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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23002/2026

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enza per procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controMinistero dello [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro in carica,rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Potenza n. 2158/2022depositata il 29/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/20261.

La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è proprietaria, “iurehereditatis”, di terreni siti in agro di [OSCURATO:PERSONA] censiti al Foglio 44,particelle 541 (ex 239), 561 (ex 240) e 564 (ex 242), per una superficiecomplessiva originariamente occupata di mq 6.794.Tali suoli sono stati interessati, a decorrere dal 1985, da un interventopubblico riconducibile ai programmi di ricostruzione post‑sisma previstidall’art. 32 della legge n. 219/1981, eseguiti dal raggruppamentotemporaneo d’imprese (RTI) Icla–Fimtec–Edilimpianti–F.lli Dioguardi.Con verbale di immissione in possesso dell’11 luglio 1985, il RTIoccupava le aree in forza del D.M. n. 158/1985, che disponeva l’occupazioned’urgenza.Nel 1986 il dante causa della ricorrente sottoscriveva una quietanzaparziale dell’indennità provvisoria, senza che seguisse alcun provvedimentodi esproprio definitivo né atto di cessione bonaria.Decorso il quinquennio di occupazione legittima, l’ablazione siconsolidava come occupazione “sine titulo”, con irreversibile trasformazionedei terreni.Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la proprietaria, subentrataal padre, notificava diffida e proponeva ricorso avverso il silenzio delMinistero dello [OSCURATO:PERSONA] innanzi al TAR Basilicata.Con sentenza n. 472/2017, il TAR accertava l’incompletezza delprocedimento espropriativo e ordinava al Ministero di pronunciarsisull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42‑bis d.P.R. n. 327/2001,precisando che l’indennizzo dovesse coprire l’intero periodo di occupazioneillegittima, anche anteriore al quinquennio precedente l’istanza.In esecuzione della sentenza, il Commissario ad acta trasmetteva allaricorrente la scheda di valutazione predisposta dalla società Areateknica(nota n. 28.205/2017).

Il decreto di acquisizione sanante veniva adottatoprima della scadenza del termine, recependo integralmente la schedaNumero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026tecnica e determinando l’indennizzo in euro 38.066,27, poi ridotto a euro30.685,15 per detrazione dell’acconto del 1986 versato al dante causa dellaproprietaria.Gli interessi del cinque per cento annuo venivano riconosciuti dal28/12/2011 al 31/07/2017.3. [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria, ha impugnato l’indicatodecreto innanzi alla Corte d’Appello di Potenza, deducendo, con l’erroneitàdella quantificazione del valore venale, la violazione dell’art. 42‑bis cit., e,quanto al periodo di computo degli interessi, insieme alla mancataconsiderazione delle svolte deduzioni, l’incompletezza della scheda tecnicapredisposta dalla società Areateknica.Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio.Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte d’Appello di Potenza harigettato il ricorso, ritenendo la stima del CTU inferiore a quella riconosciutadal Ministero, in applicazione del principio, richiamato, secondo cuil’opposizione dell’espropriato non può condurre a una riduzionedell’indennità, in assenza di domanda riconvenzionale dell’Amministrazione.La Corte territoriale ha ritenuto altresì corretto il calcolo degli interessilimitato al quinquennio, assumendo che la scheda Areateknica avessecomunque applicato i criteri di legge, e ha condannato la ricorrente allespese di lite e a quelle di CTU.4.

Ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza Maria CristinaMassari con quattro motivi.Resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 42‑bis, comma 3, d.P.R.327/2001; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c.;Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026carenza assoluta di istruttoria, omesso esame di documenti e di un fattodecisivo per il giudizio.Si censura la decisione nella parte in cui la Corte territoriale haritenuto legittima la limitazione del computo degli interessi risarcitori al soloquinquennio antecedente al 28 dicembre 2016, in tal modo recependoacriticamente la determinazione ministeriale che aveva quantificato ildovuto – per il periodo compreso dal 28 dicembre 2011 al 31 luglio 2017 –in euro 8.273,62, a fronte del dovuto pari a euro 29.284,49.L’art. 42‑bis, comma 3, cit., per una forma compensativa tipizzata dallegislatore, obbediente a modalità forfettizzate – laddove il diritto viventeavrebbe da sempre riconosciuto al privato di fare valere il danno daoccupazione illegittima affidandosi, in punto di prova, ad un argomentarepresuntivo rispondente, nella liquidazione, a criteri equitativi – imporrebbeinvece di riconoscere l’interesse del cinque per cento annuo per tutto ilperiodo di occupazione senza titolo, e dunque, nella specie, tenuto contodell’evidenza che il decreto di occupazione era stato adottato il 18 giugno1985, a far data dal 18 giugno 1990 sino al 31 luglio 2017, come peraltrochiarito dal TAR Basilicata nella sentenza n. 472/2017 che dava inizio alprocedimento di acquisizione sanante.La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare tale dato normativoe fattuale, incorrendo in un evidente vizio di motivazione e in untravisamento degli atti, avendo attribuito alla scheda Areateknica, parteintegrante del decreto impugnato, un’applicazione dei criteri dell’art. 42‑bis,comma 3, cit. che essa invece non conteneva, non avendo calcolato gliinteressi dal 1990 e quindi applicato il 5% annuo per tutto il periodo dioccupazione senza titolo.Sulla indicata premessa in fatto la Corte territoriale avrebbe tuttaviaaffermato che la scheda “ha inteso fare applicazione dei criteri di legge”.Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/20262.

Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell’art. 42‑bisd.P.R. 327/2001, omesso esame del contenuto della CTU e delprovvedimento impugnato.Si contesta l’affermazione della Corte di merito secondo cui il valorericonosciuto dal Ministero sarebbe stato superiore a quello determinato dalCTU.Il consulente tecnico avrebbe stimato solo il valore venale del bene,senza applicare né il 10% né il 5% annuo per l’occupazione illegittima, esenza individuare un valore univoco, avendo prospettato un ventaglio disoluzioni rimesse alla valutazione del giudice.La Corte d’Appello avrebbe pertanto fondato il giudizio disoccombenza su un presupposto inesistente, non avendo chiarito qualevalore avesse assunto a base della decisione e omettendo di confrontare ildato peritale con la determinazione ministeriale, così incorrendo nel vizio dimotivazione apparente.3.

Con il terzo motivo si fa valere la violazione degli artt. 115, 116 e196 c.p.c., l’omesso esame della CTU e la motivazione apparente sullascelta del valore venale.La ricorrente denuncia l’assenza nell’impugnata ordinanza di ognivalutazione critica dell’elaborato peritale.

La Corte d’Appello si sarebbelimitata ad affermare, in modo apodittico, la correttezza delle conclusionidel CTU, senza indicare quale delle diverse opzioni valutative, “sub specie”del danno patrimoniale e quindi del valore venale del bene, propostedall’ausiliario fosse stata ritenuta preferibile e senza spiegare perché nonfosse stata disposta una rinnovazione della consulenza o almeno richiestichiarimenti.La motivazione sarebbe stata pertanto meramente apparente, nonconsentendo di comprendere il percorso logico‑giuridico seguito dal giudicedi merito e integrando un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c.Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/20264.

Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M.n. 55/2017 e l’erronea condanna alle spese.

La statuizione sulle spesesarebbe ingiusta e illogica.Applicando correttamente l’art. 42‑bis TUE e tenendo conto dellerisultanze della CTU, l’importo spettante sarebbe risultato superiore a quelloliquidato dal Ministero, con conseguente erroneità della valutazione disoccombenza posta a fondamento della condanna alle spese.La Corte d’Appello avrebbe dunque omesso di considerare un fattodecisivo, rappresentato dall’effettiva entità del ristoro spettante, e avrebbeapplicato in modo distorto i criteri di cui al D.M. 55/2017.5.

Il Ministero eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità delricorso, ritenendo le censure confuse e sovrapposte tra motivi ex art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c.Quanto al primo motivo, sostiene che la ricorrente non avrebbeformulato richieste risarcitorie prima del 2016, con conseguenteprescrizione delle pretese anteriori e correttezza del computo degli interessilimitato al quinquennio.In relazione al secondo e terzo motivo, deduce che la ricorrente tentidi rimettere in discussione valutazioni di fatto riservate al giudice di merito,il quale si sarebbe legittimamente conformato alla CTU, ritenuta congrua enon specificamente contestata.Quanto al quarto motivo, richiama la regola della soccombenza intema di spese, affermando che la Corte d’Appello vi si è attenuta senzaincorrere in vizi rilevanti in sede di legittimità.La ricorrente ribadisce che la Corte d’Appello ha violato l’art. 42‑bis,avendo limitato il cinque per cento annuo al solo ultimo quinquennio,nonostante la norma, la giurisprudenza e la sentenza del TAR imponesserol’indennizzo per l’intero periodo 1990‑2017.

Denuncia, inoltre, unamotivazione apparente e non confrontata con la CTU, che offriva più valorisenza un dato univoco, e respinge l’eccezione di inammissibilitàNumero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026richiamando la giurisprudenza sul motivo “misto”.

Insiste sull’accoglimentodel ricorso.Il Ministero reitera l’inammissibilità delle censure per genericità esovrapposizione di vizi; nega la violazione dell’art. 42‑bis invocando laprescrizione delle pretese anteriori al quinquennio; reputa inammissibili ledoglianze sulla CTU perché mirate a rivalutazioni di merito; difende infinela statuizione sulle spese richiamando la regola della soccombenza.5.1.6.

Il primo motivo di ricorso è ammissibile, consentendo la puredenunciata pluralità di profili di illegittimità di cogliere con chiarezza ledoglianze prospettate (Cass., n. 9100/2015).6.1.

È fondata la censura di erronea interpretazione e falsaapplicazione dell’art. 42-bis, comma 3, TUE da parte della Corte d’Appello,non avendo il provvedimento impugnato individuato i contenuti della normanella cui applicazione ha definito l’ipotesi in esame.L’art. 42-bis TUE, al comma 3, prevede infatti che “per il periodo dioccupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti delprocedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno,l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi delpresente comma [e quindi] in misura corrispondente al valore venale delbene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda unterreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4,5, 6 e 7”.La portata della norma è quella, nella finalità di ripristino della legalitàpropria dell’istituto dell’acquisizione sanante, di una quantificazioneforfettizzata pari al cinque per cento del valore venale, all’attualità, del beneutilizzato per scopi di pubblica utilità, per tutto il periodo di occupazionesenza titolo.Come questa Corte ha avuto occasione di precisare (Cass., Sez.

Un.,n. 20691/2021), il credito spettante al proprietario, ai sensi dell’art. 42‑bisd.P.R. n. 327 del 2001, ha natura intrinsecamente indennitaria e siNumero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026configura quale “unicum” non frazionabile nelle singole componentimenzionate dal legislatore.In tale prospettiva, la previsione di una somma forfettaria “a titolorisarcitorio”, pari al cinque per cento annuo del valore venale del bene, siriferisce esclusivamente al mancato godimento del cespite durantel’occupazione “sine titulo” da parte dell’amministrazione, e rappresentasoltanto uno degli elementi che concorrono alla determinazionedell’indennizzo unitario dovuto al proprietario.La ricostruzione unitaria della posta indennitaria comportaconseguenze rilevanti anche sul piano della legittimazione del privato: ilproprietario che agisca in giudizio non si trova ad alternare, di volta in volta,una pretesa indennitaria correlata alla perdita del bene e una pretesarisarcitoria per un danno “contra ius”, bensì fa valere un unico creditoindennitario derivante dall’esercizio – seppur tardivo – di un potere ablatoriolecito.Il richiamo contenuto nel comma 3 dell’art. 42‑bis ad un “titolorisarcitorio” deve pertanto essere inteso quale mera imprecisione lessicale,priva di effetti qualificatori, come già puntualizzato da questa Corte (SU n.20691 cit.).

Esso non incide sulla natura indennitaria e unitaria dellaprestazione, che resta funzionalmente orientata al ripristino della legalitàcon efficacia “ex nunc”, mediante l’attribuzione al proprietario di unindennizzo comprensivo di tutte le componenti rilevanti.In materia di acquisizione sanante (art. 42‑bis d.P.R. n. 327 del 2001),il credito spettante al proprietario ha natura unitaria e intrinsecamenteindennitaria, configurandosi come “unicum” non frazionabile nelle suecomponenti, ivi compresa la somma forfettaria del cinque per cento annuocorrelata al mancato godimento del bene durante l’occupazione “sine titulo”(v. anche, Cass., Sez.

I, 23 ottobre 2024, n. 28647; in termini, Cass., Sez.I, 27 giugno 2026, n. 22118).Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ne consegue che l’indennizzo deve essere riconosciuto per l’interoperiodo di occupazione illegittima, sino all’adozione del provvedimentoablatorio, senza alcuna limitazione automatica al quinquennio antecedente,non essendo applicabili criteri propri del risarcimento del danno né regimiprescrizionali autonomi per le singole voci.La locuzione “a titolo risarcitorio” contenuta nel comma 3 dell’art.42‑bis d.P.R. n. 327 del 2001 cit. integra una mera imprecisione lessicale enon incide sulla natura indennitaria della prestazione, funzionalmenteorientata al ripristino della legalità con efficacia “ex nunc”.Avendo la Corte d’Appello di Potenza, rispetto al decreto diacquisizione adottato dal Ministero controricorrente in data 28 agosto 2017,limitato il computo degli interessi risarcitori al solo quinquennio antecedenteal 28 dicembre 2016, data dell’istanza rivolta dal privato proprietarioall’amministrazione per l’adozione del decreto di acquisizione sanante – peril periodo compreso, più esattamente, dal 28 dicembre 2011 al 31 luglio2017 – l’ordinanza va cassata sul punto.La Corte territoriale valuterà l’intero periodo di occupazione senzatitolo da determinarsi avuto riguardo all’epoca in cui intervenne il decretodi occupazione d’urgenza e sino al provvedimento di acquisizione sanante.6.2.

Il semplice richiamo, contenuto nella scheda tecnica recepita nelprovvedimento di acquisizione sanante, all’art. 42‑bis, comma 3, T.U.E.,non è idoneo, di per sé, a orientare diversamente il giudizio, come inveceha ritenuto la Corte d’Appello.La Corte territoriale ha infatti trascurato che, una volta affidato alc.t.u. il compito di determinare il valore venale del bene, tale valorecostituisce la base di calcolo delle ulteriori componenti previste dalla norma(danno non patrimoniale e indennizzo per l’occupazione “sine titulo”).

Neconsegue che ogni variazione del valore venale comporta necessariamenteuna diversa quantificazione delle voci accessorie: il mutamento del primotrascina con sé il mutamento delle seconde.Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026Su questa premessa, la ricorrente evidenzia correttamente –riportando in ricorso le diverse soluzioni prospettate dal c.t.u. – che lapluralità di valori venali ipotizzati (disposti su una gamma dal minimo almassimo) conduce sempre a risultati più elevati rispetto a quelli recepitinell’ordinanza impugnata sulla base della scheda Areateknica.Neppure il valore venale più basso tra quelli indicati dal c.t.u. risultacompatibile con la quantificazione adottata dalla Corte d’Appello: ciòdimostra un disallineamento aritmetico che apre, in fatto, a una diversa epiù alta determinazione dell’indennità.Anche questo profilo del motivo di ricorso deve, pertanto, ritenersifondato.7.

Il secondo motivo coglie nel segno laddove, nel denunciare laviolazione di legge, richiama il principio – costante nelle affermazioni diquesta Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15414 del 06/06/2019) – secondocui, nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione odi occupazione temporanea, l’accertamento giudiziale deve limitarsi averificare la congruità e conformità della stima ai criteri legali, ma sempreentro i confini segnati dalla domanda.L’opposizione proposta dall’espropriato può condurre esclusivamentealla determinazione di un’indennità superiore rispetto a quella fissata insede amministrativa, non potendo il giudice procedere alla sua riduzione inassenza di una domanda dell’espropriante; laddove, invece, l’accertamentoconduca a un risultato “in peius” per l’opponente, il giudice deve rigettarela domanda, evitando di rideterminare l’indennità in senso peggiorativo,pena il vizio di ultrapetizione.Solo nel caso in cui il promotore dell’espropriazione – convenuto nelgiudizio di opposizione – abbia ritualmente formulato una domandariconvenzionale di riduzione dell’indennità, il giudice potrà procedere allaquantificazione in senso inferiore rispetto alla stima amministrativa.Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026Dell’indicato principio difetta, secondo fondata deduzione dellaricorrente, il presupposto fattuale applicativo e cioè una quantificazionedell’indennità contenuta nel decreto di acquisizione sanante che siasuperiore a quella riconosciuta nella disposta c.t.u.mancato computo del danno da occupazione senza titolo nell’indennitàriconosciuta – occorre precisare che il c.t.u., come risulta dal quesitorichiamato in ricorso, era stato incaricato dalla Corte territoriale dideterminare il valore base dell’indennizzo spettante al privato a seguitodell’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.Il consulente, pur prospettando una pluralità di scenari economici deldanno, si è limitato a fissare il solo valore venale del bene utilizzato perscopi di pubblica utilità.

Non era, infatti, investito della quantificazione delleulteriori componenti previste dall’art. 42‑bis, commi 1 e 3, T.U.E., vale adire: il danno non patrimoniale (dieci per cento del valore base); il dannoda occupazione “sine titulo” (cinque per cento del valore base); gli interessisulla mancata corresponsione dell’indennità da occupazione senza titolo.La Corte d’Appello, tuttavia, ha mal governato il dato aritmetico,poiché ha quantificato il dovuto considerando solo la voce patrimonialerimessa al c.t.u., e ha obliterato le ulteriori componenti obbligatorie.

In talmodo ha operato un raffronto improprio tra il decreto di acquisizionesanante, che aveva contenuto plurimo, e l’accertamento giudiziale, che erainvece parziale, perché limitato al solo valore venale.L’errore di metodo ha condotto i giudici di merito a un ingiustificatogiudizio di non fondatezza della domanda, in violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove nel raffrontare grandezzenon omogenee hanno ritenuto congrua una quantificazione che noncomprendeva le voci imposte dalla legge.Il motivo è pertanto fondato e va accolto.8.

Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti.Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026 P.Q.MLa Corte,accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti,cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza per procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controMinistero dello [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro in carica,rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Potenza n. 2158/2022depositata il 29/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/20261. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è proprietaria, “iurehereditatis”, di terreni siti in agro di [OSCURATO:PERSONA] censiti al Foglio 44,particelle 541 (ex 239), 561 (ex 240) e 564 (ex 242), per una superficiecomplessiva originariamente occupata di mq 6.794.Tali suoli sono stati interessati, a decorrere dal 1985, da un interventopubblico riconducibile ai programmi di ricostruzione post‑sisma previstidall’art. 32 della legge n. 219/1981, eseguiti dal raggruppamentotemporaneo d’imprese (RTI) Icla–Fimtec–Edilimpianti–F.lli Dioguardi.Con verbale di immissione in possesso dell’11 luglio 1985, il RTIoccupava le aree in forza del D.M. n. 158/1985, che disponeva l’occupazioned’urgenza.Nel 1986 il dante causa della ricorrente sottoscriveva una quietanzaparziale dell’indennità provvisoria, senza che seguisse alcun provvedimentodi esproprio definitivo né atto di cessione bonaria.Decorso il quinquennio di occupazione legittima, l’ablazione siconsolidava come occupazione “sine titulo”, con irreversibile trasformazionedei terreni.Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la proprietaria, subentrataal padre, notificava diffida e proponeva ricorso avverso il silenzio delMinistero dello [OSCURATO:PERSONA] innanzi al TAR Basilicata.Con sentenza n. 472/2017, il TAR accertava l’incompletezza delprocedimento espropriativo e ordinava al Ministero di pronunciarsisull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42‑bis d.P.R. n. 327/2001,precisando che l’indennizzo dovesse coprire l’intero periodo di occupazioneillegittima, anche anteriore al quinquennio precedente l’istanza.In esecuzione della sentenza, il Commissario ad acta trasmetteva allaricorrente la scheda di valutazione predisposta dalla società Areateknica(nota n. 28.205/2017). Il decreto di acquisizione sanante veniva adottatoprima della scadenza del termine, recependo integralmente la schedaNumero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026tecnica e determinando l’indennizzo in euro 38.066,27, poi ridotto a euro30.685,15 per detrazione dell’acconto del 1986 versato al dante causa dellaproprietaria.Gli interessi del cinque per cento annuo venivano riconosciuti dal28/12/2011 al 31/07/2017.3. [OSCURATO:PERSONA], quale proprietaria, ha impugnato l’indicatodecreto innanzi alla Corte d’Appello di Potenza, deducendo, con l’erroneitàdella quantificazione del valore venale, la violazione dell’art. 42‑bis cit., e,quanto al periodo di computo degli interessi, insieme alla mancataconsiderazione delle svolte deduzioni, l’incompletezza della scheda tecnicapredisposta dalla società Areateknica.Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio.Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte d’Appello di Potenza harigettato il ricorso, ritenendo la stima del CTU inferiore a quella riconosciutadal Ministero, in applicazione del principio, richiamato, secondo cuil’opposizione dell’espropriato non può condurre a una riduzionedell’indennità, in assenza di domanda riconvenzionale dell’Amministrazione.La Corte territoriale ha ritenuto altresì corretto il calcolo degli interessilimitato al quinquennio, assumendo che la scheda Areateknica avessecomunque applicato i criteri di legge, e ha condannato la ricorrente allespese di lite e a quelle di CTU.4. Ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza Maria CristinaMassari con quattro motivi.Resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 42‑bis, comma 3, d.P.R.327/2001; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c.;Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026carenza assoluta di istruttoria, omesso esame di documenti e di un fattodecisivo per il giudizio.Si censura la decisione nella parte in cui la Corte territoriale haritenuto legittima la limitazione del computo degli interessi risarcitori al soloquinquennio antecedente al 28 dicembre 2016, in tal modo recependoacriticamente la determinazione ministeriale che aveva quantificato ildovuto – per il periodo compreso dal 28 dicembre 2011 al 31 luglio 2017 –in euro 8.273,62, a fronte del dovuto pari a euro 29.284,49.L’art. 42‑bis, comma 3, cit., per una forma compensativa tipizzata dallegislatore, obbediente a modalità forfettizzate – laddove il diritto viventeavrebbe da sempre riconosciuto al privato di fare valere il danno daoccupazione illegittima affidandosi, in punto di prova, ad un argomentarepresuntivo rispondente, nella liquidazione, a criteri equitativi – imporrebbeinvece di riconoscere l’interesse del cinque per cento annuo per tutto ilperiodo di occupazione senza titolo, e dunque, nella specie, tenuto contodell’evidenza che il decreto di occupazione era stato adottato il 18 giugno1985, a far data dal 18 giugno 1990 sino al 31 luglio 2017, come peraltrochiarito dal TAR Basilicata nella sentenza n. 472/2017 che dava inizio alprocedimento di acquisizione sanante.La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare tale dato normativoe fattuale, incorrendo in un evidente vizio di motivazione e in untravisamento degli atti, avendo attribuito alla scheda Areateknica, parteintegrante del decreto impugnato, un’applicazione dei criteri dell’art. 42‑bis,comma 3, cit. che essa invece non conteneva, non avendo calcolato gliinteressi dal 1990 e quindi applicato il 5% annuo per tutto il periodo dioccupazione senza titolo.Sulla indicata premessa in fatto la Corte territoriale avrebbe tuttaviaaffermato che la scheda “ha inteso fare applicazione dei criteri di legge”.Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/20262. Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell’art. 42‑bisd.P.R. 327/2001, omesso esame del contenuto della CTU e delprovvedimento impugnato.Si contesta l’affermazione della Corte di merito secondo cui il valorericonosciuto dal Ministero sarebbe stato superiore a quello determinato dalCTU.Il consulente tecnico avrebbe stimato solo il valore venale del bene,senza applicare né il 10% né il 5% annuo per l’occupazione illegittima, esenza individuare un valore univoco, avendo prospettato un ventaglio disoluzioni rimesse alla valutazione del giudice.La Corte d’Appello avrebbe pertanto fondato il giudizio disoccombenza su un presupposto inesistente, non avendo chiarito qualevalore avesse assunto a base della decisione e omettendo di confrontare ildato peritale con la determinazione ministeriale, così incorrendo nel vizio dimotivazione apparente.3. Con il terzo motivo si fa valere la violazione degli artt. 115, 116 e196 c.p.c., l’omesso esame della CTU e la motivazione apparente sullascelta del valore venale.La ricorrente denuncia l’assenza nell’impugnata ordinanza di ognivalutazione critica dell’elaborato peritale. La Corte d’Appello si sarebbelimitata ad affermare, in modo apodittico, la correttezza delle conclusionidel CTU, senza indicare quale delle diverse opzioni valutative, “sub specie”del danno patrimoniale e quindi del valore venale del bene, propostedall’ausiliario fosse stata ritenuta preferibile e senza spiegare perché nonfosse stata disposta una rinnovazione della consulenza o almeno richiestichiarimenti.La motivazione sarebbe stata pertanto meramente apparente, nonconsentendo di comprendere il percorso logico‑giuridico seguito dal giudicedi merito e integrando un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c.Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/20264. Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M.n. 55/2017 e l’erronea condanna alle spese. La statuizione sulle spesesarebbe ingiusta e illogica.Applicando correttamente l’art. 42‑bis TUE e tenendo conto dellerisultanze della CTU, l’importo spettante sarebbe risultato superiore a quelloliquidato dal Ministero, con conseguente erroneità della valutazione disoccombenza posta a fondamento della condanna alle spese.La Corte d’Appello avrebbe dunque omesso di considerare un fattodecisivo, rappresentato dall’effettiva entità del ristoro spettante, e avrebbeapplicato in modo distorto i criteri di cui al D.M. 55/2017.5. Il Ministero eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità delricorso, ritenendo le censure confuse e sovrapposte tra motivi ex art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c.Quanto al primo motivo, sostiene che la ricorrente non avrebbeformulato richieste risarcitorie prima del 2016, con conseguenteprescrizione delle pretese anteriori e correttezza del computo degli interessilimitato al quinquennio.In relazione al secondo e terzo motivo, deduce che la ricorrente tentidi rimettere in discussione valutazioni di fatto riservate al giudice di merito,il quale si sarebbe legittimamente conformato alla CTU, ritenuta congrua enon specificamente contestata.Quanto al quarto motivo, richiama la regola della soccombenza intema di spese, affermando che la Corte d’Appello vi si è attenuta senzaincorrere in vizi rilevanti in sede di legittimità.La ricorrente ribadisce che la Corte d’Appello ha violato l’art. 42‑bis,avendo limitato il cinque per cento annuo al solo ultimo quinquennio,nonostante la norma, la giurisprudenza e la sentenza del TAR imponesserol’indennizzo per l’intero periodo 1990‑2017. Denuncia, inoltre, unamotivazione apparente e non confrontata con la CTU, che offriva più valorisenza un dato univoco, e respinge l’eccezione di inammissibilitàNumero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026richiamando la giurisprudenza sul motivo “misto”. Insiste sull’accoglimentodel ricorso.Il Ministero reitera l’inammissibilità delle censure per genericità esovrapposizione di vizi; nega la violazione dell’art. 42‑bis invocando laprescrizione delle pretese anteriori al quinquennio; reputa inammissibili ledoglianze sulla CTU perché mirate a rivalutazioni di merito; difende infinela statuizione sulle spese richiamando la regola della soccombenza.5.1.6. Il primo motivo di ricorso è ammissibile, consentendo la puredenunciata pluralità di profili di illegittimità di cogliere con chiarezza ledoglianze prospettate (Cass., n. 9100/2015).6.1. È fondata la censura di erronea interpretazione e falsaapplicazione dell’art. 42-bis, comma 3, TUE da parte della Corte d’Appello,non avendo il provvedimento impugnato individuato i contenuti della normanella cui applicazione ha definito l’ipotesi in esame.L’art. 42-bis TUE, al comma 3, prevede infatti che “per il periodo dioccupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti delprocedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno,l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi delpresente comma [e quindi] in misura corrispondente al valore venale delbene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda unterreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4,5, 6 e 7”.La portata della norma è quella, nella finalità di ripristino della legalitàpropria dell’istituto dell’acquisizione sanante, di una quantificazioneforfettizzata pari al cinque per cento del valore venale, all’attualità, del beneutilizzato per scopi di pubblica utilità, per tutto il periodo di occupazionesenza titolo.Come questa Corte ha avuto occasione di precisare (Cass., Sez. Un.,n. 20691/2021), il credito spettante al proprietario, ai sensi dell’art. 42‑bisd.P.R. n. 327 del 2001, ha natura intrinsecamente indennitaria e siNumero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026configura quale “unicum” non frazionabile nelle singole componentimenzionate dal legislatore.In tale prospettiva, la previsione di una somma forfettaria “a titolorisarcitorio”, pari al cinque per cento annuo del valore venale del bene, siriferisce esclusivamente al mancato godimento del cespite durantel’occupazione “sine titulo” da parte dell’amministrazione, e rappresentasoltanto uno degli elementi che concorrono alla determinazionedell’indennizzo unitario dovuto al proprietario.La ricostruzione unitaria della posta indennitaria comportaconseguenze rilevanti anche sul piano della legittimazione del privato: ilproprietario che agisca in giudizio non si trova ad alternare, di volta in volta,una pretesa indennitaria correlata alla perdita del bene e una pretesarisarcitoria per un danno “contra ius”, bensì fa valere un unico creditoindennitario derivante dall’esercizio – seppur tardivo – di un potere ablatoriolecito.Il richiamo contenuto nel comma 3 dell’art. 42‑bis ad un “titolorisarcitorio” deve pertanto essere inteso quale mera imprecisione lessicale,priva di effetti qualificatori, come già puntualizzato da questa Corte (SU n.20691 cit.). Esso non incide sulla natura indennitaria e unitaria dellaprestazione, che resta funzionalmente orientata al ripristino della legalitàcon efficacia “ex nunc”, mediante l’attribuzione al proprietario di unindennizzo comprensivo di tutte le componenti rilevanti.In materia di acquisizione sanante (art. 42‑bis d.P.R. n. 327 del 2001),il credito spettante al proprietario ha natura unitaria e intrinsecamenteindennitaria, configurandosi come “unicum” non frazionabile nelle suecomponenti, ivi compresa la somma forfettaria del cinque per cento annuocorrelata al mancato godimento del bene durante l’occupazione “sine titulo”(v. anche, Cass., Sez. I, 23 ottobre 2024, n. 28647; in termini, Cass., Sez.I, 27 giugno 2026, n. 22118).Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ne consegue che l’indennizzo deve essere riconosciuto per l’interoperiodo di occupazione illegittima, sino all’adozione del provvedimentoablatorio, senza alcuna limitazione automatica al quinquennio antecedente,non essendo applicabili criteri propri del risarcimento del danno né regimiprescrizionali autonomi per le singole voci.La locuzione “a titolo risarcitorio” contenuta nel comma 3 dell’art.42‑bis d.P.R. n. 327 del 2001 cit. integra una mera imprecisione lessicale enon incide sulla natura indennitaria della prestazione, funzionalmenteorientata al ripristino della legalità con efficacia “ex nunc”.Avendo la Corte d’Appello di Potenza, rispetto al decreto diacquisizione adottato dal Ministero controricorrente in data 28 agosto 2017,limitato il computo degli interessi risarcitori al solo quinquennio antecedenteal 28 dicembre 2016, data dell’istanza rivolta dal privato proprietarioall’amministrazione per l’adozione del decreto di acquisizione sanante – peril periodo compreso, più esattamente, dal 28 dicembre 2011 al 31 luglio2017 – l’ordinanza va cassata sul punto.La Corte territoriale valuterà l’intero periodo di occupazione senzatitolo da determinarsi avuto riguardo all’epoca in cui intervenne il decretodi occupazione d’urgenza e sino al provvedimento di acquisizione sanante.6.2. Il semplice richiamo, contenuto nella scheda tecnica recepita nelprovvedimento di acquisizione sanante, all’art. 42‑bis, comma 3, T.U.E.,non è idoneo, di per sé, a orientare diversamente il giudizio, come inveceha ritenuto la Corte d’Appello.La Corte territoriale ha infatti trascurato che, una volta affidato alc.t.u. il compito di determinare il valore venale del bene, tale valorecostituisce la base di calcolo delle ulteriori componenti previste dalla norma(danno non patrimoniale e indennizzo per l’occupazione “sine titulo”). Neconsegue che ogni variazione del valore venale comporta necessariamenteuna diversa quantificazione delle voci accessorie: il mutamento del primotrascina con sé il mutamento delle seconde.Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026Su questa premessa, la ricorrente evidenzia correttamente –riportando in ricorso le diverse soluzioni prospettate dal c.t.u. – che lapluralità di valori venali ipotizzati (disposti su una gamma dal minimo almassimo) conduce sempre a risultati più elevati rispetto a quelli recepitinell’ordinanza impugnata sulla base della scheda Areateknica.Neppure il valore venale più basso tra quelli indicati dal c.t.u. risultacompatibile con la quantificazione adottata dalla Corte d’Appello: ciòdimostra un disallineamento aritmetico che apre, in fatto, a una diversa epiù alta determinazione dell’indennità.Anche questo profilo del motivo di ricorso deve, pertanto, ritenersifondato.7. Il secondo motivo coglie nel segno laddove, nel denunciare laviolazione di legge, richiama il principio – costante nelle affermazioni diquesta Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15414 del 06/06/2019) – secondocui, nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione odi occupazione temporanea, l’accertamento giudiziale deve limitarsi averificare la congruità e conformità della stima ai criteri legali, ma sempreentro i confini segnati dalla domanda.L’opposizione proposta dall’espropriato può condurre esclusivamentealla determinazione di un’indennità superiore rispetto a quella fissata insede amministrativa, non potendo il giudice procedere alla sua riduzione inassenza di una domanda dell’espropriante; laddove, invece, l’accertamentoconduca a un risultato “in peius” per l’opponente, il giudice deve rigettarela domanda, evitando di rideterminare l’indennità in senso peggiorativo,pena il vizio di ultrapetizione.Solo nel caso in cui il promotore dell’espropriazione – convenuto nelgiudizio di opposizione – abbia ritualmente formulato una domandariconvenzionale di riduzione dell’indennità, il giudice potrà procedere allaquantificazione in senso inferiore rispetto alla stima amministrativa.Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026Dell’indicato principio difetta, secondo fondata deduzione dellaricorrente, il presupposto fattuale applicativo e cioè una quantificazionedell’indennità contenuta nel decreto di acquisizione sanante che siasuperiore a quella riconosciuta nella disposta c.t.u.mancato computo del danno da occupazione senza titolo nell’indennitàriconosciuta – occorre precisare che il c.t.u., come risulta dal quesitorichiamato in ricorso, era stato incaricato dalla Corte territoriale dideterminare il valore base dell’indennizzo spettante al privato a seguitodell’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.Il consulente, pur prospettando una pluralità di scenari economici deldanno, si è limitato a fissare il solo valore venale del bene utilizzato perscopi di pubblica utilità. Non era, infatti, investito della quantificazione delleulteriori componenti previste dall’art. 42‑bis, commi 1 e 3, T.U.E., vale adire: il danno non patrimoniale (dieci per cento del valore base); il dannoda occupazione “sine titulo” (cinque per cento del valore base); gli interessisulla mancata corresponsione dell’indennità da occupazione senza titolo.La Corte d’Appello, tuttavia, ha mal governato il dato aritmetico,poiché ha quantificato il dovuto considerando solo la voce patrimonialerimessa al c.t.u., e ha obliterato le ulteriori componenti obbligatorie. In talmodo ha operato un raffronto improprio tra il decreto di acquisizionesanante, che aveva contenuto plurimo, e l’accertamento giudiziale, che erainvece parziale, perché limitato al solo valore venale.L’errore di metodo ha condotto i giudici di merito a un ingiustificatogiudizio di non fondatezza della domanda, in violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove nel raffrontare grandezzenon omogenee hanno ritenuto congrua una quantificazione che noncomprendeva le voci imposte dalla legge.Il motivo è pertanto fondato e va accolto.8. Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti.Numero registro generale 20270/2022Numero sezionale 2912/2026Numero di raccolta generale 23002/2026Data pubblicazione 10/07/2026 P.Q.MLa Corte,accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti,cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
Sentenza Cassazione n. 23002/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris