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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03408/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza in epigrafe che dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza del giudice monocratico di S. M. [OSCURATO:PERSONA] che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per il reato di evasione

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura la violazione di legge in relazione alla asserita genericità dell'appello.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniato su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova.

Il motivo, inoltre, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] igna ([OSCURATO:PERSONA].izellis D E O IN n • •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza in epigrafe che dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza del giudice monocratico di S. M. [OSCURATO:PERSONA] che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per il reato di evasione 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura la violazione di legge in relazione alla asserita genericità dell'appello. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il motivo è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniato su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova. Il motivo, inoltre, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] igna ([OSCURATO:PERSONA].izellis D E O IN n • •
Sentenza Cassazione n. 03408/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris