CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KB136) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, e il vizio di violazione di legge, in ordine all'aumento di pena per la ritenuta continuazione tra i reati contestati al ricorrente, è manifestamente infondato, poiché la pena è stata determinata dalla Corte di appello solo in relazione al più grave delitto di rapina e omettendo di applicare l'aumento sanzionatorio per i reati satellite; sicché la censura risulta priva di concreto interesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 gennaio 2026.