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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 18747/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richiese scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello del Procuratore generale e per l'effetto annullare la sentenza impugnata senza rinvio; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso _ [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 24 marzo 2022 che, in parziale riforma della sentenza resa in data 21 gennaio 2016 dal G.i.p. del Tribunale di Prato appellata dall'imputato e dal pubblico ministero, lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi in data

I. aprile 2014 in Prato: a) detenzione illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva detenuto undici pistole complete di caricatore (una con cinque cartucce inserite) all'interno di una cantina in sua disponibilità; b) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, al fine di farne profitto, aveva acquistato, ricevuto od occultato (o, comunque, si era intromesso nel far acquistare, ricevere od occultare) nove armi di cui al capo di imputazione a, oggetto di furto consumato il 5 marzo 2014 ai danni dell'armeria Rasponi, sita in Prato, via Giuliani, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; c) detenzione illegale di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto illegalmente, occultandole all'interno della cantina di cui al capo a, due armi clandestine (una pistola semiautomatica priva di matricola e un'arma di fantasia, composta da un tubo di acciaio fissato tramite saldatura a un'estremità di una chiave tubolare); d) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, al fine di farne profitto, aveva acquistato, ricevuto od occultato (o, comunque, si era intromesso nel far acquistare, ricevere od occultare) le armi clandestine di cui al capo c, delle quali, per le loro caratteristiche, non poteva ignorare la provenienza illecita.

La Corte di appello, poi, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di detenzione abusiva di munizioni, ai sensi dell'art.697 cod. pen. (capo e), per il quale l'imputato era stato condannato dal giudice di , primo grado, perché in data 1 aprile 2014 in Prato aveva detenuto illegalmente all'interno della cantina indicata nel capo a ventisei cartucce per arma comune da sparo.

Il G.i.p. del Tribunale di Prato, ritenendo l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi a, c, d, e, lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.2.

Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 582, 583 e 585 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello della Procura generale, in quanto tardivo.

Nel ricorso, infatti, si evidenzia che l'atto di appello era stato depositato oltre il termine del 6 giugno 2016 e che l'impugnazione del Pubblico ministero non poteva essere depositata a mezzo PEC.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado, in accoglimento dell'atto di appello del Procuratore generale, avrebbe erroneamente applicato la circostanza aggravante della recidiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

In particolare, il giudice di merito non avrebbe motivato in ordine alla ritenuta aumentata capacità a delinquere del reo, così come emersa nella consumazione del nuovo reato.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire alcuna valida motivazione sul punto.

In particolare, il ricorrente evidenzia lo scarso valore delle armi sequestrate, il fatto che le armi oggetto di furto erano state riconsegnate in perfetto stato e il fatto che i suoi precedenti penali, in quanto tali, non erano ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe quantificato gli aumenti di pena in continuazione in maniera apodittica, senza offrire sul punto alcuna motivazione.

2.5. Con conclusioni scritte del 25 gennaio 2023, il ricorrente si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Giova evidenziare che le modalità di presentazione dell'impugnazione disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. (oggi abrogato per l'effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ma vigente e applicabile al tempo in cui il pubblico ministero aveva proposto appello nel procedimento in esame) sono tassative, inderogabili e insuscettibili di equipollenti.

È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione proposto dinanzi ad autorità giudiziaria diversa da quella competente a riceverlo e trasmessa a mezzo PEC all'ufficio competente da parte della cancelleria del giudice ove era stato depositato ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41283 del 11/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277369).

È inammissibile, inoltre, il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi dell'art. 16-bis, legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'uso della p.e.c. è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria (Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017, C., Rv. 271677).

Pertanto, in applicazione della rigorosa interpretazione dell'art. 583 cod. proc. pen. fornita da questa Corte di legittimità, l'atto di appello può essere validamente proposto solamente con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La disposizione in parola non pone alcuna distinzione, dal punto soggettivo, tra pubblico ministero e parti private.

Quindi, la proposizione dell'atto di impugnazione presentato a mezzo di [OSCURATO:PERSONA], stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, rappresenta una modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740).

Nel caso di specie, pertanto, l'atto di appello depositato l'8 giugno 2016 dal Procuratore generale è tardivo, a nulla rilevando la trasmissione a mezzo PEC dell'impugnazione avvenuta il 4 giugno 2016, sabato (alla quale aveva fatto seguito l'annotazione «pervenuto il 6 giugno 2016», il lunedì successivo).1.2.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha richiamato per relationem la sentenza di primo grado, con la quale il giudice di merito aveva evidenziato che l'imputato appariva soggetto meritevole dell'aumento per la recidiva, atteso che il reato accertato era connotato di una elevata pericolosità e aveva seguito la commissione di numerosi reati contro il patrimonio; l'imputato, inoltre, pur avendo beneficiato in più occasioni della sospensione condizionale della pena e di misure sostitutive, aveva proseguito nel suo cammino criminoso, commettendo il reato oggetto del presente procedimento, sintomatico di una sua attuale e aumentata pericolosità sociale.

1.3. Il terzo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità.

La Corte di appello ha evidenziato che non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti commessi e visti i precedenti penali dell'imputato, il quale non aveva tenuto nel presente procedimento comportamento in alcun modo collaborativo, né aveva mostrato segni di effettiva resipiscenza.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

1.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato, atteso che la Corte territoriale, accogliendo i motivi di appello del difensore dell'imputato ha determinato la pena in misura inferiore a quella del giudice della cognizione, sicché ha implicitamente motivato de relato, richiamando i motivi di appello del difensore che venivano accolti mediante congrua diminuzione degli aumenti di pena per continuazione.

2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve dichiarare inammissibile l'atto di appello del Pubblico ministero.

3. In definitiva, stante la infondatezza dei motivi di ricorso dell'imputato diversi da quello inerente la tardività dell'appello del pubblico ministero, in virtù del quale la pena complessiva di anni 3 mesi 2 di reclusione e 2000 euro di multa era stata aumentata ad anni 3 e mesi 4 di reclusione e 2000 euro di multa, va confermata la prescrizione del reato (di cui al capo d) di cui all'art. 697 cod. pen. per il quale era stato determinato l'aumento di giorni 15 di reclusione e 100 euro di multa prima della riduzione per il rito, e per il resto l'assoluzione dal capo b) e il trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado, quindi senza considerare la riqualificazione operata nel giudizio di secondo grado in ricettazione del capo b) e il maggiore aumento complessivo della pena per la recidiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero.

In definitiva, la sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio e va riconfermato il trattamento sanzionatorio più favorevole determinato nella sentenza di primo grado per i capi a), c) e d), così come unificati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la recidiva, in anni 3, mesi 2 e giorni 20 di reclusione e 1933 euro di multa (pena corrispondente, dopo la riduzione per il rito, alla parte della sentenza che può essere dichiarata esecutivallquindi,a1 netto della parte di pena di giorni 15 di reclusione e di 100 euro di multa, poi ridotta per il rito a giorni 10 di reclusione e 77 euro di multa, come determinata in aumento per il capo d) estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza del 21 gennaio 2016 del Gip p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richiese scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello del Procuratore generale e per l'effetto annullare la sentenza impugnata senza rinvio; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso _ [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 24 marzo 2022 che, in parziale riforma della sentenza resa in data 21 gennaio 2016 dal G.i.p. del Tribunale di Prato appellata dall'imputato e dal pubblico ministero, lo ha condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi in data I. aprile 2014 in Prato: a) detenzione illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva detenuto undici pistole complete di caricatore (una con cinque cartucce inserite) all'interno di una cantina in sua disponibilità; b) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, al fine di farne profitto, aveva acquistato, ricevuto od occultato (o, comunque, si era intromesso nel far acquistare, ricevere od occultare) nove armi di cui al capo di imputazione a, oggetto di furto consumato il 5 marzo 2014 ai danni dell'armeria Rasponi, sita in Prato, via Giuliani, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; c) detenzione illegale di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto illegalmente, occultandole all'interno della cantina di cui al capo a, due armi clandestine (una pistola semiautomatica priva di matricola e un'arma di fantasia, composta da un tubo di acciaio fissato tramite saldatura a un'estremità di una chiave tubolare); d) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, al fine di farne profitto, aveva acquistato, ricevuto od occultato (o, comunque, si era intromesso nel far acquistare, ricevere od occultare) le armi clandestine di cui al capo c, delle quali, per le loro caratteristiche, non poteva ignorare la provenienza illecita. La Corte di appello, poi, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di detenzione abusiva di munizioni, ai sensi dell'art.697 cod. pen. (capo e), per il quale l'imputato era stato condannato dal giudice di , primo grado, perché in data 1 aprile 2014 in Prato aveva detenuto illegalmente all'interno della cantina indicata nel capo a ventisei cartucce per arma comune da sparo. Il G.i.p. del Tribunale di Prato, ritenendo l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi a, c, d, e, lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 582, 583 e 585 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello della Procura generale, in quanto tardivo. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che l'atto di appello era stato depositato oltre il termine del 6 giugno 2016 e che l'impugnazione del Pubblico ministero non poteva essere depositata a mezzo PEC. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di secondo grado, in accoglimento dell'atto di appello del Procuratore generale, avrebbe erroneamente applicato la circostanza aggravante della recidiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, il giudice di merito non avrebbe motivato in ordine alla ritenuta aumentata capacità a delinquere del reo, così come emersa nella consumazione del nuovo reato. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire alcuna valida motivazione sul punto. In particolare, il ricorrente evidenzia lo scarso valore delle armi sequestrate, il fatto che le armi oggetto di furto erano state riconsegnate in perfetto stato e il fatto che i suoi precedenti penali, in quanto tali, non erano ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe quantificato gli aumenti di pena in continuazione in maniera apodittica, senza offrire sul punto alcuna motivazione. 2.5. Con conclusioni scritte del 25 gennaio 2023, il ricorrente si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Giova evidenziare che le modalità di presentazione dell'impugnazione disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. (oggi abrogato per l'effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ma vigente e applicabile al tempo in cui il pubblico ministero aveva proposto appello nel procedimento in esame) sono tassative, inderogabili e insuscettibili di equipollenti. È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione proposto dinanzi ad autorità giudiziaria diversa da quella competente a riceverlo e trasmessa a mezzo PEC all'ufficio competente da parte della cancelleria del giudice ove era stato depositato ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41283 del 11/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277369). È inammissibile, inoltre, il ricorso per cassazione proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e, ai sensi dell'art. 16-bis, legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'uso della p.e.c. è consentito solo per le notificazioni e le comunicazioni da effettuarsi a cura della cancelleria (Sez. 6, n. 55444 del 05/12/2017, C., Rv. 271677). Pertanto, in applicazione della rigorosa interpretazione dell'art. 583 cod. proc. pen. fornita da questa Corte di legittimità, l'atto di appello può essere validamente proposto solamente con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La disposizione in parola non pone alcuna distinzione, dal punto soggettivo, tra pubblico ministero e parti private. Quindi, la proposizione dell'atto di impugnazione presentato a mezzo di [OSCURATO:PERSONA], stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, rappresenta una modalità non consentita dalla legge, in ragione dell'assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale il deposito di atti in via telematica, e nonostante che per espressa previsione di legge il valore legale della posta elettronica certificata sia equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 272740). Nel caso di specie, pertanto, l'atto di appello depositato l'8 giugno 2016 dal Procuratore generale è tardivo, a nulla rilevando la trasmissione a mezzo PEC dell'impugnazione avvenuta il 4 giugno 2016, sabato (alla quale aveva fatto seguito l'annotazione «pervenuto il 6 giugno 2016», il lunedì successivo).1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha richiamato per relationem la sentenza di primo grado, con la quale il giudice di merito aveva evidenziato che l'imputato appariva soggetto meritevole dell'aumento per la recidiva, atteso che il reato accertato era connotato di una elevata pericolosità e aveva seguito la commissione di numerosi reati contro il patrimonio; l'imputato, inoltre, pur avendo beneficiato in più occasioni della sospensione condizionale della pena e di misure sostitutive, aveva proseguito nel suo cammino criminoso, commettendo il reato oggetto del presente procedimento, sintomatico di una sua attuale e aumentata pericolosità sociale. 1.3. Il terzo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità. La Corte di appello ha evidenziato che non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti commessi e visti i precedenti penali dell'imputato, il quale non aveva tenuto nel presente procedimento comportamento in alcun modo collaborativo, né aveva mostrato segni di effettiva resipiscenza. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 1.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato, atteso che la Corte territoriale, accogliendo i motivi di appello del difensore dell'imputato ha determinato la pena in misura inferiore a quella del giudice della cognizione, sicché ha implicitamente motivato de relato, richiamando i motivi di appello del difensore che venivano accolti mediante congrua diminuzione degli aumenti di pena per continuazione. 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve dichiarare inammissibile l'atto di appello del Pubblico ministero. 3. In definitiva, stante la infondatezza dei motivi di ricorso dell'imputato diversi da quello inerente la tardività dell'appello del pubblico ministero, in virtù del quale la pena complessiva di anni 3 mesi 2 di reclusione e 2000 euro di multa era stata aumentata ad anni 3 e mesi 4 di reclusione e 2000 euro di multa, va confermata la prescrizione del reato (di cui al capo d) di cui all'art. 697 cod. pen. per il quale era stato determinato l'aumento di giorni 15 di reclusione e 100 euro di multa prima della riduzione per il rito, e per il resto l'assoluzione dal capo b) e il trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado, quindi senza considerare la riqualificazione operata nel giudizio di secondo grado in ricettazione del capo b) e il maggiore aumento complessivo della pena per la recidiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero. In definitiva, la sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio e va riconfermato il trattamento sanzionatorio più favorevole determinato nella sentenza di primo grado per i capi a), c) e d), così come unificati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la recidiva, in anni 3, mesi 2 e giorni 20 di reclusione e 1933 euro di multa (pena corrispondente, dopo la riduzione per il rito, alla parte della sentenza che può essere dichiarata esecutivallquindi,a1 netto della parte di pena di giorni 15 di reclusione e di 100 euro di multa, poi ridotta per il rito a giorni 10 di reclusione e 77 euro di multa, come determinata in aumento per il capo d) estinto per prescrizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza del 21 gennaio 2016 del Gip p
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