. 150/2022, secondo cui «Anche il lavoro dipubblica utilità sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzionedomiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma.

Rispetto a quelle duediverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà delcondannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva.

In taleprospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove penesostitutive, è comparabile a quello ricoperto dell’affidamento in prova al serviziosociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alladetenzione domiciliare».

Il legislatore stesso, pertanto, pur escludendo che illavoro di pubblica utilità abbia una componente detentiva, ha compiuto unospecifico parallelismo tra tale sanzione sostitutiva e l'affidamento in prova alservizio sociale, attribuendogli lo stesso ruolo che questa misura alternativasvolge rispetto alle misure alternative alla detenzione maggiormente afflittive.Sotto un profilo lessicale e sistematico, pertanto, non appare corretto effettuareuna rigida distinzione tra sanzioni sostitutive aventi una componente detentiva, eil lavoro di pubblica utilità, perché l'indicato parallelismo impone di ritenere che,per il legislatore, quest'ultima sanzione svolge lo stesso ruolo dell'affidamento inprova al servizio sociale, misura che, nelle concrete situazioni, può essereanch'essa priva di una componente propriamente detentiva.2.2.

Il novellato art. 76 legge n. 689/1981 stabilisce che alle penesostitutive «previste dal presente capo» si applicano, in quanto compatibili, gliarticoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975,n. 354, e l'ordinanza stessa ricorda che l'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. èstato inserito dal legislatore, con l'art. 3 della legge n.277/2002, al fine diestendere la concedibilità della liberazione anticipata anche al detenuto affidatoin prova al servizio sociale.L'ordinanza impugnata esclude la concedibilità della liberazione anticipataalla sanzione del lavoro di pubblica utilità per la totale mancanza, in esso, di uncarattere anche parzialmente detentivo, e ritiene che tale esclusione noncontrasti con la previsione dell'art. 76 legge n. 689/1981 sopra citato, nella partein cui stabilisce l'applicabilità alle sanzioni sostitutive dell'art. 47, comma 12-bis,Ord. pen., perché la norma limita tale applicabilità alle predette sanzioni solo inquanto detta prescrizione risulti compatibile con esse.

La compatibilità, inquesto caso, sarebbe esclusa dall'assenza, nella sanzione sostitutiva inquestione, di una componente detentiva.

Questa interpretazione, però, nonappare condivisibile: come già affermato dalla sentenza Sez. 1, n. 10302 del10/01/2025, sopra citata, l'evoluzione giurisprudenziale conseguente allaintroduzione dell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. ha esteso il beneficio aisoggetti in stato di libertà, il cui rapporto esecutivo sia sospeso ma non esaurito,e soprattutto ai soggetti sottoposti a liberazione condizionale, imponendo diritenere che «la natura detentiva della misura in espiazione non è più undiscrimine per la concessione dei benefici».Il parallelismo operato dal legislatore tra la sanzione sostitutiva del lavoro dipubblica utilità e l'affidamento in prova al servizio sociale, sopra richiamato,consente di escludere che la norma dell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen., siaincompatibile con la prima, non essendo il carattere detentivo della pena unelemento indispensabile per l'applicazione della liberazione anticipata.Analogamente, la totale equiparazione anche del lavoro di pubblica utilitàsostitutivo alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della penasostituita, disposta dall'art. 57 legge n. 689/1981, come novellato, impone dinon effettuare arbitrarie distinzioni tra le sanzioni sostitutive, che limitino taleequiparazione, e di non escludere, pertanto, che ad esse, qualunque sia la loronatura, vengano applicati i benefici previsti nel caso di espiazione della penadetentiva, compresa la concedibilità della liberazione anticipata.3.

Questa interpretazione della norma, a cui questo Collegio intende aderirein quanto non in contrasto con il complesso normativo ed anzi conforme allavolontà manifestata in più occasioni dal legislatore, ha ricevuto un autorevole,anche se indiretto, avallo dalla sentenza n. 114/2026 emessa dalla Cortecostituzionale in data 20 maggio 2026.

La Corte costituzionale, infatti, nelritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis Ord. pen. interpretate da questa Corte come attributive al magistrato disorveglianza della competenza per la concessione della liberazione anticipata alcondannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha ritenuto chetale concedibilità derivi dalla intentio legis, definita «chiara», di rendereapplicabile anche a tutte le pene sostitutive la norma dell'art. 47, comma 12-bis,Ord. pen.Al paragrafo

5.2. la Corte richiama il testo della relazione illustrativa allegataal d.lgs. n. 150/2022, sopra citata, nei punti in cui essa afferma che ladisposizione dell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen., pur riferendosi all'affidamentoin prova, «rappresenta un modello di disciplina adattabile (oltre che alle altremisure alternative) alle pene sostitutive», e che l'esclusione della suaapplicazione al lavoro di pubblica utilità «avrebbe effetti negativi sullepotenzialità deflative delle pene stesse, anche in relazione ai riti alternativi e allaprevisione della inappellabilità delle sentenze di condanna al LPU», potendorisultare più favorevole l'accesso alle misure alternative che consentonol'applicazione della liberazione anticipata.Nel successivo paragrafo 5.3.1., poi, la Corte costituzionale richiama lasentenza di questa Corte Sez. 1, n. 10302/2025, sopra più volte citata,valutando la correttezza della decisione si ritenere la norma dell'art. 47, comma12-bis, Ord. pen., compatibile con la pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità, per l'insussistenza di una incompatibilità tra questo istituto e quellodell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo di fatto che taleinterpretazione costituisca ormai «diritto vivente», unitamente all'interpretazionedegli artt. 69 e 69-bis Ord. pen. come attributivi al magistrato di sorveglianzadella competenza per la concessione del beneficio.4.

Per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve pertanto essereannullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovogiudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del principiosopra puntualizzato.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro.Così deciso il 09 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i sorveglianza di Catanzaro;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2026 il Tribunale disorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha dichiaratoinammissibile la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazionealla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità da lui svolto.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva negato il beneficio richiamandosi ad unarisalente giurisprudenza, anche di questa Corte, che negava l'applicabilitàdell'istituto a pene non aventi carattere detentivo.Il Tribunale di sorveglianza ha ribadito tale valutazione, pur essendo aconoscenza della diversa interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimitàpiù recente, affermando che l'art. 76 legge n. 689/1981 prevede l'applicazionedell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. alle sanzioni sostitutive solo in quantocompatibile, e che tale compatibilità deve essere esclusa con riferimento allavoro di pubblica utilità perché, diversamente da altre sanzioni sostitutive, essonon ha un carattere detentivo. La concedibilità della liberazione anticipata asanzioni non detentive è stata disposta dal legislatore, ad esempio conriferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, o ritenuta sussistente aseguito di interpretazioni normative da parte della Corte costituzionale, come nelcaso della libertà controllata, e comunque è stata prevista per sanzioni chemantengono degli aspetti fortemente limitativi della libertà, aspetti che mancanodel tutto nel lavoro di pubblica utilità.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualededuce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 56-bis legge n. 689/1981 e 54 Ord. pen.La motivazione dell'ordinanza impugnata è errata, alla luce della diversainterpretazione delle norme fornita dalla Corte di cassazione, in particolare nellesentenze n. 18955/2025 e n. 22662/2025, che hanno valutato e motivato inmodo approfondito le ragioni della applicabilità del beneficio della liberazioneanticipata anche alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Questainterpretazione appare più rispondente all'esegesi della norma e ai principicostituzionali, e deve perciò essere ribadita, se necessario rimettendo il ricorsoalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentodel provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.2. L'interpretazione dell'art. 54 Ord. pen. seguita nell'ordinanza impugnata,secondo cui la liberazione anticipata può essere concessa solo al detenutosottoposto ad una pena detentiva, ovvero negli altri casi in cui l'applicabilità èstata espressamente stabilita dal legislatore o dalla Corte costituzionale tramiteinterventi interpretativi, non appare condivisibile, benché conforme ad unarisalente giurisprudenza di questa Corte. Gli interventi del legislatore e dellaCorte costituzionale a cui l'ordinanza fa riferimento, infatti, hanno indotto afornire una interpretazione adeguatrice della norma stessa, che apparemaggiormente conforme ai principi costituzionali e alla volontà, espressa dallegislatore, di estendere il beneficio della liberazione anticipata anche a forme diespiazione della pena diverse da quelle che prevedono una effettiva privazionedella libertà.2.1. Questa Corte, con la sentenza Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv.287687, ha stabilito che «In tema di benefici penitenziari, al condannatoammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essereconcessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenzafunzionale del magistrato di sorveglianza» (vedi anche Sez. 1, n. 6218 del16/01/2026, Rv. 289436; Sez. 1, n. 14447 del 11/03/2026, n.m., ed altresentenze non massimate). Questo indirizzo, ormai consolidato, si fonda sulcontenuto testuale delle norme e risponde ad un criterio logico-sistematico, allaluce del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 76 legge n. 689/1981, 47,comma 12-bis, e 54 Ord. pen.La pronuncia sopra indicata ricorda, in primo luogo, che il legislatore stessoha inserito il lavoro di pubblica utilità tra le pene detentive ridisegnando, conl'art. 71 d.lgs. n. 150/2022, il sistema sostitutivo delle pene detentive brevi:detta norma, sostituendo l'art. 57 legge n. 689/1981, ha stabilito esplicitamenteche «Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzionedomiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si consideranocome pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita».Tale norma applica, peraltro, un concetto espresso esplicitamente nella relazioneillustrativa allegata al d.lgs. n. 150/2022, secondo cui «Anche il lavoro dipubblica utilità sostitutivo, come la semilibertà sostitutiva e la detenzionedomiciliare sostitutiva, è concepito come pena-programma. Rispetto a quelle duediverse pene sostitutive presenta un minor grado di incidenza sulle libertà delcondannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva. In taleprospettiva, il ruolo del lavoro di pubblica utilità, nel sistema delle nuove penesostitutive, è comparabile a quello ricoperto dell’affidamento in prova al serviziosociale tra le misure alternative alla detenzione, in rapporto alla semilibertà e alladetenzione domiciliare». Il legislatore stesso, pertanto, pur escludendo che illavoro di pubblica utilità abbia una componente detentiva, ha compiuto unospecifico parallelismo tra tale sanzione sostitutiva e l'affidamento in prova alservizio sociale, attribuendogli lo stesso ruolo che questa misura alternativasvolge rispetto alle misure alternative alla detenzione maggiormente afflittive.Sotto un profilo lessicale e sistematico, pertanto, non appare corretto effettuareuna rigida distinzione tra sanzioni sostitutive aventi una componente detentiva, eil lavoro di pubblica utilità, perché l'indicato parallelismo impone di ritenere che,per il legislatore, quest'ultima sanzione svolge lo stesso ruolo dell'affidamento inprova al servizio sociale, misura che, nelle concrete situazioni, può essereanch'essa priva di una componente propriamente detentiva.2.2. Il novellato art. 76 legge n. 689/1981 stabilisce che alle penesostitutive «previste dal presente capo» si applicano, in quanto compatibili, gliarticoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975,n. 354, e l'ordinanza stessa ricorda che l'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. èstato inserito dal legislatore, con l'art. 3 della legge n.277/2002, al fine diestendere la concedibilità della liberazione anticipata anche al detenuto affidatoin prova al servizio sociale.L'ordinanza impugnata esclude la concedibilità della liberazione anticipataalla sanzione del lavoro di pubblica utilità per la totale mancanza, in esso, di uncarattere anche parzialmente detentivo, e ritiene che tale esclusione noncontrasti con la previsione dell'art. 76 legge n. 689/1981 sopra citato, nella partein cui stabilisce l'applicabilità alle sanzioni sostitutive dell'art. 47, comma 12-bis,Ord. pen., perché la norma limita tale applicabilità alle predette sanzioni solo inquanto detta prescrizione risulti compatibile con esse. La compatibilità, inquesto caso, sarebbe esclusa dall'assenza, nella sanzione sostitutiva inquestione, di una componente detentiva. Questa interpretazione, però, nonappare condivisibile: come già affermato dalla sentenza Sez. 1, n. 10302 del10/01/2025, sopra citata, l'evoluzione giurisprudenziale conseguente allaintroduzione dell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. ha esteso il beneficio aisoggetti in stato di libertà, il cui rapporto esecutivo sia sospeso ma non esaurito,e soprattutto ai soggetti sottoposti a liberazione condizionale, imponendo diritenere che «la natura detentiva della misura in espiazione non è più undiscrimine per la concessione dei benefici».Il parallelismo operato dal legislatore tra la sanzione sostitutiva del lavoro dipubblica utilità e l'affidamento in prova al servizio sociale, sopra richiamato,consente di escludere che la norma dell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen., siaincompatibile con la prima, non essendo il carattere detentivo della pena unelemento indispensabile per l'applicazione della liberazione anticipata.Analogamente, la totale equiparazione anche del lavoro di pubblica utilitàsostitutivo alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della penasostituita, disposta dall'art. 57 legge n. 689/1981, come novellato, impone dinon effettuare arbitrarie distinzioni tra le sanzioni sostitutive, che limitino taleequiparazione, e di non escludere, pertanto, che ad esse, qualunque sia la loronatura, vengano applicati i benefici previsti nel caso di espiazione della penadetentiva, compresa la concedibilità della liberazione anticipata.3. Questa interpretazione della norma, a cui questo Collegio intende aderirein quanto non in contrasto con il complesso normativo ed anzi conforme allavolontà manifestata in più occasioni dal legislatore, ha ricevuto un autorevole,anche se indiretto, avallo dalla sentenza n. 114/2026 emessa dalla Cortecostituzionale in data 20 maggio 2026. La Corte costituzionale, infatti, nelritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis Ord. pen. interpretate da questa Corte come attributive al magistrato disorveglianza della competenza per la concessione della liberazione anticipata alcondannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha ritenuto chetale concedibilità derivi dalla intentio legis, definita «chiara», di rendereapplicabile anche a tutte le pene sostitutive la norma dell'art. 47, comma 12-bis,Ord. pen.Al paragrafo 5.2. la Corte richiama il testo della relazione illustrativa allegataal d.lgs. n. 150/2022, sopra citata, nei punti in cui essa afferma che ladisposizione dell'art. 47, comma 12-bis, Ord. pen., pur riferendosi all'affidamentoin prova, «rappresenta un modello di disciplina adattabile (oltre che alle altremisure alternative) alle pene sostitutive», e che l'esclusione della suaapplicazione al lavoro di pubblica utilità «avrebbe effetti negativi sullepotenzialità deflative delle pene stesse, anche in relazione ai riti alternativi e allaprevisione della inappellabilità delle sentenze di condanna al LPU», potendorisultare più favorevole l'accesso alle misure alternative che consentonol'applicazione della liberazione anticipata.Nel successivo paragrafo 5.3.1., poi, la Corte costituzionale richiama lasentenza di questa Corte Sez. 1, n. 10302/2025, sopra più volte citata,valutando la correttezza della decisione si ritenere la norma dell'art. 47, comma12-bis, Ord. pen., compatibile con la pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità, per l'insussistenza di una incompatibilità tra questo istituto e quellodell'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo di fatto che taleinterpretazione costituisca ormai «diritto vivente», unitamente all'interpretazionedegli artt. 69 e 69-bis Ord. pen. come attributivi al magistrato di sorveglianzadella competenza per la concessione del beneficio.4. Per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza impugnata deve pertanto essereannullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovogiudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del principiosopra puntualizzato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Catanzaro.Così deciso il 09 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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