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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07859/2026

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ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 21350/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, ViaTerenzio n. 10.– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sedein Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.Numero registro generale 21350/2022Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 7859/2026Data pubblicazione 31/03/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 976/2022depositata in data 25 gennaio 2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2025 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso, ma non si è opposto al rinvio per ildifetto di notifica.Udita l’Avvocatura Generale dello Stato, nella persona della dr.ssa1.

Con avviso di accertamento n.

TFK050300353, notificato iL 14 marzo2019, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Avellinoaccertava, per l’anno d’imposta 2014, ex art. 41 bis del d.P.R. 600/1973,utili extracontabili distribuiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per €116.269,00 e, in ragione della quota di partecipazione del 98% posseduta,imputava al sig. [OSCURATO:PERSONA] il reddito di € 57.809,00, pari al49.72% degli utili.2.

Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Avellino; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3.

La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 576/2020, rigettava il ricorso delcontribuente.4.

Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r.della Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo il rigettodell’appello.5.

La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 976/2022, depositata in data25 gennaio 2022, rigettava l’appello del contribuente.Numero registro generale 21350/2022Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 7859/2026Data pubblicazione 31/03/20266.

Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’Agenziadelle Entrate ha resistito con controricorso.7.

Con ordinanza interlocutoria n. 8055 del 26/03/2025, la Corte rinviavala causa a nuovo ruolo per la notificazione dell’avviso di udienza alcontribuente [OSCURATO:PERSONA], essendo, nelle more del giudizio, decedutoil Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non risultando alcuna comunicazione.Con ulteriore ordinanza interlocutoria n. 28750/2025, la Corte rinviava lacausa a nuovo ruolo per i medesimi incombenti.La causa è stata trattata nell’udienza pubblica del 3 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Ex art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., dell’art. 2727 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., incombinato disposto con l’art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. ed inrelazione agli artt. 24, commi 1 e 2, 113, comma 1, e 111, commi 1 e 2,della Cost.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r ha statuito che la definitività dell’avvisodi accertamento nei confronti della società, per mancata impugnazione daparte della società stessa, fa stato anche nei confronti dei singoli soci insede di presunzione di distribuzione degli utili, non riconoscendo come isoci possano autonomamente contestare nel merito la pretesa avverso lasocietà e che l’eventuale sentenza negativa contro di questa non svolgaalcuna efficacia nei confronti dei soci stessi.2.

Preliminarmente, va rilevato che non risulta adempiuto quantoprescritto nell’ordinanza interlocutoria n. 28750/2025, non rinvenendosiancora una volta la comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] della fissazione diudienza.3.

In conclusione la causa va, per questi motivi, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.MNumero registro generale 21350/2022Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 7859/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, inoltrandola alla Cancelleria per lacomunicazione dell’avviso di udienza al contribuente [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 3 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 21350/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, ViaTerenzio n. 10.– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sedein Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.Numero registro generale 21350/2022Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 7859/2026Data pubblicazione 31/03/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 976/2022depositata in data 25 gennaio 2022.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2025 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso, ma non si è opposto al rinvio per ildifetto di notifica.Udita l’Avvocatura Generale dello Stato, nella persona della dr.ssa1. Con avviso di accertamento n. TFK050300353, notificato iL 14 marzo2019, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Avellinoaccertava, per l’anno d’imposta 2014, ex art. 41 bis del d.P.R. 600/1973,utili extracontabili distribuiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per €116.269,00 e, in ragione della quota di partecipazione del 98% posseduta,imputava al sig. [OSCURATO:PERSONA] il reddito di € 57.809,00, pari al49.72% degli utili.2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorsodinanzi la C.t.p. di Avellino; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 576/2020, rigettava il ricorso delcontribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r.della Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo il rigettodell’appello.5. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 976/2022, depositata in data25 gennaio 2022, rigettava l’appello del contribuente.Numero registro generale 21350/2022Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 7859/2026Data pubblicazione 31/03/20266. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenziadelle Entrate ha resistito con controricorso.7. Con ordinanza interlocutoria n. 8055 del 26/03/2025, la Corte rinviavala causa a nuovo ruolo per la notificazione dell’avviso di udienza alcontribuente [OSCURATO:PERSONA], essendo, nelle more del giudizio, decedutoil Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non risultando alcuna comunicazione.Con ulteriore ordinanza interlocutoria n. 28750/2025, la Corte rinviava lacausa a nuovo ruolo per i medesimi incombenti.La causa è stata trattata nell’udienza pubblica del 3 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Ex art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., dell’art. 2727 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., incombinato disposto con l’art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. ed inrelazione agli artt. 24, commi 1 e 2, 113, comma 1, e 111, commi 1 e 2,della Cost.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui,nella sentenza impugnata, la C.t.r ha statuito che la definitività dell’avvisodi accertamento nei confronti della società, per mancata impugnazione daparte della società stessa, fa stato anche nei confronti dei singoli soci insede di presunzione di distribuzione degli utili, non riconoscendo come isoci possano autonomamente contestare nel merito la pretesa avverso lasocietà e che l’eventuale sentenza negativa contro di questa non svolgaalcuna efficacia nei confronti dei soci stessi.2. Preliminarmente, va rilevato che non risulta adempiuto quantoprescritto nell’ordinanza interlocutoria n. 28750/2025, non rinvenendosiancora una volta la comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] della fissazione diudienza.3. In conclusione la causa va, per questi motivi, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.MNumero registro generale 21350/2022Numero sezionale 140/2026Numero di raccolta generale 7859/2026Data pubblicazione 31/03/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, inoltrandola alla Cancelleria per lacomunicazione dell’avviso di udienza al contribuente [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 3 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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