Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:C:2020:410
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0757_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 28 maggio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] (Immatricolazione di un veicolo di una società non residente)
(causa C‑757/19)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Circolazione stradale – Immatricolazione di autoveicoli – Conducente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione del socio amministratore di una società commerciale avente sede in questo altro Stato membro – Obbligo di possedere permanentemente a bordo del veicolo la prova della regolarità dell’utilizzo di tale veicolo – Proporzionalità»
Libertà di stabilimento – Restrizioni – Persona residente sul territorio nazionale e socio amministratore di una società avente sede in un altro Stato membro – Utilizzo di un veicolo con targa straniera – Normativa nazionale che prevede, a pena di una sanzione pecuniaria, l’obbligo di fornire immediatamente la prova della regolarità del suo utilizzo – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza – Violazione del principio di proporzionalità
(Art. 49 TFUE)
(v. punti 23, 27-31, 33-35 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro secondo cui una persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione di veicoli in tale Stato membro per un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e messo a sua disposizione dalla società di cui è socio amministratore e che ha sede in questo altro Stato membro, solo se i documenti comprovanti che l’interessato soddisfa le condizioni di applicazione di tale deroga si trovano permanentemente a bordo di detto veicolo.