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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 19459/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 10 dicembre 2024, con cui veniva condannato per i reati di cui agli artt. 99 comma 4, II periodo, 624, 625 n. 2) e 7) e 61 n. 5) cod. pen. (capi 1 e 2); artt. 56-624 bis e 625 n. 2 e art. 707, cod. pen. (capi 3 e 4); artt. 99 comma 4, II periodo, 56-624 e 61 n. 5, 707, cod. pen. (capi 5 e 6); - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art.606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), anche considerando il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dinego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'art. 133 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in Cassazione; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/3/2026 [OSCURATO:PERSONA]-ATP., thi 2 G 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 10 dicembre 2024, con cui veniva condannato per i reati di cui agli artt. 99 comma 4, II periodo, 624, 625 n. 2) e 7) e 61 n. 5) cod. pen. (capi 1 e 2); artt. 56-624 bis e 625 n. 2 e art. 707, cod. pen. (capi 3 e 4); artt. 99 comma 4, II periodo, 56-624 e 61 n. 5, 707, cod. pen. (capi 5 e 6); - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art.606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), anche considerando il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dinego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'art. 133 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in Cassazione; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/3/2026 [OSCURATO:PERSONA]-ATP., thi 2 G 2026
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