Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:317
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994CJ0242_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-242/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e F. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6 boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50), il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G. Hirsch, presidente di sezione facente funzione di presidente, G.F.

Mancini (relatore), F.A.

Schockweiler, J.L.

Murray e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che, omettendo di adottare o comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50), il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. 2 L' art. 30, primo comma, della direttiva del Consiglio 90/619 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi ad essa nel termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica, che è avvenuta il 20 novembre 1990, e ne informino immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Non avendo ricevuto comunicazioni relative alla trasposizione della direttiva nell' ordinamento giuridico interno da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a quest' ultimo una lettera di diffida in data 21 dicembre 1992.

A tale lettera non è stata data risposta. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato quindi, il 15 febbraio 1994, un parere motivato, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna era invitato a prendere le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il termine di due mesi. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non dava risposta neanche a questo parere motivato.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.

Nel ricorso, essa rammenta che, ai sensi dell' art. 189 del Trattato, una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. 4 Il governo spagnolo fa valere che è in preparazione un disegno di legge volto ad assicurare la trasposizione della direttiva del Consiglio 90/619.

La direzione generale delle assicurazioni avrebbe inoltre predisposto un testo amministrativo, denominato "Protocolo", volto a garantire l' applicazione pratica della direttiva 90/619 ancor prima della sua recezione formale nell' ordinamento spagnolo. 5 In proposito, è necessario, in primo luogo, constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha trasposto la direttiva 90/619 nel termine da quest' ultima fissato. 6 E' opportuno rammentare poi che, secondo una giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell' obbligo incombente agli Stati membri destinatari di una direttiva in forza dell' art. 189 del Trattato (v. sentenza 26 gennaio 1994, causa C-381/92, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, Racc. pag.

I-215, punto 7). 7 Di conseguenza, si deve constatare che, omettendo di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Omettendo di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CJ0242_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-242/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e F. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6 boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50), il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G. Hirsch, presidente di sezione facente funzione di presidente, G.F. Mancini (relatore), F.A. Schockweiler, J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 6 settembre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che, omettendo di adottare o comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50), il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. 2 L' art. 30, primo comma, della direttiva del Consiglio 90/619 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi ad essa nel termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica, che è avvenuta il 20 novembre 1990, e ne informino immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Non avendo ricevuto comunicazioni relative alla trasposizione della direttiva nell' ordinamento giuridico interno da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a quest' ultimo una lettera di diffida in data 21 dicembre 1992. A tale lettera non è stata data risposta. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato quindi, il 15 febbraio 1994, un parere motivato, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna era invitato a prendere le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il termine di due mesi. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non dava risposta neanche a questo parere motivato. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. Nel ricorso, essa rammenta che, ai sensi dell' art. 189 del Trattato, una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. 4 Il governo spagnolo fa valere che è in preparazione un disegno di legge volto ad assicurare la trasposizione della direttiva del Consiglio 90/619. La direzione generale delle assicurazioni avrebbe inoltre predisposto un testo amministrativo, denominato "Protocolo", volto a garantire l' applicazione pratica della direttiva 90/619 ancor prima della sua recezione formale nell' ordinamento spagnolo. 5 In proposito, è necessario, in primo luogo, constatare che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha trasposto la direttiva 90/619 nel termine da quest' ultima fissato. 6 E' opportuno rammentare poi che, secondo una giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell' obbligo incombente agli Stati membri destinatari di una direttiva in forza dell' art. 189 del Trattato (v. sentenza 26 gennaio 1994, causa C-381/92, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, Racc. pag. I-215, punto 7). 7 Di conseguenza, si deve constatare che, omettendo di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Omettendo di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari a conformarsi alla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l' esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris