Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 18087/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30706/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avvo- catoFIORELLO TATONE ; -ricorrenti- contro ORSATTI C s.r.l., rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- CESCO M. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO D ELL’AQUILA n. 1469/2018depositata il 3 /0 7 /20 18 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 6 - 3 0706 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007 Angelino, Bruno e [OSCURATO:PERSONA] convenivano la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Chieti per accertamento di illegittimità di immissioni da un cementificio, cessazione e condanna generica ai danni.

La domanda è rigettatain primo grado e in appello.

Ricorre in cassazione parte attrice con tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste parte convenuta con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo si censura sotto un primo profilo che si sia adottata un’interpretazione restrittiva dell’art. 844 c.c., che contrasta con l’art. 32 Cost., nonché, sotto un secondo profilo, si censura che si sia addossato agli attori l’onere della prova nonostante la «raggiunta prova orale e tecnica dell'esistenza di rumori, immissioni, esalazioni, scuotimenti e simili propagazioni provenienti dall'opificioindustriale e percepiti dagli attori all'interno della loro abitazione» (si deduce violazione degli artt. 844 c.c., 32 Cost., 2697 c.c. e CEDU).

Con il secondo motivo sicensura che si sia rilevata l’inesistenza di altri edifici ad uso di abitazione oltrea quello degli attori e che la zona «D1 » di «completamento» sia stata qualificata come esclusivamente indu- striale, contrariamente alle previsioni del piano regolatore, nonché in contrasto con i rilievi del c.t.u.(si deduce l’erronea interpretazione del piano regolatore comunale).

Con il terzo motivo si denuncia l’inesistenza, l’incomprensibilità o totale illogicità della motivazionecon riferimento alla valutazione degli atti di causa e del compendio proba- torio (si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n.4 c.p.c.).

2. –I tre motivi possono esaminarsi contestualmente.

Essi sono da disattendere.Infatti, pur nella varietà dei profili che essi attaccanoe nella diversità di tipo di censure in cui si articolano , sono 3di 6 - 3 0706 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ispirati da una medesima impostazione: l’idea che si possa aprire la prospettiva di una terza cognizione di meritorelativa alla stessa iden- ticacontroversia dinanzi al giudice di rinvio, non ostante che l’apprez- zamento della situazione giuridica rilevante compiuto nei due prece- denti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una mo- tivazione effettiva, resoluta e coerente, che quindi non si espone a cen- sure in sede di giudizio dilegittimità.

3. - Quanto al primo motivo, la parte censurata saliente della sen- tenza è la seguente: «nella valutazione della tollerabilità delle immis- sioni è imprescindibile tener conto di un[…] particolare contesto, co- stituito da un'area destinata esclusivamente ad attività produttive ar- tigianali ed industriali, come risulta dall'attestazione dell'[OSCURATO:PERSONA] del 27/10/2004. […] L a t abella C di cui al d . p . m . c . m . 14/11/1997, allorchéfissa i limiti assoluti di immissioni con riferimento alle aree prevalentemente industriali, li indica in ragione di 70 dB nel periodo diurno e di 60 nel periodo notturno[…], limiti che nel caso in esamenon stati superati, come si evince dalla c.t.u. […] G li appellanti erano onerati di fornire la prova non solo dell'esistenza delle immis- sioni, ma anche del superamento della normale tollerabilità e tanto non hanno fatto, posto che, se i testi hanno confermato il transito […]delle betoniere e il rumore prodotto dalle pompe - che venivano comunque spente al termine della giornata lavorativa, h. 17,00, e che non sono state mai trovate accese dai tecnici dell'Arta nei ripetuti sopralluoghi a sorpresa da questi effettuati negli anni (teste [OSCURATO:PERSONA],che ha rife- rito di un utilizzo solo iniziale delle pompe di aspirazione, poi cessato) -non ne hanno descritto l'intensità e gli effetti sulle attività quotidiane; né le parti attrici hanno provato l'esistenza delle dedotte fessurazioni sul proprio vetusto fabbricato, né che queste potrebbero in ipotesi 4di 6 - 3 0706 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. essere ricondotte alle vibrazioni ed agli scuotimenti prodotti dal transito delle betoniere e non piuttosto agli eventi sismici che colpirono la zona nel 1984 e in relazione ai quali chiesero anche un contributo per le riparazioni delle lesioni asseritamente da questi derivate.

Da ultimo, come ricordano gli stessi appellanti deve considerarsi che il limite della normale tollerabilità costituisce un criterio oggettivo e relativo: ogget- tivo perché la rumorosità deve essere valutata in relazione alla reatti- vità dell'uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle sin- gole persone interessate alle immissioni; relativo nel senso che deve aversi riguardo al caso concreto, alle condizioni naturali e sociali dei luoghi, alle abitudini della popolazione, al contesto produttivo, nel quale si svolge l'attività che si assume lesiva, e all'entità degli interessi in conflitto (Cass. 17281/2005).Nel caso in esame si è visto come la zona abbia una vocazione esclusivamente produttiva, nella quale l'im- mobile degli appellanti, anch'esso a vocazione originariamente produt- tiva, è stato adibito ad uso abitazione, sicchéil limite della tollerabilità -il cui superamento, va ribadito, non può ritenersi provato - è inevita- bilmente diverso e senz'altro maggiore di quello proprio di una zona residenziale».

In punto di diritto tale dettagliata argomentazioneresiste al secondo profilo del motivo di ricorso (relativo all’onere della pro va) e con ciò resiste anche al primo, relativo alla ipotetica violazione dell’art. 32 Cost., il cui esame presuppone logicamente che sia fondato il secondo.

Il primo motivo è rigettato.

4. -Quanto al secondo motivo, la parte censurata saliente della sen- tenza è la seguente: «Deve […] confermarsi l a decisione impugnata, posto che ilc.t.u. ha considerato la zona come ‘ mista ’ esclusivamente in ragione di una evidente errata interpretazione della destinazione di 5di 6 - 3 0706 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

PRG, che individua l'abitazione della parte attrice in zona D1 - Zona completamento, nella quale sono consentiti “interventi di realizzazione, ristrutturazione e riconversione funzionale, di edifici ed impianti per le attività produttive; è consentita inoltre l'installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, rimesse, uffici e mostre con- nesse all'attività di produzione nonché l'edificazione dell'abilitazione per il titolare, non superiore ai mc 600”, in ragione della circostanza che in essa sarebbero consentiti interventi edilizi con destinazione a residenza, il che non è, visto che le costruzioni permesse non hanno destinazione residenziale, trattandosi di magazzini, rimesse, laboratori ecc. connessi all'attività di produzione, essendo consentita, e solo entro certi limiti, l'abitazione del titolare delle attività produttive».

Nel pro- sieguo della motivazione si aggiungono una serie di elementi minori, che corroborano tale centrale argomentazione, che è da sola idonea a sorreggere la decisione adottatain modo incensurabile in sede di legit- timità.

Il secondo motivo è rigettato.

5. – Quanto al terzo motivo, relativo al vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. è sufficiente un richiamo congiunto ai due ampi passi della motivazione riportati nei due paragrafi precedenti per atte- starne l’infondatezza.

Il terzo motivo è rigettato.

6. - I n conclusione , il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di una ulteriore somma pari al contributo 6di 6 - 3 0706 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. unificato per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5 . 000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30706/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avvo- catoFIORELLO TATONE ; -ricorrenti- contro ORSATTI C s.r.l., rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- CESCO M. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO D ELL’AQUILA n. 1469/2018depositata il 3 /0 7 /20 18 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 6 - 3 0706 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007 Angelino, Bruno e [OSCURATO:PERSONA] convenivano la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Chieti per accertamento di illegittimità di immissioni da un cementificio, cessazione e condanna generica ai danni. La domanda è rigettatain primo grado e in appello. Ricorre in cassazione parte attrice con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste parte convenuta con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo si censura sotto un primo profilo che si sia adottata un’interpretazione restrittiva dell’art. 844 c.c., che contrasta con l’art. 32 Cost., nonché, sotto un secondo profilo, si censura che si sia addossato agli attori l’onere della prova nonostante la «raggiunta prova orale e tecnica dell'esistenza di rumori, immissioni, esalazioni, scuotimenti e simili propagazioni provenienti dall'opificioindustriale e percepiti dagli attori all'interno della loro abitazione» (si deduce violazione degli artt. 844 c.c., 32 Cost., 2697 c.c. e CEDU). Con il secondo motivo sicensura che si sia rilevata l’inesistenza di altri edifici ad uso di abitazione oltrea quello degli attori e che la zona «D1 » di «completamento» sia stata qualificata come esclusivamente indu- striale, contrariamente alle previsioni del piano regolatore, nonché in contrasto con i rilievi del c.t.u.(si deduce l’erronea interpretazione del piano regolatore comunale). Con il terzo motivo si denuncia l’inesistenza, l’incomprensibilità o totale illogicità della motivazionecon riferimento alla valutazione degli atti di causa e del compendio proba- torio (si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n.4 c.p.c.). 2. –I tre motivi possono esaminarsi contestualmente. Essi sono da disattendere.Infatti, pur nella varietà dei profili che essi attaccanoe nella diversità di tipo di censure in cui si articolano , sono 3di 6 - 3 0706 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ispirati da una medesima impostazione: l’idea che si possa aprire la prospettiva di una terza cognizione di meritorelativa alla stessa iden- ticacontroversia dinanzi al giudice di rinvio, non ostante che l’apprez- zamento della situazione giuridica rilevante compiuto nei due prece- denti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una mo- tivazione effettiva, resoluta e coerente, che quindi non si espone a cen- sure in sede di giudizio dilegittimità. 3. - Quanto al primo motivo, la parte censurata saliente della sen- tenza è la seguente: «nella valutazione della tollerabilità delle immis- sioni è imprescindibile tener conto di un[…] particolare contesto, co- stituito da un'area destinata esclusivamente ad attività produttive ar- tigianali ed industriali, come risulta dall'attestazione dell'[OSCURATO:PERSONA] del 27/10/2004. […] L a t abella C di cui al d . p . m . c . m . 14/11/1997, allorchéfissa i limiti assoluti di immissioni con riferimento alle aree prevalentemente industriali, li indica in ragione di 70 dB nel periodo diurno e di 60 nel periodo notturno[…], limiti che nel caso in esamenon stati superati, come si evince dalla c.t.u. […] G li appellanti erano onerati di fornire la prova non solo dell'esistenza delle immis- sioni, ma anche del superamento della normale tollerabilità e tanto non hanno fatto, posto che, se i testi hanno confermato il transito […]delle betoniere e il rumore prodotto dalle pompe - che venivano comunque spente al termine della giornata lavorativa, h. 17,00, e che non sono state mai trovate accese dai tecnici dell'Arta nei ripetuti sopralluoghi a sorpresa da questi effettuati negli anni (teste [OSCURATO:PERSONA],che ha rife- rito di un utilizzo solo iniziale delle pompe di aspirazione, poi cessato) -non ne hanno descritto l'intensità e gli effetti sulle attività quotidiane; né le parti attrici hanno provato l'esistenza delle dedotte fessurazioni sul proprio vetusto fabbricato, né che queste potrebbero in ipotesi 4di 6 - 3 0706 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. essere ricondotte alle vibrazioni ed agli scuotimenti prodotti dal transito delle betoniere e non piuttosto agli eventi sismici che colpirono la zona nel 1984 e in relazione ai quali chiesero anche un contributo per le riparazioni delle lesioni asseritamente da questi derivate. Da ultimo, come ricordano gli stessi appellanti deve considerarsi che il limite della normale tollerabilità costituisce un criterio oggettivo e relativo: ogget- tivo perché la rumorosità deve essere valutata in relazione alla reatti- vità dell'uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle sin- gole persone interessate alle immissioni; relativo nel senso che deve aversi riguardo al caso concreto, alle condizioni naturali e sociali dei luoghi, alle abitudini della popolazione, al contesto produttivo, nel quale si svolge l'attività che si assume lesiva, e all'entità degli interessi in conflitto (Cass. 17281/2005).Nel caso in esame si è visto come la zona abbia una vocazione esclusivamente produttiva, nella quale l'im- mobile degli appellanti, anch'esso a vocazione originariamente produt- tiva, è stato adibito ad uso abitazione, sicchéil limite della tollerabilità -il cui superamento, va ribadito, non può ritenersi provato - è inevita- bilmente diverso e senz'altro maggiore di quello proprio di una zona residenziale». In punto di diritto tale dettagliata argomentazioneresiste al secondo profilo del motivo di ricorso (relativo all’onere della pro va) e con ciò resiste anche al primo, relativo alla ipotetica violazione dell’art. 32 Cost., il cui esame presuppone logicamente che sia fondato il secondo. Il primo motivo è rigettato. 4. -Quanto al secondo motivo, la parte censurata saliente della sen- tenza è la seguente: «Deve […] confermarsi l a decisione impugnata, posto che ilc.t.u. ha considerato la zona come ‘ mista ’ esclusivamente in ragione di una evidente errata interpretazione della destinazione di 5di 6 - 3 0706 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. PRG, che individua l'abitazione della parte attrice in zona D1 - Zona completamento, nella quale sono consentiti “interventi di realizzazione, ristrutturazione e riconversione funzionale, di edifici ed impianti per le attività produttive; è consentita inoltre l'installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, rimesse, uffici e mostre con- nesse all'attività di produzione nonché l'edificazione dell'abilitazione per il titolare, non superiore ai mc 600”, in ragione della circostanza che in essa sarebbero consentiti interventi edilizi con destinazione a residenza, il che non è, visto che le costruzioni permesse non hanno destinazione residenziale, trattandosi di magazzini, rimesse, laboratori ecc. connessi all'attività di produzione, essendo consentita, e solo entro certi limiti, l'abitazione del titolare delle attività produttive». Nel pro- sieguo della motivazione si aggiungono una serie di elementi minori, che corroborano tale centrale argomentazione, che è da sola idonea a sorreggere la decisione adottatain modo incensurabile in sede di legit- timità. Il secondo motivo è rigettato. 5. – Quanto al terzo motivo, relativo al vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. è sufficiente un richiamo congiunto ai due ampi passi della motivazione riportati nei due paragrafi precedenti per atte- starne l’infondatezza. Il terzo motivo è rigettato. 6. - I n conclusione , il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di una ulteriore somma pari al contributo 6di 6 - 3 0706 /20 18 – S2 – CC 24/02/2023 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. unificato per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5 . 000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad o
Sentenza Cassazione n. 18087/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris