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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024

Cassazione n. 40418/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 149/RG 17507 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131- bis, cod. pen. e diniego delle circostanze attenuanti generiche

2. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, hanno dato atto che la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. deriva da diverse circostanze di fatto quali l'avere tentato di manipolare il braccialetto elettronico per celare l'attivazione dell'allarme, l'aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e l'essere già stato condannato per evasione, così da configurarsi l'esclusione della causa di non punibilità ai sensi del quarto comma del menzionato articolo.

Negli stessi termini si deve concludere con riferimento al censurato diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice che la Corte di merito ha compiutamente argomentato in assenza di elementi positivi da valutare.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 149/RG 17507 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131- bis, cod. pen. e diniego delle circostanze attenuanti generiche 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, hanno dato atto che la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. deriva da diverse circostanze di fatto quali l'avere tentato di manipolare il braccialetto elettronico per celare l'attivazione dell'allarme, l'aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e l'essere già stato condannato per evasione, così da configurarsi l'esclusione della causa di non punibilità ai sensi del quarto comma del menzionato articolo. Negli stessi termini si deve concludere con riferimento al censurato diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice che la Corte di merito ha compiutamente argomentato in assenza di elementi positivi da valutare. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estens
Sentenza Cassazione n. 40418/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris