CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 31967/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta il 15 aprile 2025, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'ordine di carcerazione emesso 11. aprile 2025 per la pena da espiare di un anno, undici mesi e sette giorni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione esecutiva di [OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del combinato disposto degli artt. 416 cod. pen., 656, comma 9, 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], infine, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra su una prospettazione in palese contrasto con le emergenze processuali, richiamate correttamente a pagina 2 del provvedimento impugnato, alla luce delle quali si ribadiva che la «condanna per associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere uno dei reati indicati da tale norma è [...] ostativa [...] a prescindere dalla mancata condanna per il reato fine stesso». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11