CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0493ZMJ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), ex art. 629, c.p.p., di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza emessa in data 14.11.2019, divenuta irrevocabile il 2.6.2020, con cui il tribunale di Modena aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia il suddetto Ghanmi, in relazione al reato ex art. 624 bis, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso il provvedimento de quo, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Ghanmi, da un lato, lamentando violazione di legge, in quanto la corte territoriale ha erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione per il fatto che né l'istanza in questione, ivi compresa la procura speciale, né gli atti allegati fossero sottoscritti digitalmente, posto che, dovendosi ritenere la richiesta di rescissione un'impugnazione straordinaria, l'art. 24 della I. n. 176 del 2020, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, non può trovare applicazione, riferendosi tale previsione solo alle impugnazioni ordinarie; dall'altro, sollecitando questa Corte a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, I. n. 176 del 2020, in relazione agli artt. 3, 24 e 111, Cost., nella parte in cui prevede, al comma 6-sexies, lett. b), quale nuova causa di inammissibilità, la mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore per conformità all'originale delle copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis del medesimo articolo. 2. Con requisitoria scritta del 17.3.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. 3. Con motivi nuovi pervenuti a mezzo di posta elettronica certificata il 22.3.2022, il difensore di fiducia del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste nella dedotta eccezione di legittimità costituzionale, richiamando, inoltre, un precedente di questa Corte di Cassazione, che avrebbe risolto nei sensi rappresentati dal difensore una questione speculare a quella oggetto del presente giudizio. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché sorretto da motivi manifestamente infondati. 5. Ed invero, incontestata la natura di impugnazione straordinaria del rimedio della rescissione del giudicato, si osserva, in linea di principio, come tale mezzo di impugnazione sia assoggettato alle regole previste dall'ordinamento processuale per il deposito degli atti di impugnazione. In questo senso ebbe già modo di esprimersi la Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole, affermando che il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625 ter, c.p.p., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione (cfr. Cass., Sez. U., n. 36848 del 17.7.2014, Rv. 259990). E più recentemente con altro condivisibile arresto si è evidenziato come trovino applicazione ai fini della presentazione dell'istanza di rescissione del giudicato le regole generali previste dall'art. 582, c.p.p., in rema di presentazione dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, n. 15957 del 2.3.2021, Rv. 281270) Risponde, pertanto, ad una scelta di sistema ritenere che, nel momento in cui, in conseguenza dell'emergenza sorta in seguito alla diffusione della epidemia da virus Covid-19, sono mutate le modalità di deposito degli atti di impugnazione, tali modalità si applichino anche alla richiesta di rescissione del giudicato, proprio in ragione della sua natura (sia pure particolare) di atto di impugnazione. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto, secondo cui in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la disciplina di cui all'art. 24, commi 6-bis e ss. del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto riferita a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati, trova applicazione anche in relazione all'istanza di rescissione del giudicato, nonostante la sua natura di impugnazione straordinaria (cfr. Cass., Sez. 4, n. 44103 del 4.11.2021, Rv. 282168).Ciò posto, corretta appare la ricostruzione della normativa di riferimento operata dalla corte territoriale. Ed invero, ai sensi del co. 6-bis, dell'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla I. di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", "quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". Ai sensi del disposto del co. 6-quinquies del medesimo art. 24, poi, "le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili". Infine, ai sensi del successivo art. 6-sexies del citato art. 24, "fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalrnente dal difensore per conformità all'originale", mentre le altre cause di inammissibilità del pari previste nella suddetta disposizione normativa non rilevano ai fini della decisione del caso che ci occupa. Orbene, applicando le richiamate disposizioni normative al caso in esame, l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse del Ghanmi non può non considerarsi inammissibile, dovendosi condividere la decisione al riguardo resa dalla corte territoriale. Ed invero, incontestata l'applicazione della disciplina di cui all'art. 24, di. 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla I. di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, come si evince dalla lettura degli atti, accessibili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente manca la firma in formato digitale del difensore del Ghanmi, avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Bologna, in ordine sia alla istanza di rescissione del 9.5.2021, che ai relativi allegati, inoltrati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di posta elettronica ordinaria presso la cancelleria della corte territoriale. Manifestamente infondata appare, altresì, la dedotta questione di legittimità costituzionale, posto che, da un lato, le indicate particolari modalità di presentazione degli atti di impugnazione non costituiscono un vulnus per il diritto di difesa, adeguando tali modalità alle moderne tecnologie, in considerazione della superiore necessità di tutelare il bene primario della salute, riducendo le occasioni di possibile contagio epidemiologico; dall'altro appare il frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole o arbitraria, proprio perché ispirata all'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra la tutela della salute e la necessità di assicurare l'autenticità dell'impugnazione e dei documenti allegati. L'originaria inammissibilità del ricorso rende inammissibile, ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p., il motivo nuovo in precedenza indicato, che peraltro, si risolve in una riproposizione della eccezione di legittimità costituzionale già disattesa e nel richiamo generico a precedenti giurisprudenziali, di cui non viene fornita la motivazione. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al v