CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 13097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 24/04/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzarovista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigettodel ricorso .[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con atto del 13 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la decisione emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sez. Riesame, in data 24 aprile2025.In data 7 gennaio 2026 il difensore - avv. [OSCURATO:PERSONA] - ha fatto pervenire notacon allegata copia del provvedimento con cui, in data 2 luglio 2025, il GIP del Tribunale diCatanzaro ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Laragione della inammissibilità esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e dialtri oneri. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]