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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 40362/2022

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la seguente SENTENZA' sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] .3EMERARO; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], si richiama al ricorso insistendo su tutti i punti evidenziati.

L'avvocata d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], indagato non ricorrente, si rimette alla Corte. [OSCURATO:PERSONA] "

1. Con l'ordinanza del 8 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Novara ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del,Tribunale di Novara il 14 marzo 2022 di rigetto delle istanze rispettivamente proposte dai predetti di revoca del decreto di sequestro preventivo - emesso il 13 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara per il reato ex art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - eseguito anche sui veicoli di proprietà degli appellanti, in quanto suscettibili di confisca obbligatoria ex art. 259„ comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico motivo che pone più questioni.

2.1. Si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al requisito del periculum in mora.

Il Tribunale del riesame non avrebbe correttamente risposto al motivo di appello con cui si chiese - ribadendo la richiesta formulata con l'istanza di revoca - l'applicazione analogica in bonam partem degli effetti dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Novara il 21 febbraio 2022, con cui si annullò il decreto genetico di • sequestro preventivo per la mancanza di motivazione in ordine al fumus e al periculum in mora.

Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente riassunto (cfr. paragrafo 2 dell'ordinanza impugnata) i motivi di appello, ritenendo che essi si riferivano all'applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., all'effetto estensivo dell'ordinanza di annullamento del decreto • genetico nei confronti di tutti i controinteressati, all'erronea valutazione del periculum in mora e alla nullità dell'ordinanza per la mancata iscrizione degli istanti nel registro degli indagati.

2.2. Con l'appello, seppur richiamando l'ordinanza del Tribunale del riesame del 21 novembre 2022, si dedusse l'illegittimità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro sotto un duplice profilo: per l'illegittima integrazione postuma della motivazione e per la motivazione carente ed insufficiente.

L'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., non operante nei confronti dei soggetti non impugnanti, sarebbe stato richiamato .solo quale principio da applicarsi in analogia in bonam partem nei confronti degli istanti che non proposero il riesame, per giustizia sostanziale ed in applicazione del principio di non contraddizione.

2.3. Si eccepì, altresì, che l'integrazione postuma della motivazione sul periculum in mora fosse illegittima perché avrebbe evitato l'annullamento del decreto genetico di sequestro preventivo solo per i soggetti che non avevano presentato istanza di riesame; inoltre, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Novara del 18 marzo 2022 avrebbe ritenuto illegittima l'integrazione della motivazione del decreto genetico, perché non idonea a sanarne i vizi.

Pertanto, poiché gli artt. 324, comma 7„ e 309, comma 9, cod. proc. pen. vietano al Tribunale del Riesame di integrare la motivazione mancante, a fortiori l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto considerare illegittima quella del Giudice per le indagini preliminari di rigetto dell'istanza di revoca che tale integrazione aveva effettuato.

2.4. Inoltre, con l'appello cautelare si dedusse che la motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca sul pericolo di deterioramento dei mezzi sequestrati sarebbe stata assertiva; che si sarebbe riferil:a all'ipotesi di cui all'art. 321, comma 1, e non al comma 2; la motivazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui occorreva anticipare l'effetto ablatorio della confisca.

Il Tribunale del riesame avrebbe risposto solo sulla questione relativa all'art.587 cod. proc. pen., richiamando la sentenza delle Sez.

Un. del 26 giugno 2022 n. 34623 e negando l'effetto estensivo favorevole, in quanto gli interessati ricorrenti, non avendo proposto riesame, non avrebbero potuto ottenere l'annullamento di un provvedimento ormai divenuto definitivo.

Non sarebbe stata invocata l'applicazione diretta dell'art. 587 cod. proc. pen., ma sarebbe stata richiesta una corretta valutazione della posizione degli istanti, evidenziando che, in ragione dell'identità di posizioni con quelle su cui si era già pronunciato, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto applicare la stessa regola giuridica applicata nei confronti degli altri.

2.5. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto verificare se le posizioni degli appellanti fossero omologhe o meno rispetto a coloro che avevano beneficiato dell'annullamento del decreto genetico; questa soluzione non sarebbe neanche in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite che si limiterebbe a negare l'automatismo dell'effetto estensivo.

2.6. Il principio per cui l'effetto estensivo sarebbe precluso in ragione della definitività del provvedimento genetico avverso cui non è stato presentato riesame sarebbe contrario alla giurisprudenza, in quanto non terrebbe conto del vizio originario del provvedimento genetico e l'avrebbe sanato mediante l'illegittima integrazione della motivazione.

2.7. Il principio del giudicato cautelare atterrebbe, infatti, alle questioni dedotte ma non impedirebbe a coloro che non hanno adito il Tribunale del riesame di eccepire per la prima volta i vizi del decreto genetico con l'istanza di revoca.

2.8. Anche la motivazione integrativa concernente il periculum in mora sarebbe inidonea a superare i motivi di appello e sarebbe aprioristica; il riferimento alla possibilità di alienazione dei beni sarebbe apodittico e non generico, in quanto riferito alla totalità dei beni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. I ricorrenti chiedono l'applicazione analogica della regola di diritto seguita dal Tribunale del riesame di Novara che, con l'ordinanza del 21 febbraio 2022, a seguito del riesame proposto da altri istanti, ha dichiarato la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo per mancanza della motivazione sul periculum in mora.

Tale tesi, però, non è corretta, perché le decisioni giudiziarie non sono suscettibili di applicazione analogica e, soprattutto, la parte è decaduta dalla possibilità di eccepire la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo per mancanza della motivazione.

Può anticiparsi che l'eccezione di nullità per la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo genetico non è proponibile con il procedimento di revoca e con l'appello cautelare reale ma solo con il riesame.

1.2. Il decreto di sequestro preventivo, privo della motivazione sul fumus commissi delicti o sul pentulum in mora, è affetto da nullità generale a regime intermedio (cfr. in tal senso, in tema di misure cautelar' personali, Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 01, alla cui motivazione si rimanda per ragioni di sintesi).

Cfr. in tema di misure cautelari personali Sez. 1, n. 2271 del 05/04/1996, Morra, Rv. 204823 - 01, per cui la nullità dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non è assoluta e neanche relativa, ma deve essere qualificata come nullità a regime intermedio, trattandosi di nullità che può essere dichiarata di ufficio, a differenza di quelle relative per le quali l'art. 181 cod. proc. pen. prevede che possano essere dichiarate solo su eccezione di parte.

1.2.1. Secondo un altro orientamento, espresso sempre in tema di misure cautelari personali (Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018, dep. 2019, tirso, Rv. 276482), la nullità per la mancanza di motivazione ex art. 292 cod. proc. pen. ha natura relativa.1.2.2.

Per entrambi gli orientamenti tale nullità non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione ma deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al Tribunale del riesame, restando, altrimenti, preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità.

1.2.3. Quanto alla deducibilità, la nullità non concerne un atto del procedimento «principale», bensì un atto del procedimento incidentale.

Pertanto, il regime giuridico non è quello previsto dall'art. 180 cod. proc. pen., che è costruito per le nullità di ordine generale che concernono il giudizio, ma quello dell'art. 182 cod. proc. pen.

La parte che riceve l'atto viziato per la mancanza di motivazione assiste al compimento della nullità, mediante la notifica o il deposito dell'atto.

Poiché la nullità per la mancanza di motivazione non può essere rilevata prima della emissione del provvedimento genetico, essa deve essere necessariamente rilevata o dedotta immediatamente dopo, quindi dinanzi al Tribunale del riesame avanti al quale il decreto genetico di sequestro preventivo sia impugnato.

Ex art. 182, comma 3, cod. proc. pen., il termine per rilevare o eccepire tale nullità è stabilito a pena di decadenza, con la conseguenza che successivamente l'eccezione non è più proponibile né la nullità può essere rilevata d'ufficio.

1.3. Occorre ora verificare se la nullità per la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo possa essere eccepita, oltre che con il riesame, anche con l'istanza di revoca del sequestro preventivo.

1.3.1. Con la sentenza, n. 46201 del 31/105/2018, E., Rv. 274092, le Sezioni Unite hanno nuovamente ribadito i rapporti tra riesame e revoca del provvedimento genetico di sequestro preventivo.

Le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione.

Le Sezioni Unite hanno, però, distinto l'ambito applicativo dei due istituti affermando che il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura.

La revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare.

Secondo le Sezioni Unite «L'unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del riesame attiene, dunque alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell'art. 99 disp. att. cod. proc. pen., ma non anche ai requisiti sostanziali ... l'unica conseguenza della mancata proposizione del riesame nei termini è la rinuncia ad attivare il controllo d'ufficio del tribunale preposto - che ha potere di annullare il provvedimento, anche per motivi diversi - o alla sollecitazione del controllo formale sull'ordinanza, previsto nel caso delle misure reali dall'espresso richiamo contenuto nell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ma non a tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento».

1.3.2. La verifica dei requisiti formali del decreto genetico, come quella sulla mancanza di motivazione, deve essere effettuata in sede esclusivamente in sede di riesame.

La nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione deve, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame.

Non può, dunque, essere eccepita con l'istanza di revoca.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo deve motivare sulla persistenza del periculum in mora, proprio in risposta all'istanza e ciò anche se il decreto genetico sia privo di motivazione sul punto ma l'eccezione di nullità non sia stata tempestivamente proposta e, quindi, non è più né proponibile né rilevabile d'ufficio.

In tal caso, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari non è integrativa del decreto genetico, ma concretizza la risposta all'istanza di revoca e come tale è impugnabile con l'appello cautelare reale.

1.5. Il Tribunale del riesame, pertanto, nel rigettare l'appello, ha correttamente motivato sulla sussistenza del periculum in mora; non ha, però, integrato la motivazione del decreto genetico, come sostiene il ricorrente: anzi, come risulta dalle pagine 10 e 11 dell'ordinanza impugnata, ha motivato sulla sussistenza del periculum in mora in relazione al provvedimento impugnato, che non era quello genetico, bensì quello di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo.

1.6. La motivazione sull'effetto estensivo dell'appello non è incongrua, perché a tale effetto fa esplicitamente riferimento l'appello (cfr. le pagine 2 e 3), anche se per ribadire la richiesta di applicazione analogica dell'annullamento del decreto genetico di sequestro preventivo da parte del Tribunale del riesame per la mancanza di motivazione.In tal senso, la decisione è corretta, perché non esiste un astratto trattamento paritario, soprattutto quando la parte è incorsa in una decadenza e la nullità non è più rilevabile di ufficio, come nel caso in esame.

1.7. Il riferimento alla preclusione derivante dall'omessa proposizione del riesame è corretto se riferito alla decadenza dalla proposizione dell'eccezione di nullità.

2. La decisione sull'inapplicabilità dell'art. 587 cod. proc. pen., dell'effetto estensivo dell'impugnazione, è corretta.

2.1. La questione relativa all'effetto estensivo dell'impugnazione è manifestamente infondata.

L'art. 587 cod. proc. pen. (in rubrica «Estensione dell'impugnazione»), così dispone: «1.

Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.

3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al Responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena Pecuniaria.

4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali».

2.2. Sul punto, devono essere ricordati i principi espressi dalle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 41 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], de.p. 1996, Ventura, Rv. 203635 - 01, «Nei procedimenti de libertate, che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 cod. proc. pen., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento, ferma restando la possibilità, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento (fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due coindagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, i quali avevano lamentato la loro mancata citazione nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento disposto dalla Cassazione sul ricorso, proposto da altri coindagati nel medesimo reato, avverso provvedimento del tribunale della libertà confermativo dell'ordinanza di proroga della custodia cautelare)».[OSCURATO:PERSONA].

U, n. 34623 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222261 - 01, «Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati all'imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo.

Ne deriva che all'annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l'annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame». [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 19046 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Peroni, Rv. 252529 - 01, «Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell'unitarietà del procedimento, sul rilievo che l'impugnazione autonomamente proposta da uno dei coindagati avverso un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma ne ha comportato un'anticipazione di decisione su uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati avevano coltivato con un diverso ricorso assegnato ad altra Sezione della Corte)».

2.3. Secondo la giurisprudenza, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione agli altri coindiagati degli effetti favorevoli della decisione emessa presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo ed opera soltanto se questi non abbiano proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268633 - 01).

2.4. Orbene, oltre a quanto rilevato dal Tribunale del riesame sull'assenza del procedimento unitario, deve ritenersi che il principio dell'estensione degli effetti dell'impugnazione non comporti la reintegrazione dei soggetti legittimati non impugnanti nel diritto di impugnazione né può sanare la decadenza in cui sia incorsa la parte che non abbia tempestivamente eccepito la nullità relativa o a regime intermedio, a differenza dei soggetti che, invece, hanno esercitato il potere di impugnazione ed evitato la decadenza.Tale principio, anche se con riferimento alla norma in vigore nel precedente codice di procedura penale, è stato espresso da Sez. 2, n. 4785 del 29/11/1983, dep. 1984, Sciomer, Rv. 164359 - 01, secondo cui il principio della estensibilità dei motivi di irnpugnazione non personali ai concorrenti nello stesso reato non impugnanti non comporta la reintegrazione di questi ultimi nel diritto di impugnazione, bensì la estensione nei loro confronti degli effetti favorevoli conseguenti all'accoglimento dei motivi estensibili.

Ne consegue che una nullità relativa, come quella sancita dallo ultimo coi-rima dell'art. 462 cod. proc. pen. non può essere dedotta con il ricorso per cassazione da chi sia dec:aduto dal diritto di eccepirla non potendo quest'ultimo ritenersi legittimato alla impugnazione per il fatto che la detta nullità sia stata dedotta in appello da altro correo, assolto in tale sede di giudizio per insufficienza di prove e quindi nemmeno più ricorrente in cassazione.

3. Infine, l'ultima parte del motivo è inammissibile ex artt. 325, 606, comma 3, cod. proc. pen., perché deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione resa dal Tribunale del riesame sul periculum in mora mentre il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge nelle procedure cautelari reali.

4. Pertanto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA' sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] .3EMERARO; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso uditi i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], si richiama al ricorso insistendo su tutti i punti evidenziati. L'avvocata d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], indagato non ricorrente, si rimette alla Corte. [OSCURATO:PERSONA] " 1. Con l'ordinanza del 8 aprile 2022 il Tribunale del riesame di Novara ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del,Tribunale di Novara il 14 marzo 2022 di rigetto delle istanze rispettivamente proposte dai predetti di revoca del decreto di sequestro preventivo - emesso il 13 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara per il reato ex art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ascritto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - eseguito anche sui veicoli di proprietà degli appellanti, in quanto suscettibili di confisca obbligatoria ex art. 259„ comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico motivo che pone più questioni. 2.1. Si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al requisito del periculum in mora. Il Tribunale del riesame non avrebbe correttamente risposto al motivo di appello con cui si chiese - ribadendo la richiesta formulata con l'istanza di revoca - l'applicazione analogica in bonam partem degli effetti dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Novara il 21 febbraio 2022, con cui si annullò il decreto genetico di • sequestro preventivo per la mancanza di motivazione in ordine al fumus e al periculum in mora. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente riassunto (cfr. paragrafo 2 dell'ordinanza impugnata) i motivi di appello, ritenendo che essi si riferivano all'applicazione dell'art. 587 cod. proc. pen., all'effetto estensivo dell'ordinanza di annullamento del decreto • genetico nei confronti di tutti i controinteressati, all'erronea valutazione del periculum in mora e alla nullità dell'ordinanza per la mancata iscrizione degli istanti nel registro degli indagati. 2.2. Con l'appello, seppur richiamando l'ordinanza del Tribunale del riesame del 21 novembre 2022, si dedusse l'illegittimità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro sotto un duplice profilo: per l'illegittima integrazione postuma della motivazione e per la motivazione carente ed insufficiente. L'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., non operante nei confronti dei soggetti non impugnanti, sarebbe stato richiamato .solo quale principio da applicarsi in analogia in bonam partem nei confronti degli istanti che non proposero il riesame, per giustizia sostanziale ed in applicazione del principio di non contraddizione. 2.3. Si eccepì, altresì, che l'integrazione postuma della motivazione sul periculum in mora fosse illegittima perché avrebbe evitato l'annullamento del decreto genetico di sequestro preventivo solo per i soggetti che non avevano presentato istanza di riesame; inoltre, l'ordinanza del Tribunale del riesame di Novara del 18 marzo 2022 avrebbe ritenuto illegittima l'integrazione della motivazione del decreto genetico, perché non idonea a sanarne i vizi. Pertanto, poiché gli artt. 324, comma 7„ e 309, comma 9, cod. proc. pen. vietano al Tribunale del Riesame di integrare la motivazione mancante, a fortiori l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto considerare illegittima quella del Giudice per le indagini preliminari di rigetto dell'istanza di revoca che tale integrazione aveva effettuato. 2.4. Inoltre, con l'appello cautelare si dedusse che la motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca sul pericolo di deterioramento dei mezzi sequestrati sarebbe stata assertiva; che si sarebbe riferil:a all'ipotesi di cui all'art. 321, comma 1, e non al comma 2; la motivazione avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui occorreva anticipare l'effetto ablatorio della confisca. Il Tribunale del riesame avrebbe risposto solo sulla questione relativa all'art.587 cod. proc. pen., richiamando la sentenza delle Sez. Un. del 26 giugno 2022 n. 34623 e negando l'effetto estensivo favorevole, in quanto gli interessati ricorrenti, non avendo proposto riesame, non avrebbero potuto ottenere l'annullamento di un provvedimento ormai divenuto definitivo. Non sarebbe stata invocata l'applicazione diretta dell'art. 587 cod. proc. pen., ma sarebbe stata richiesta una corretta valutazione della posizione degli istanti, evidenziando che, in ragione dell'identità di posizioni con quelle su cui si era già pronunciato, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto applicare la stessa regola giuridica applicata nei confronti degli altri. 2.5. Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto verificare se le posizioni degli appellanti fossero omologhe o meno rispetto a coloro che avevano beneficiato dell'annullamento del decreto genetico; questa soluzione non sarebbe neanche in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite che si limiterebbe a negare l'automatismo dell'effetto estensivo. 2.6. Il principio per cui l'effetto estensivo sarebbe precluso in ragione della definitività del provvedimento genetico avverso cui non è stato presentato riesame sarebbe contrario alla giurisprudenza, in quanto non terrebbe conto del vizio originario del provvedimento genetico e l'avrebbe sanato mediante l'illegittima integrazione della motivazione. 2.7. Il principio del giudicato cautelare atterrebbe, infatti, alle questioni dedotte ma non impedirebbe a coloro che non hanno adito il Tribunale del riesame di eccepire per la prima volta i vizi del decreto genetico con l'istanza di revoca. 2.8. Anche la motivazione integrativa concernente il periculum in mora sarebbe inidonea a superare i motivi di appello e sarebbe aprioristica; il riferimento alla possibilità di alienazione dei beni sarebbe apodittico e non generico, in quanto riferito alla totalità dei beni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. I ricorrenti chiedono l'applicazione analogica della regola di diritto seguita dal Tribunale del riesame di Novara che, con l'ordinanza del 21 febbraio 2022, a seguito del riesame proposto da altri istanti, ha dichiarato la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo per mancanza della motivazione sul periculum in mora. Tale tesi, però, non è corretta, perché le decisioni giudiziarie non sono suscettibili di applicazione analogica e, soprattutto, la parte è decaduta dalla possibilità di eccepire la nullità del decreto genetico di sequestro preventivo per mancanza della motivazione. Può anticiparsi che l'eccezione di nullità per la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo genetico non è proponibile con il procedimento di revoca e con l'appello cautelare reale ma solo con il riesame. 1.2. Il decreto di sequestro preventivo, privo della motivazione sul fumus commissi delicti o sul pentulum in mora, è affetto da nullità generale a regime intermedio (cfr. in tal senso, in tema di misure cautelar' personali, Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 01, alla cui motivazione si rimanda per ragioni di sintesi). Cfr. in tema di misure cautelari personali Sez. 1, n. 2271 del 05/04/1996, Morra, Rv. 204823 - 01, per cui la nullità dell'ordinanza cautelare prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non è assoluta e neanche relativa, ma deve essere qualificata come nullità a regime intermedio, trattandosi di nullità che può essere dichiarata di ufficio, a differenza di quelle relative per le quali l'art. 181 cod. proc. pen. prevede che possano essere dichiarate solo su eccezione di parte. 1.2.1. Secondo un altro orientamento, espresso sempre in tema di misure cautelari personali (Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018, dep. 2019, tirso, Rv. 276482), la nullità per la mancanza di motivazione ex art. 292 cod. proc. pen. ha natura relativa.1.2.2. Per entrambi gli orientamenti tale nullità non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione ma deve essere eccepita con l'impugnazione dell'ordinanza applicativa dinanzi al Tribunale del riesame, restando, altrimenti, preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità. 1.2.3. Quanto alla deducibilità, la nullità non concerne un atto del procedimento «principale», bensì un atto del procedimento incidentale. Pertanto, il regime giuridico non è quello previsto dall'art. 180 cod. proc. pen., che è costruito per le nullità di ordine generale che concernono il giudizio, ma quello dell'art. 182 cod. proc. pen. La parte che riceve l'atto viziato per la mancanza di motivazione assiste al compimento della nullità, mediante la notifica o il deposito dell'atto. Poiché la nullità per la mancanza di motivazione non può essere rilevata prima della emissione del provvedimento genetico, essa deve essere necessariamente rilevata o dedotta immediatamente dopo, quindi dinanzi al Tribunale del riesame avanti al quale il decreto genetico di sequestro preventivo sia impugnato. Ex art. 182, comma 3, cod. proc. pen., il termine per rilevare o eccepire tale nullità è stabilito a pena di decadenza, con la conseguenza che successivamente l'eccezione non è più proponibile né la nullità può essere rilevata d'ufficio. 1.3. Occorre ora verificare se la nullità per la mancanza di motivazione del decreto di sequestro preventivo possa essere eccepita, oltre che con il riesame, anche con l'istanza di revoca del sequestro preventivo. 1.3.1. Con la sentenza, n. 46201 del 31/105/2018, E., Rv. 274092, le Sezioni Unite hanno nuovamente ribadito i rapporti tra riesame e revoca del provvedimento genetico di sequestro preventivo. Le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione. Le Sezioni Unite hanno, però, distinto l'ambito applicativo dei due istituti affermando che il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura. La revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare. Secondo le Sezioni Unite «L'unica preclusione conseguente alla mancata proposizione del riesame attiene, dunque alla verifica dei soli requisiti formali del provvedimento impositivo della misura, ai sensi dell'art. 99 disp. att. cod. proc. pen., ma non anche ai requisiti sostanziali ... l'unica conseguenza della mancata proposizione del riesame nei termini è la rinuncia ad attivare il controllo d'ufficio del tribunale preposto - che ha potere di annullare il provvedimento, anche per motivi diversi - o alla sollecitazione del controllo formale sull'ordinanza, previsto nel caso delle misure reali dall'espresso richiamo contenuto nell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ma non a tutte le questioni astrattamente deducibili ed inerenti ai presupposti giustificativi del provvedimento». 1.3.2. La verifica dei requisiti formali del decreto genetico, come quella sulla mancanza di motivazione, deve essere effettuata in sede esclusivamente in sede di riesame. La nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione deve, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame. Non può, dunque, essere eccepita con l'istanza di revoca. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo deve motivare sulla persistenza del periculum in mora, proprio in risposta all'istanza e ciò anche se il decreto genetico sia privo di motivazione sul punto ma l'eccezione di nullità non sia stata tempestivamente proposta e, quindi, non è più né proponibile né rilevabile d'ufficio. In tal caso, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari non è integrativa del decreto genetico, ma concretizza la risposta all'istanza di revoca e come tale è impugnabile con l'appello cautelare reale. 1.5. Il Tribunale del riesame, pertanto, nel rigettare l'appello, ha correttamente motivato sulla sussistenza del periculum in mora; non ha, però, integrato la motivazione del decreto genetico, come sostiene il ricorrente: anzi, come risulta dalle pagine 10 e 11 dell'ordinanza impugnata, ha motivato sulla sussistenza del periculum in mora in relazione al provvedimento impugnato, che non era quello genetico, bensì quello di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo. 1.6. La motivazione sull'effetto estensivo dell'appello non è incongrua, perché a tale effetto fa esplicitamente riferimento l'appello (cfr. le pagine 2 e 3), anche se per ribadire la richiesta di applicazione analogica dell'annullamento del decreto genetico di sequestro preventivo da parte del Tribunale del riesame per la mancanza di motivazione.In tal senso, la decisione è corretta, perché non esiste un astratto trattamento paritario, soprattutto quando la parte è incorsa in una decadenza e la nullità non è più rilevabile di ufficio, come nel caso in esame. 1.7. Il riferimento alla preclusione derivante dall'omessa proposizione del riesame è corretto se riferito alla decadenza dalla proposizione dell'eccezione di nullità. 2. La decisione sull'inapplicabilità dell'art. 587 cod. proc. pen., dell'effetto estensivo dell'impugnazione, è corretta. 2.1. La questione relativa all'effetto estensivo dell'impugnazione è manifestamente infondata. L'art. 587 cod. proc. pen. (in rubrica «Estensione dell'impugnazione»), così dispone: «1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. 2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali. 3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al Responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena Pecuniaria. 4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali». 2.2. Sul punto, devono essere ricordati i principi espressi dalle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 41 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], de.p. 1996, Ventura, Rv. 203635 - 01, «Nei procedimenti de libertate, che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 cod. proc. pen., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento, ferma restando la possibilità, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento (fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due coindagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, i quali avevano lamentato la loro mancata citazione nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento disposto dalla Cassazione sul ricorso, proposto da altri coindagati nel medesimo reato, avverso provvedimento del tribunale della libertà confermativo dell'ordinanza di proroga della custodia cautelare)».[OSCURATO:PERSONA]. U, n. 34623 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222261 - 01, «Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati all'imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. Ne deriva che all'annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l'annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame». [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 19046 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Peroni, Rv. 252529 - 01, «Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell'unitarietà del procedimento, sul rilievo che l'impugnazione autonomamente proposta da uno dei coindagati avverso un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma ne ha comportato un'anticipazione di decisione su uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati avevano coltivato con un diverso ricorso assegnato ad altra Sezione della Corte)». 2.3. Secondo la giurisprudenza, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione agli altri coindiagati degli effetti favorevoli della decisione emessa presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo ed opera soltanto se questi non abbiano proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268633 - 01). 2.4. Orbene, oltre a quanto rilevato dal Tribunale del riesame sull'assenza del procedimento unitario, deve ritenersi che il principio dell'estensione degli effetti dell'impugnazione non comporti la reintegrazione dei soggetti legittimati non impugnanti nel diritto di impugnazione né può sanare la decadenza in cui sia incorsa la parte che non abbia tempestivamente eccepito la nullità relativa o a regime intermedio, a differenza dei soggetti che, invece, hanno esercitato il potere di impugnazione ed evitato la decadenza.Tale principio, anche se con riferimento alla norma in vigore nel precedente codice di procedura penale, è stato espresso da Sez. 2, n. 4785 del 29/11/1983, dep. 1984, Sciomer, Rv. 164359 - 01, secondo cui il principio della estensibilità dei motivi di irnpugnazione non personali ai concorrenti nello stesso reato non impugnanti non comporta la reintegrazione di questi ultimi nel diritto di impugnazione, bensì la estensione nei loro confronti degli effetti favorevoli conseguenti all'accoglimento dei motivi estensibili. Ne consegue che una nullità relativa, come quella sancita dallo ultimo coi-rima dell'art. 462 cod. proc. pen. non può essere dedotta con il ricorso per cassazione da chi sia dec:aduto dal diritto di eccepirla non potendo quest'ultimo ritenersi legittimato alla impugnazione per il fatto che la detta nullità sia stata dedotta in appello da altro correo, assolto in tale sede di giudizio per insufficienza di prove e quindi nemmeno più ricorrente in cassazione. 3. Infine, l'ultima parte del motivo è inammissibile ex artt. 325, 606, comma 3, cod. proc. pen., perché deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione resa dal Tribunale del riesame sul periculum in mora mentre il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge nelle procedure cautelari reali. 4. Pertanto,
Decreto Cassazione n. 40362/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris