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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04721/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il furto di una autovettura; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. sul rilievo che la vettura era stata lasciata con la portiera aperta e le chiavi inserite, è manifestamente infondata poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (che registra una pronuncia di senso contrario, Sez. 4, Sentenza n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393 - 01, risalente ad oltre sei anni fa, rimasta isolata e del tutto sganciata dalla corretta lettura della aggravante in parola) i veicoli lasciati in sosta lungo la via pubblica sono sempre esposti per necessità alla pubblica fede (dato che il conducente non può portarli con sé); mentre le circostanze che, nella specie, la portiera fosse aperta e le chiavi inserite nel cruscotto non elidono, ma semmai incrementano l'affidamento alla pubblica fede; del resto è incontroverso che l'aggravante poggia sulla situazione della cosa — esposta per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede — non sulla condotta diligente o meno del possessore; invero la ratio della disposizione guarda unicamente all'opportunità di tutelare più rigorosamente le cose meno custodite, quando ciò avvenga in base all'abitudine generalizzata di fidarsi del prossimo, a prescindere dal fatto che tale fiducia sia o meno ricompensata; basta, in altri termini, la presenza di una delle tre cause di esposizione indicate dalla legge, senza che si debba procedere altresì ad una valutazione della condotta di ogni singolo possessore nell'amministrare le proprie cose; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che attiene al trattamento punitivo, è manifestamente infondato poiché la commisurazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che, nella specie, ne ha giustificato l'esercizio in modo congruo (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il furto di una autovettura; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. sul rilievo che la vettura era stata lasciata con la portiera aperta e le chiavi inserite, è manifestamente infondata poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (che registra una pronuncia di senso contrario, Sez. 4, Sentenza n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393 - 01, risalente ad oltre sei anni fa, rimasta isolata e del tutto sganciata dalla corretta lettura della aggravante in parola) i veicoli lasciati in sosta lungo la via pubblica sono sempre esposti per necessità alla pubblica fede (dato che il conducente non può portarli con sé); mentre le circostanze che, nella specie, la portiera fosse aperta e le chiavi inserite nel cruscotto non elidono, ma semmai incrementano l'affidamento alla pubblica fede; del resto è incontroverso che l'aggravante poggia sulla situazione della cosa — esposta per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede — non sulla condotta diligente o meno del possessore; invero la ratio della disposizione guarda unicamente all'opportunità di tutelare più rigorosamente le cose meno custodite, quando ciò avvenga in base all'abitudine generalizzata di fidarsi del prossimo, a prescindere dal fatto che tale fiducia sia o meno ricompensata; basta, in altri termini, la presenza di una delle tre cause di esposizione indicate dalla legge, senza che si debba procedere altresì ad una valutazione della condotta di ogni singolo possessore nell'amministrare le proprie cose; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che attiene al trattamento punitivo, è manifestamente infondato poiché la commisurazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che, nella specie, ne ha giustificato l'esercizio in modo congruo (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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