CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32629/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche - è manifestamento infondato e non consentito in questa sede, in quanto ha prospettato un diverso apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) senza muovere effettive censure di legittimità alla motivazione congrua spesa dalla Corte di merito sia in relazione al valore dei beni che al giudizio di bilanciamento (cfr. pp. 3 s.); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/