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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 26467/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26652/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimata- sul ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) com e da procura in atti -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dela Lombardia, sez. di MILANO n.2196/2016 depositata i l 13/04/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 2196/2016 dep. 13.4.2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito solo [OSCURATO:PERSONA] spa) di avviso di accertamento Ires anno 2007 per mancato riconoscimento di costi sostenuti per operazioni commerciali con Paesi a fiscalità privilegiata, riuniti gli appelli proposti da entrambe le parti, ha accolto l’appello della società contribuente e respinto quello dell’Ufficio.

Con l’indicato avviso erano stati ripresi costi, spese e altri componenti negativi di reddito e determinato un maggior reddito imponibile (in €. 1.952.621,38), oltre interessi e sanzioni. ritenuti dall’Agenzia non deducibili, in quanto riferiti ad operazioni con soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] privilegiati (inseriti nella cd black list in base al DM 22.1.2002, ex art. 110 commi 11 e 12 Tuir).

Non avendo l’Agenzia ritenuto esaustive le risposte e la documentazione prodotta al fine di dimostrare che lo svolgimento da parte delle imprese estere di attività commerciale ovvero alternativamente che le operazioni poste in essere rispondessero a un effettivo interesse economico e avessero avuto concreta esecuzione, ha determinato un maggiore imponibile, con maggiore imposta Irap, oltre interessi e sanzioni.

La CTP di Milano, su ricorso della società, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il maggior reddito imponibile (in €. 1.387.210,23).

Avverso la indicata sentenza proponevano appello entrambe le parti e la CTR, riuniti gli appelli, ha accertato che la società svolge attività di spedizioniere internazionale, nei settori di spedizione mare, aereo e movimentazione container, organizza il trasporto merci e fornisce operazioni accessorie assumendo i diritti e gli obblighi del vettore, adempiendo agli incarichi ricevuti dai clienti sia con mezzi propri sia ricorrendo ad altri vettori, rilevando altresì come la scelta del trasportatore residente all’estero, nella fattispecie in paesi inclusi nella cd. black list, è connotata da intrinseca giustificazione commerciale ed economica, in quanto la scelta del fornitore estero è necessitata dalle esigenze del cliente che intende operare in quel paese.

Pertanto, tenuto conto dei costi sostenuti per trasportatori residenti nei Paesi cd black list nell’esercizio 2007, corrispondenti circa al 16% del totale dei costi di trasporto sostenuti nel complesso dalla società (come emerge dal Mod. unico 2009) e ravvisata l’effettiva sussistenza dell’interesse economico nel riaddebito alle società clienti dei costi sostenuti per fornitori esteri – in base a documentazione, non specificamente contestata in giudizio dall’Ufficio, che collega per ogni operazione la fattura attiva e quella passiva- ritenuta “implicita la sussistenza di un interesse economico effettivo inerente alle operazioni in contestazione, la cui concreta esecuzione non risulta, peraltro, neanche mai contestata dall’Amministrazione finanziaria” ha accolto l’appello di Geodis e respinto quello dell’Agenzia delle entrate.

Ricorre per la cassazione della indicata sentenza con due motivi l’Agenzia delle entrate; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa e propone ricorso incidentale affidato a sei motivi; deposita successiva istanza.

Considerato che:

1. Col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 115, 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. degli artt. 10 e 11 TUIR e 40 bis d.P.R. 600/73, artt. 5, 11, 11bis e 25 d.lgs. 446/1997, DM 23.1.2022 ex art. 360 n. 3 c.p.c.. ritiene l’Agenzia che ai fini della legittima deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Paesi extra UE aventi regimi fiscali privilegiati è necessario, ex art. 110 co. 11 TUIR, che il contribuente fornisca la prova per ciascuna operazione che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

La CTR ha erroneamente ritenuto sussistere gli indicati requisiti, non considerando l’autonoma rilevanza fra concreta esecuzione dell’operazione ed effettivo interesse economico, senza considerare che l’Amministrazione può riscontrare in concreto l’effettiva sussistenza dell’interesse economico assunto in via presuntiva.

2. Col secondo motivo del ricorso principale si ded uce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., risultando un palese deficit motivazione laddove la CTR ha ritenuto illegittimo il recupero in relazione al tipo di attività svolta dalla società, dando rilievo alla portata ridotta delle operazioni contestate rispetto al volume d’affari complessivo della contribuente.

3. Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., omesso esame del terzo motivo di appello col quale la CTP aveva rigettato il motivo del ricorso per non avere prodotto idonea documentazione a dimostrazione che i trasporti con la committente Fisia impianti fossero stati effettuati anche nell’anno accertato;

2. Omesso esame motivo di appello sulla documentazione attestante le operazioni commerciali con fornitori di Panama ed Emirati arabi Uniti espunti dalla black list nel 2015 senza tener conto della clausola di non discriminazione contenuta nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni;

3. E 4: Omessa pronuncia sulla eliminazione dalla lista dei paesi a fiscalità privilegiata con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (DM 27 aprile 2015) Rilevato che: con istanza del 6 aprile 2023 la [OSCURATO:PERSONA] spa con socio unico in qualità di società consolidata controricorrente e ricorrente incidentale al fine di valutare la convenienza della definizione della controversia, ha chiesto di disporre la sospensione del processo ex art. 1 comma 197,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26652/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimata- sul ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) com e da procura in atti -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dela Lombardia, sez. di MILANO n.2196/2016 depositata i l 13/04/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 2196/2016 dep. 13.4.2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito solo [OSCURATO:PERSONA] spa) di avviso di accertamento Ires anno 2007 per mancato riconoscimento di costi sostenuti per operazioni commerciali con Paesi a fiscalità privilegiata, riuniti gli appelli proposti da entrambe le parti, ha accolto l’appello della società contribuente e respinto quello dell’Ufficio. Con l’indicato avviso erano stati ripresi costi, spese e altri componenti negativi di reddito e determinato un maggior reddito imponibile (in €. 1.952.621,38), oltre interessi e sanzioni. ritenuti dall’Agenzia non deducibili, in quanto riferiti ad operazioni con soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] privilegiati (inseriti nella cd black list in base al DM 22.1.2002, ex art. 110 commi 11 e 12 Tuir). Non avendo l’Agenzia ritenuto esaustive le risposte e la documentazione prodotta al fine di dimostrare che lo svolgimento da parte delle imprese estere di attività commerciale ovvero alternativamente che le operazioni poste in essere rispondessero a un effettivo interesse economico e avessero avuto concreta esecuzione, ha determinato un maggiore imponibile, con maggiore imposta Irap, oltre interessi e sanzioni. La CTP di Milano, su ricorso della società, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il maggior reddito imponibile (in €. 1.387.210,23). Avverso la indicata sentenza proponevano appello entrambe le parti e la CTR, riuniti gli appelli, ha accertato che la società svolge attività di spedizioniere internazionale, nei settori di spedizione mare, aereo e movimentazione container, organizza il trasporto merci e fornisce operazioni accessorie assumendo i diritti e gli obblighi del vettore, adempiendo agli incarichi ricevuti dai clienti sia con mezzi propri sia ricorrendo ad altri vettori, rilevando altresì come la scelta del trasportatore residente all’estero, nella fattispecie in paesi inclusi nella cd. black list, è connotata da intrinseca giustificazione commerciale ed economica, in quanto la scelta del fornitore estero è necessitata dalle esigenze del cliente che intende operare in quel paese. Pertanto, tenuto conto dei costi sostenuti per trasportatori residenti nei Paesi cd black list nell’esercizio 2007, corrispondenti circa al 16% del totale dei costi di trasporto sostenuti nel complesso dalla società (come emerge dal Mod. unico 2009) e ravvisata l’effettiva sussistenza dell’interesse economico nel riaddebito alle società clienti dei costi sostenuti per fornitori esteri – in base a documentazione, non specificamente contestata in giudizio dall’Ufficio, che collega per ogni operazione la fattura attiva e quella passiva- ritenuta “implicita la sussistenza di un interesse economico effettivo inerente alle operazioni in contestazione, la cui concreta esecuzione non risulta, peraltro, neanche mai contestata dall’Amministrazione finanziaria” ha accolto l’appello di Geodis e respinto quello dell’Agenzia delle entrate. Ricorre per la cassazione della indicata sentenza con due motivi l’Agenzia delle entrate; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa e propone ricorso incidentale affidato a sei motivi; deposita successiva istanza. Considerato che: 1. Col primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 115, 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. degli artt. 10 e 11 TUIR e 40 bis d.P.R. 600/73, artt. 5, 11, 11bis e 25 d.lgs. 446/1997, DM 23.1.2022 ex art. 360 n. 3 c.p.c.. ritiene l’Agenzia che ai fini della legittima deduzione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Paesi extra UE aventi regimi fiscali privilegiati è necessario, ex art. 110 co. 11 TUIR, che il contribuente fornisca la prova per ciascuna operazione che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. La CTR ha erroneamente ritenuto sussistere gli indicati requisiti, non considerando l’autonoma rilevanza fra concreta esecuzione dell’operazione ed effettivo interesse economico, senza considerare che l’Amministrazione può riscontrare in concreto l’effettiva sussistenza dell’interesse economico assunto in via presuntiva. 2. Col secondo motivo del ricorso principale si ded uce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., risultando un palese deficit motivazione laddove la CTR ha ritenuto illegittimo il recupero in relazione al tipo di attività svolta dalla società, dando rilievo alla portata ridotta delle operazioni contestate rispetto al volume d’affari complessivo della contribuente. 3. Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., omesso esame del terzo motivo di appello col quale la CTP aveva rigettato il motivo del ricorso per non avere prodotto idonea documentazione a dimostrazione che i trasporti con la committente Fisia impianti fossero stati effettuati anche nell’anno accertato; 2. Omesso esame motivo di appello sulla documentazione attestante le operazioni commerciali con fornitori di Panama ed Emirati arabi Uniti espunti dalla black list nel 2015 senza tener conto della clausola di non discriminazione contenuta nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni; 3. E 4: Omessa pronuncia sulla eliminazione dalla lista dei paesi a fiscalità privilegiata con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (DM 27 aprile 2015) Rilevato che: con istanza del 6 aprile 2023 la [OSCURATO:PERSONA] spa con socio unico in qualità di società consolidata controricorrente e ricorrente incidentale al fine di valutare la convenienza della definizione della controversia, ha chiesto di disporre la sospensione del processo ex art. 1 comma 197,
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