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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13352/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26584/2014R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Aracoeli n.11, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 552/18/14 della Commissione tributaria regionale delVeneto, pronunciata in data 1 4 febbraio 2014 , depositata in data 31 marzo 2014e non notificata. tributi r.g. n.26584/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi , avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la decisione di primo grado che aveva annullato, perch́ non sufficientemente motivato, l’avviso di accertamento, relativo a maggiore IRPEF dell’anno di imposta 2004.

La C.t.r. motivava l’inammissibilit ̀ sul presupposto che l’ u fficio avesse effettuato il deposito della ricevuta di spedizione dell’appello oltre i termini previsti dalle norme vigenti (art.53, comma 2, e art.22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1996).

Il ricorso ̀ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in prossimit̀ della quale il controricorrente/ricorrente incidentale ha depositato memoria.

All’adunanza camerale del 15 dicembre 2022 la Corte ha rinviatoa nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli di ufficio dei gradi di merito ed il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 13 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo del ricorso principale , l ’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 111 Cost., 101, comma 2, cod. proc. civ., 1, comma 2, e 22, comma 1, nonché 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. 31 r.g. n.26584/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La ricorrenteevidenzia che la C.t.r. avrebbe omesso di provocare il contraddittorio in ordine alla nullit̀ procedurale rilevata d’ufficio, che aveva portato alla dichiarazione d’inammissibilit̀ dell’appello.

Inoltre, la ricorrente affermadi aver tempestivamente prodotto nel giudizio di secondo grado l’avviso di ricevimento della notifica, dal quale era possibile evincere la tempestiva spedizione dell’atto di appello a controparte.

Ritiene, dunque, la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., il deposito o meno della ricevuta attestante la spedizione dell’atto di appello ̀ irrilevante nel caso in cui l’appellante abbia depositato l’avviso di ricevimento, da cui sia possibile dedurre la tempestività della notifica stessa.

2. I motivi sono fondati e vanno accolti.

Invero, nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta dispedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avvisodi ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per r.g. n.26584/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Cass., SU, 29/05/2017, n. 13452; conforme, ex plurimis, da ultimo Cass. 11/08/2022, n. 24726 e Cass.27/10/2022 n.31879).

Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'Agenzia appellante, al momento della costituzione nel giudizio di secondo grado, aveva prodotto copia dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l'atto di appello, il quale recava come data di ricezione il 4 luglio 2012 e non conteneva l'indicazione della data di spedizione asseverata dall'ufficio postale, tantomeno apposta con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

L’appellante ufficio, inoltre, aveva contestualmente prodotto copia dell’«elenco dei pieghi raccomandati e assicurati consegnati a Poste italiane», recante iltimbro dell’ufficio postale, datato 2 luglio 2012.

Pertanto, la suddetta documentazione, attestante la spedizione dell’atto di appello, risulta ritualmente prodotta dall’appellante all’atto della sua costituzione, contrariamente a quanto affermato dalla C.t.r. nella sentenza impugnata.

Rimane da verificare se la spedizione dell’atto di appello sia avvenuta tempestivamente, ovvero oltre il termine lungo semestrale per l’impugnazione (art.327 cod. proc. civ., nella versione applicabile ai giudizi, come quello in esame, introdotti in primo grado dopo il 4 luglio 2009), tenuto conto che la sentenza del giudice di primo grado risulta depositata in data 20 aprile 2011.

Tuttavia, nella specie, in pendenza dei termini d’impugnazione, trova applicazione il periodo di sospensione legale dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, previsto, in tema di definizione agevolata delle liti fiscalidi valore non superiore a 20.000 euro in cui ̀ parte l'Agenzia delle entrate, dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011. r.g. n.26584/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la presente controversia nel parametro del valore massimo di 20.000 euro(che va determinatocon riferimento all'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo- cfr. Cass. 21/10/2019, n.26660 - ) , l’originario termine semestrale previsto dall’art.327 cod. proc. civ. , decorrente dal 20 aprile 2011, è rimasto sospeso dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, per riprendere a decorrere da tale ultima data per il periodo rimanente(di tre mesi e 14 giorni, con esclusione del periodo feriale compreso tra il 1 ° agosto 2011 ed il 15 settembre 2011, in quanto quest'ultimo ̀ gi ̀ interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 dall' art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011 – vedi da ultimo Cass. 29/5/2020, n. 10252-).

In conclusione, la C.t.r. ha errato nel dichiarare l’inammissibilit̀ dell’appello, in quanto la notifica del ricorso era avvenuta tempestivamente, con riferimento tanto alla spedizione, quanto alla ricezione, e l’avviso di ricevimento con la copia dell’«elenco dei pieghi raccomandati e assicurati consegnati a Poste italiane», recante il timbro dell’ufficio postale, datato 2 luglio 2012 , era stato tempestivamente depositato dall’appellante all’atto della sua costituzione.

In accoglimento del ricorso deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Rimane assorbito il ricorso incidentale di parte contribuente, articolato in tre motivi di censura relativi allastatuizione del giudice di secondo grado sulla compensazione delle spese giudiziali di appello.

P.Q.M. r.g. n.26584/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso principale, assorbito quello incide ntale , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26584/2014R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Aracoeli n.11, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 552/18/14 della Commissione tributaria regionale delVeneto, pronunciata in data 1 4 febbraio 2014 , depositata in data 31 marzo 2014e non notificata. tributi r.g. n.26584/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi , avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la decisione di primo grado che aveva annullato, perch́ non sufficientemente motivato, l’avviso di accertamento, relativo a maggiore IRPEF dell’anno di imposta 2004. La C.t.r. motivava l’inammissibilit ̀ sul presupposto che l’ u fficio avesse effettuato il deposito della ricevuta di spedizione dell’appello oltre i termini previsti dalle norme vigenti (art.53, comma 2, e art.22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1996). Il ricorso ̀ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in prossimit̀ della quale il controricorrente/ricorrente incidentale ha depositato memoria. All’adunanza camerale del 15 dicembre 2022 la Corte ha rinviatoa nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli di ufficio dei gradi di merito ed il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 13 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo del ricorso principale , l ’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 111 Cost., 101, comma 2, cod. proc. civ., 1, comma 2, e 22, comma 1, nonché 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. 31 r.g. n.26584/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrenteevidenzia che la C.t.r. avrebbe omesso di provocare il contraddittorio in ordine alla nullit̀ procedurale rilevata d’ufficio, che aveva portato alla dichiarazione d’inammissibilit̀ dell’appello. Inoltre, la ricorrente affermadi aver tempestivamente prodotto nel giudizio di secondo grado l’avviso di ricevimento della notifica, dal quale era possibile evincere la tempestiva spedizione dell’atto di appello a controparte. Ritiene, dunque, la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.t.r., il deposito o meno della ricevuta attestante la spedizione dell’atto di appello ̀ irrilevante nel caso in cui l’appellante abbia depositato l’avviso di ricevimento, da cui sia possibile dedurre la tempestività della notifica stessa. 2. I motivi sono fondati e vanno accolti. Invero, nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta dispedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avvisodi ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per r.g. n.26584/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (Cass., SU, 29/05/2017, n. 13452; conforme, ex plurimis, da ultimo Cass. 11/08/2022, n. 24726 e Cass.27/10/2022 n.31879). Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'Agenzia appellante, al momento della costituzione nel giudizio di secondo grado, aveva prodotto copia dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l'atto di appello, il quale recava come data di ricezione il 4 luglio 2012 e non conteneva l'indicazione della data di spedizione asseverata dall'ufficio postale, tantomeno apposta con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. L’appellante ufficio, inoltre, aveva contestualmente prodotto copia dell’«elenco dei pieghi raccomandati e assicurati consegnati a Poste italiane», recante iltimbro dell’ufficio postale, datato 2 luglio 2012. Pertanto, la suddetta documentazione, attestante la spedizione dell’atto di appello, risulta ritualmente prodotta dall’appellante all’atto della sua costituzione, contrariamente a quanto affermato dalla C.t.r. nella sentenza impugnata. Rimane da verificare se la spedizione dell’atto di appello sia avvenuta tempestivamente, ovvero oltre il termine lungo semestrale per l’impugnazione (art.327 cod. proc. civ., nella versione applicabile ai giudizi, come quello in esame, introdotti in primo grado dopo il 4 luglio 2009), tenuto conto che la sentenza del giudice di primo grado risulta depositata in data 20 aprile 2011. Tuttavia, nella specie, in pendenza dei termini d’impugnazione, trova applicazione il periodo di sospensione legale dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, previsto, in tema di definizione agevolata delle liti fiscalidi valore non superiore a 20.000 euro in cui ̀ parte l'Agenzia delle entrate, dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011. r.g. n.26584/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la presente controversia nel parametro del valore massimo di 20.000 euro(che va determinatocon riferimento all'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo- cfr. Cass. 21/10/2019, n.26660 - ) , l’originario termine semestrale previsto dall’art.327 cod. proc. civ. , decorrente dal 20 aprile 2011, è rimasto sospeso dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, per riprendere a decorrere da tale ultima data per il periodo rimanente(di tre mesi e 14 giorni, con esclusione del periodo feriale compreso tra il 1 ° agosto 2011 ed il 15 settembre 2011, in quanto quest'ultimo ̀ gi ̀ interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012 dall' art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011 – vedi da ultimo Cass. 29/5/2020, n. 10252-). In conclusione, la C.t.r. ha errato nel dichiarare l’inammissibilit̀ dell’appello, in quanto la notifica del ricorso era avvenuta tempestivamente, con riferimento tanto alla spedizione, quanto alla ricezione, e l’avviso di ricevimento con la copia dell’«elenco dei pieghi raccomandati e assicurati consegnati a Poste italiane», recante il timbro dell’ufficio postale, datato 2 luglio 2012 , era stato tempestivamente depositato dall’appellante all’atto della sua costituzione. In accoglimento del ricorso deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Rimane assorbito il ricorso incidentale di parte contribuente, articolato in tre motivi di censura relativi allastatuizione del giudice di secondo grado sulla compensazione delle spese giudiziali di appello. P.Q.M. r.g. n.26584/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso principale, assorbito quello incide ntale , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in div
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