CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37283/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della Corte militare di appello (20n A visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello confermava la . declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], sottufficiale di marina, in ordine ai reati di simulazione di infermità (art. 159 cod. pen. mil . pace, capi B, E, H della rubrica) e truffa militare (art. 234 stesso codice, capi C, F, I), a vario titolo aggravati. Le Corte suddetta rideterminava la pena inflitta relativamente ai predetti reati, uniti in continuazione, nella misura complessiva di dieci mesi di reclusione militare, previa concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza, anziché di mera equivalenza, rispetto alle aggravanti contestate. Bosco era stato riconosciuto colpevole di avere simulato l'esistenza di infermità, in modo da indurre in errore l'Autorità militare e al fine di sottrarsi alla prestazione del servizio, mediante l'artificiosa produzione di ripetuti certificati medici integralmente contraffatti, rimanendo così indebitamente assente dal servizio stesso per periodi prolungati, duranti i quali percepiva la retribuzione, con ingiusto profitto per sé e corrispondente danno per l'Amministrazione. 2. L'imputato ricorre per cassazione, mediante atto sottoscritto dal difensore di fiducia, articolato in due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, in relazione alla qualificazione giuridica delle condotte contestate ai capi B), E) e H). Tali condotte non sarebbero state finalizzate ad ottenere l'esenzione, totale e definitiva, dall'obbligo militare o dallo svolgimento del servizio, ma soltanto a sottrarsi allo specifico dovere di riprendere il servizio stesso a malattia terminata. Esse avrebbero dovuto, dunque, essere inquadrate nella fattispecie di reato di cui all'art. 161 cod. pen. mil . pace, in ordine a cui si procede solo su richiesta del Comandante di corpo, anziché in quella prevista dall'art. 159 dello stesso codice. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di norme processuali. La Corte di merito aveva disposto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, onde procedere all'esame dell'imputato. L'esame era originariamente fissato per l'udienza del 9 luglio 2019 ma, risultando Bosco in concomitanza imbarcato e in navigazione, era stato rinviato a quella del 29 ottobre 2019. In quest'ultima la Corte, attesa la persistente assenza di lui, aveva pretermesso l'adempimento istruttorio, e definito il processo, senza accertare l'effettivo stato di servizio dell'interessato, né le sue condizioni di salute, così pregiudicando il diritto di difesa. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto al primo motivo, la giurisprudenza di questa Corte ha già ripetutamente chiarito che il reato di simulazione di infermità, o imperfezioni, «al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare», previsto dall'art. 159, prima parte, cod. pen. mil. pace, è configurabile, sotto il profilo oggettivo, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intenda realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale, e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce, invece, la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art.161 cod. pen. mil. pace (Sez. 1, n. 21302 del 13/07/2016, dep. 2017, Tesse, Rv. 270577-01; Sez. 1, n. 5272 del 25/09/2000, Sisto, Rv. 217292-01; Sez. 1, n. 458 del 26/10/1993, dep. 1994, Bonagura, Rv. 196315-01). Nella specie, i giudici di merito hanno accertato, mediante apprezzamenti di fatto non censurati, che il sergente Bosco presentò ripetutamente all'Amministrazione militare certificati medici contraffatti, al fine di ottenere, e vedersi a più riprese prorogare, licenze straordinarie dal servizio per motivi di salute. Nei corrispondenti periodi egli rimase così totalmente assente dal servizio medesimo, venendo con tale condotta a violare - sulla base del principio di diritto sopra enunciato, già adeguatamente richiamato dalla sentenza impugnata - proprio il precetto penale di cui all'art. cod. pen. mil . pace. 3. Quanto al secondo motivo, basti osservare che nella sentenza impugnata si dà espressamente atto della verifica compiuta nel corso dell'udienza dibattimentale di appello del 29 ottobre 2019, al cui esito si accertò che [OSCURATO:PERSONA], su cui l'imputato era imbarcato, non fosse in navigazione. Né risulta che l'imputato abbia dedotto, per la stessa udienza, un impedimento dovuto a ragioni di salute. Era dunque perfettamente legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato, già ritualmente fissato, non essendo egli comparso all'udienza stabilita per l'incombente né essendo emersi legittimi impedimenti (Sez. 6, n. 14914 del 25/02/2009, Pistillo, Rv. 244193-01; Sez. 1, n. 40317 del 10/11/2006, Maggiore, Rv. 235110-01).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, dipendente dalla sua manifesta infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr