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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39448/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 maggio 2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

In primo luogo va osservato che, a dispetto di quanto argomentato nel ricorso a proposito della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, queste ultime sono state riconosciute all'imputato, sia pure con giudizio di equivalenza, giudizio imposto dal divieto di prevalenza cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., essendo Bulbo gravato da recidiva reiterata (ed infraquinquennale).

In secondo luogo, quanto al trattamento sanzionatorio in genale, il ricorso è marcatamente generico, trascurando, peraltro la giustificazione resa dai Giudici di appello, anche esorbitante rispetto all'esigenza argomentativa in concreto ricorrente.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 maggio 2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. In primo luogo va osservato che, a dispetto di quanto argomentato nel ricorso a proposito della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, queste ultime sono state riconosciute all'imputato, sia pure con giudizio di equivalenza, giudizio imposto dal divieto di prevalenza cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., essendo Bulbo gravato da recidiva reiterata (ed infraquinquennale). In secondo luogo, quanto al trattamento sanzionatorio in genale, il ricorso è marcatamente generico, trascurando, peraltro la giustificazione resa dai Giudici di appello, anche esorbitante rispetto all'esigenza argomentativa in concreto ricorrente. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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