CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e Francesco paolo D'Amico per il reato di tentato furto in abitazione in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, limitandosi i ricorrenti a richiedere una inammissibile rivalutazione delle prove; Considerato che le comuni censure articolate in riferimento alla soglia di punibilità sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del Beninati, è inammissibile in quanto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta formulata nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782) Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]