CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente • ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., contestando: 1) il giudizio di colpevolezza, per non essere stata la sua condotta funzionale ad impedire l'attività dei pp.uu.; 2) l'eccessività della pena ed il diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, in quanto sostanzialmente reiterativo di quelli d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, nonché propone una ricostruzione alternativa dei fatti non sorretta da congruenti risultanze probatorie e comunque non consentita in questa sede. 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti. Il diniego delle attenuanti generiche può ritenersi adeguatamente assolto anche mediante il richiamo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, come ha fatto la sentenza impugnata. La misura della pena può ritenersi adeguatamente giustificata anche con l'uso di locuzioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", o con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo necessaria una specifica giustificazione solo quando essa sia di gran lunga superiore alla media edittale. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso,