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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35006/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 101-8780/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, confermava il giudizio di responsabilità in relazione ai reati di estorsione e violenza privata contestati in continuazione all'imputato.

2. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore abilitato, deducendo tre motivi di impugnazione:

2.1. il primo motivo di natura formale (corretta continuativa sottoscrizione delle pagine della sentenza di primo grado) non è stato proposto innanzi alla Corte di merito e dunque è stato proposto in violazione della catena devolutiva di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., lo stesso difetta peraltro di ogni necessaria allegazione, è pertanto inammissibile.

2.2. il secondo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione nel qualificare la condotta in fatto contestata (art. 606, co. 1 lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in luogo di quello di estorsione ritenuto in sentenza, è manifestamente infondato in diritto.

La difesa ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice della revisione nel merito: queste, pertanto, devono considerarsi non specifiche.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021 Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Nella fattispecie, il giudice di appello, con gli argomenti evidenziati in motivazione, ha già esposto come i fatti estorsivi non potessero essere qualificati in termini di ragion fattasi, stante la consapevolezza in capo all'imputato del difetto di reali ragioni di credito nei confronti dell'ascendente collaterale del suo "preteso" obbligato, il che la Corte deduce dalla puntuale analisi di una pluralità di elementi storici diffusamente riportati in parte motiva dell'impugnata sentenza.

Sul distinguo "psicologico" tra le due fattispecie si richiama l'ampia motivazione della sentenza resa a Sez.

U. (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-02), che il ricorrente richiama solo in parte, ove si sottolinea innanzitutto che la pretesa di esercitare un diritto proprio debba essere ragionevole ed apprezzabile e non meramente immaginaria; in motivazione si evidenzia altresì espressamente che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di ragion fattasi nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un "terzo" estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter par-tes, dal quale scaturisce la pretesa concretamente azionabile, per costringere il debitore ad adempiere (nel solco di una giurisprudenza ben consolidata: Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, 101-8780/2023 Rv. 272017), poiché, essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio).

La pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere dunque in modo esatto all'oggetto della tutela concretamente apprestata dall'ordinamento giuridico, e non risultare in alcun modo più ampia (essendo peculiarità di tale fattispecie la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato); la pretesa vantata dal soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone deve essere non del tutto arbitraria, ovvero sfornita di una possibile base legale, ma deve potenzialmente costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente apprezzabili possibilità di successo; configura pertanto estorsione, e non ragion fattasi la condotta con cui l'agente eserciti la pretesa con violenza o minaccia in danno di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, per costringere quest'ultimo o perfino il debitore ad adempiere (Sez.

U.Filardo, cit. in motivazione).

2.3. Quanto al difetto di querela (revocata) per il delitto di violenza privata il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA], rilevata la sopravvenuta causa di improcedibilità, dichiara estinto il reato ed elimina la relativa pena.

3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va dichiarato nel resto inammissibile.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B perché estinto per rimessione di querela e ridetermina la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 101-8780/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, confermava il giudizio di responsabilità in relazione ai reati di estorsione e violenza privata contestati in continuazione all'imputato. 2. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore abilitato, deducendo tre motivi di impugnazione: 2.1. il primo motivo di natura formale (corretta continuativa sottoscrizione delle pagine della sentenza di primo grado) non è stato proposto innanzi alla Corte di merito e dunque è stato proposto in violazione della catena devolutiva di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., lo stesso difetta peraltro di ogni necessaria allegazione, è pertanto inammissibile. 2.2. il secondo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione nel qualificare la condotta in fatto contestata (art. 606, co. 1 lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in luogo di quello di estorsione ritenuto in sentenza, è manifestamente infondato in diritto. La difesa ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice della revisione nel merito: queste, pertanto, devono considerarsi non specifiche. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021 Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Nella fattispecie, il giudice di appello, con gli argomenti evidenziati in motivazione, ha già esposto come i fatti estorsivi non potessero essere qualificati in termini di ragion fattasi, stante la consapevolezza in capo all'imputato del difetto di reali ragioni di credito nei confronti dell'ascendente collaterale del suo "preteso" obbligato, il che la Corte deduce dalla puntuale analisi di una pluralità di elementi storici diffusamente riportati in parte motiva dell'impugnata sentenza. Sul distinguo "psicologico" tra le due fattispecie si richiama l'ampia motivazione della sentenza resa a Sez. U. (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-02), che il ricorrente richiama solo in parte, ove si sottolinea innanzitutto che la pretesa di esercitare un diritto proprio debba essere ragionevole ed apprezzabile e non meramente immaginaria; in motivazione si evidenzia altresì espressamente che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di ragion fattasi nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un "terzo" estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter par-tes, dal quale scaturisce la pretesa concretamente azionabile, per costringere il debitore ad adempiere (nel solco di una giurisprudenza ben consolidata: Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, 101-8780/2023 Rv. 272017), poiché, essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). La pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere dunque in modo esatto all'oggetto della tutela concretamente apprestata dall'ordinamento giuridico, e non risultare in alcun modo più ampia (essendo peculiarità di tale fattispecie la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato); la pretesa vantata dal soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone deve essere non del tutto arbitraria, ovvero sfornita di una possibile base legale, ma deve potenzialmente costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente apprezzabili possibilità di successo; configura pertanto estorsione, e non ragion fattasi la condotta con cui l'agente eserciti la pretesa con violenza o minaccia in danno di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, per costringere quest'ultimo o perfino il debitore ad adempiere (Sez. U.Filardo, cit. in motivazione). 2.3. Quanto al difetto di querela (revocata) per il delitto di violenza privata il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA], rilevata la sopravvenuta causa di improcedibilità, dichiara estinto il reato ed elimina la relativa pena. 3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va dichiarato nel resto inammissibile. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B perché estinto per rimessione di querela e ridetermina la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
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