CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 21697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natqa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2021, la Corte di appello di L'Aquila confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, condannata alla pena di mesi due di arresto. 2. Avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente scrutinio di legittimità perché afferenti al trattamento sanzionatorio benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Occorre rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputata delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione della personalità della medesima, "gravata da una lunga serie di precedenti penali anche specifici". Trattasi di motivazione assolutamente adeguata e congrua a giustificare la decisione assunta, che resiste alle doglianze difensive, con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] (-12.32 DEP>:-.)31.7i;•\T3 [OSCURATO:PERSONA]