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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28624/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1962 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1963 avverso la sentenza del/4/09/2020 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deposita conclusioni e note spese; udito, per gli imputati, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Messina, in data 12 luglio 2019, per tentata truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera ed appropriazione indebita, anch'essa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera, reati commessi dagli imputati in concorso tra loro e in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Nella specie, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile di una agenzia immobiliare, dopo aver raccolto una proposta di acquisto di un immobile per 160.000 euro, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in data 12 marzo 2012, rappresentava ai venditori Cosimo e [OSCURATO:PERSONA], quale unica offerta concreta, quella di [OSCURATO:PERSONA], sua convivente more uxorio, per un importo, inferiore, di 140.000 euro, inducendoli a stipulare con quest'ultima.

Quindi, faceva sottoscrivere a [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Filippo), che sapeva fortemente interessato all'acquisto, un'offerta di 200.000 euro, rappresentandogli tale somma come il prezzo richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] per la cessione del contratto preliminare.

In tal modo gli imputati tentavano di procurarsi un ingiusto profitto pari a 60.000 euro (che rappresenta la differenza tra quanto avrebbe dovuto pagare [OSCURATO:PERSONA] e il valore della cessione del contratto preliminare), evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per la mancata prestazione del consenso alla cessione del preliminare da parte dei venditori.

Gli imputati inoltre si appropriavano della somma di 20.000 euro, portando all'incasso l'assegno emesso da Vincenzo Isi3ja in favore di [OSCURATO:PERSONA], a garanzia della serietà dell'offerta di 200.000 euro per la cessione, come detto mai perfezionata, del contratto preliminare. [OSCURATO:PERSONA] era condannato infine per calunnia (art. 368 cod. pen.) perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sporgendo querela ai Carabinieri, incolpava i due [OSCURATO:PERSONA], il notaio e le parti venditrici di truffa commessa ai danni propri e della propria convivente, ed incolpava i soli [OSCURATO:PERSONA] dei reati di minaccia e di tentata estorsione.

2. Contro la sentenza di appello presentano ricorso gli imputati, articolandolo in nove motivi.

2.1. Il primo motivo censura travisamento del fatto e della prova, nonché vizio di motivazione.

Quanto alla truffa, la sentenza di secondo grado ignorerebbe i dati documentali sotto due profili: 1) fonda il suo iter logico sulla circostanza che dopo l'offerta di acquisto dell'immobile la [OSCURATO:PERSONA] abbia avanzato un'offerta per un prezzo più alto, laddove l'[OSCURATO:PERSONA] aveva invece avanzato un'offerta a un prezzo più basso un anno prima dei fatti per cui si è proceduto, il che dimostrerebbe come le offerte fossero state portate a conoscenza dei venditori e rifiutate, e come le trattative fossero state abbandonate da oltre un anno; 2) basa il suo ragionamento sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di comunicare ai venditori che vi era stata una proposta di acquisto per 160.000 euro, mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva già formalizzato la sua intesa di acquisto con i venditori prima che [OSCURATO:PERSONA] avanzasse la sua proposta.

In altri termini, la proposta di acquisto della [OSCURATO:PERSONA] era formalizzata e contestualmente accettata dalla proprietà in data 9 marzo 2012, mentre l'offerta di [OSCURATO:PERSONA] per 160.000 euro fu avanzata soltanto in data 12 marzo 2012.

Quanto all'appropriazione indebita, la sentenza di appello fa discendere la configurabilità dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse portato all'incasso l'assegno di 20.000 di cui aveva la disponibilità soltanto ai fini di garanzia, non emergendo da alcun atto che tale somma dovesse essere invece considerata una caparra confirmatoria.

Per contro, nel corpo dell'atto si affermava espressamente che l'importo in questione veniva versato a mani dell'agenzia immobiliare «a titolo di deposito fiduciario» con l'incarico di consegnare tali somme al destinatario nel momento in cui il proponente avesse ricevuto comunicazione dell'accettazione della presente proposta di acquisto, ma si precisava pure che, in tal caso, la somma da deposito fiduciario sarebbe diventata caparra confirmatoria.

L'accettazione era stata comunicata a mezzo telegramma al proponente ancor prima della consegna e dell'incasso dell'assegno.

Che si trattasse di caparra confirnnatoria era d'altronde riconosciuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale, con atto di citazione a firma del proprio legale, comunic:ava, a fronte dell'inadempimento dei promittenti venditori, la volontà di recedere dal contratto preliminare di cessione «chiedendo la restituzione della somma di 40.000 euro, pari al doppio della caparra confirmatoria di 20.000 euro, già versata».

Analoghi richiami alla caparra confirmatoria erano infine contenuti nella comparsa di costituzione e risposta della controparte.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano omessa motivazione in ordine agli elementi di prova contraria emersi in giudizio e specificamente dedotti con l'atto d'appello, nonché sugli elementi di prova e sui temi introdotti dalla difesa.

Le sentenze di merito non avrebbero cioè motivato su prove decisive, quali: il già richiamato documento afferente alla proposta di acquisto del 9 marzo 2012 e la documentazione sulla movimentazione bancaria afferente il contestuale incasso da parte dei venditori della caparra confirmatoria; la comparsa di costituzione e risposta del 29 marzo 2013; la corrispondenza tra le parti; l'atto di citazione del 18 dicembre 2012; la cessione di preliminare del 7 maggio 2012.

Nella sentenza impugnata, inoltre, non si dà atto della documentazione che proverebbe come [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto cura di convocare le parti presso altro notaio il pomeriggio dello stesso giorno 29 giugno 2012, circostanza rilevante quanto meno ai fini della valutazione sulla credibilità della persona offesa.

Non si dà atto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse versato la caparra confirmatoria e cospicui acconti, avviato una pratica di mutuo per l'acquisto, di:sposto una perizia sull'immobile, convocato i venditori per la stipula davanti al notaio, elementi dai quali si desume la reale volontà di procedere all'acquisto dell'immobile.

Nemmeno si dà atto delle dichiarazioni delle parti venclitrici e del notaio di fronte al quale si sarebbe dovuta stipulare la cessione del preliminare e dalle quali si evince come soltanto due giorni prima dell'incontro veniva richiesta una serie di adempimenti e documenti ai fini della stipula stessa, né delle dichiarazioni di testi della difesa che avrebbero consentito di accertare come soltanto dopo la Formalizzazione e la conclusione dell'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato rammarico per aver perso una opportunità di acquisto ed avesse invocato la formalizzazione della proposta al rialzo sul prezzo già negoziato dalla [OSCURATO:PERSONA].

In genere, i ricorrenti lamentano un'erronea e fuorviante ricostruzione della cronologia degli accadimenti, dal cui reale svolgimento si sarebbe dovuto invece evincere che gli [OSCURATO:PERSONA] avevano precostituito il fallimento della trattativa per la cessione del preliminare con [OSCURATO:PERSONA], essendosi nel frattempo accordati con i venditori per l'acquisto diretto dell'immobile.

La sottovalutazione di tutti questi elementi avrebbe condotto ad una ricostruzione errata dei fatti e comportato una violazione della presunzione di non colpevolezza degli imputati.

2.3. Nel terzo motivo è lamentata l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio di motivazione sul tema della credibilità della persona offesa, nonostante sia [OSCURATO:PERSONA] sia le parti venditrici fossero portatori di un rilevante interesse economico che avrebbero potuto consolidare soltanto ove fosse stata ritenuta veritiera la versione di fatti da loro rassegnata.

Al contrario di quanto affermato nella sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], d'altra parte, avrebbe sempre saputo della cessione.

Avendo avuto conoscenza già nell'aprile 2012 perfino dell'importo per il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato il compromesso e sapendo quanto questa avrebbe realizzato per effetto della cessione del compromesso, ciò nondimeno aveva formalmente convocato le parti davanti al notaio per la cessione del medesimo.

Evidentemente con l'accordo dei [OSCURATO:PERSONA] con i quali aveva dunque concordato un piano comune.

2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della mancata riapertura dibattimentale per ammettere l'acquisizione, quale prova documentale, del cd-rom contenente la registrazione tra le parti, denegata dal giudice di appello sulla base della non decisività della prova, laddove invece, essendo stata richiesta l'acquisizione della prova già in primo grado, si sarebbe dovuto decidere sulla base dei normali criteri.Nulla poi si dice nella sentenza di appello riguardo all'omesso ascolto del teste [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'intervenuta rinuncia alla prova da parte del PM che lo aveva inizialmente indicato in lista, nonostante l'opposizione della controparte.

2.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza per violazione ed errata interpretazione dell'art. 640 cod. pen.

Erroneamente la sentenza assume che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse gFà formalizzato una proposta di acquisto dell'immobile per la somma di 160.000 euro allorquando la [OSCURATO:PERSONA] fece la sua per il prezzo, inferiore, di

140.000. Per contro, come già evidenziato, quando le parti venditrici si risolsero a cedere l'immobile, l'unica proposta era quella di [OSCURATO:PERSONA]; era inoltre trascorso già un anno dall'ultima manifestazione di interesse per l'immobile da parte degli [OSCURATO:PERSONA], i quali si erano spinti sino ad una cifra di 90.000 euro.

Ancora, la presunta artificiosità delle operazioni di transazione immobiliare non avrebbe comportato una variazione del prezzo di vendita, avendo la pare alienante concluso la vendita a favore degli [OSCURATO:PERSONA] al medesimo importo originariamente concordato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acquistato l'immobile ad un prezzo inferiore a quello rivelatosi essere di mercato.

Nessun elemento avrebbe inoltre alterato il processo volitivo del promissario acquirente, posto che l'[OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole dell'identità dei venditori, del prezzo al quale stava rilevando l'affare, da esso ritenuto comunque congruo, il maggior guadagno che avrebbe conseguito [OSCURATO:PERSONA] rientrando comunque nella normale dinamica di contrattazione degli affari.

D'altronde, non soltanto [OSCURATO:PERSONA] si era comunque determinato alla stipula della cessione del compromesso ma, anche nel procedimento civile da lui instaurato, convocò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non già per ottenere l'annullamento del preliminare, bensì per lamentare l'inadempimento dei promettenti venditori, richiedendo il doppio della caparra confirmatoria versata. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, era realmente intenzionata all'acquisto come dimostrato dagli elementi in precedenza citati (versamento caparra ed acconti, perizia immobile ecc.), il che escluderebbe la sussistenza del dolo in capo alla stessa.

2.6. Con il sesto motivo di ricorso si censura violazione ed erronea interpretazione dell'art. 646 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'appropriazione indebita e al concorso di reati.

Secondo i ricorrenti, al limite, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indotto a consegnare 20.000 euro mediante artifizi, sicché dovrebbe configurarsi truffa con preferenza sull'appropriazione indebita, la somma in questione essendo peraltro compresa all'interno dei 60.000 euro che - secondo l'impostazione accusatoria - gli imputati si prefissavano di lucrare.

Inoltre, è errato affermare che la somma in questione dovesse essere meramente detenuta a titolo di garanzia e che pertanto non potesse essere incassata.

Tale somma, per le ragioni già esposte, era stata invece versata a titolo di caparra confirmatoria la cui mancata restituzione, secondo la giurisprudenza di legittimità, non configurai appropriazione indebita bensì mero inadempimento contrattuale (Cass. 14/11/2017 n. 54521 e Ci3SS. 16/11/2017/ n. 54945).

2.7. Il settimo motivo censura violazione ed errata interpretazione dell'art.368 cod. pen., configurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per aver incolpato, oltre agli [OSCURATO:PERSONA], le parti venditrici ed anche il notaio: tutti responsabili, a suo dire, di aver concordato il mancato perfezionamento del contratto definitivo.

In realtà, con la denuncia, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a riportare la cronistoria dei fatti, allegando le relative prove documentali, né il delitto di calunnia ammette il dolo nella forma eventuale, il dato testuale dell'art. 368 cod. pen. richiedendo espressamente che l'agente sia consapevole dell'innocenza dell'incolpato.

2.8. L'ottavo motivo censura violazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché omessa motivazione con riferimento alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiedendo, in via gradata, la rimodulazione della pena.

Quanto alla particolare tenuità del fatto, i ricorrenti argomentano a partire dall'occasionalità della condotta, dal basso grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, i ricorren1:i non essendo mai stati interessati in passato da simili vicende e [OSCURATO:PERSONA] rivestendo oltretutto il ruolo di dirigente medico presso un'azienda ospedaliera pubblica.

Peraltro, aggiungono, il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. è stato dal giudice di appello fondato anche sulle false accuse mosse dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle persone a vario 1:itolo coinvolte nella vicenda, così pregiudicando la posizione della coimputata, cui le sentenze di merito hanno ascritto un ruolo più marginale.

La pena applicata, precludendo oltretutto l'accesso alla sospensione condizionale, risulterebbe comunque non proporzionata alla gravità del fatto.

Ciò sarebbe vieppiù vero in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per la quale in sede di appello era stata inutilmente chiesta l'attenuante del contributo di minima importanza (art. 114 cod. pen.).

I ricorrenti chiedono comunque che questo giudice provveda a ridurre la pena «anche alla luce della applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.» D che, in subordine, rinviino a tal fine alla Corte di Appello.

2.9. Infine, l'ultimo motivo rileva l'intervenuta prescrizione dei reati, che devono intendersi realizzati: il tentativo di truffa, al più tardi alla data di sottoscrizione tra le parti della cessione del preliminare, e cioè il 7 maggio 2012; l'appropriazione indebita, alla data dell'incasso dell'assegno di 20.000, avvenuta il 9 giugno 2012; la calunnia a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], alla data della presentazione della denuncia, il 16 febbraio 2013.

Per tutti e tre questi reati il termine massimo di prescrizione era già decorso alla data della celebrazione della discussione in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che saranno di seguito illustrate, seguendo un ordine diverso da quello impresso nei motivi dai ricorrenti e relativo, piuttosto, alle diverse ipotesi di reato contestate.

2.1. Muovendo dall'imputazione per la tentata truffa (art. 640 cod. pen.; art.56 cod. pen.), i ricorrenti fanno derivare un lamentato travisamento della prova dalla circostanza - che assumono dimostrata in appello mediante la (ri-)produzione di apposita documentazione - che l'offerta di [OSCURATO:PERSONA] avesse preceduto, e non già seguito, quella di [OSCURATO:PERSONA].

Tale dato, come si dirà immediatamente di seguito, è peraltro ben presente ai giudici di merito.

L'equivoco, su cui sembra giocare il ricorso, nasce dal fat:to che la pronuncia impugnata, in un punto della motivazione, afferma come «dopo l'offerta di acquisto dell'immobile da parte degli [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] abbia avanzato un'altra offerta per un prezzo più alto, addivenendo addirittura alla stipula del preliminare di vendita».

Sebbene in modo tacito, è tuttavia chiaro che tale passaggio testuale si riferisce ad altra e precedente vicenda storica, peraltro ricorrentemente richiamata nel ricorso.

Allude, in particolare, alla proposta di acquisto del locale, un magazzino adiacente alla farmacia di [OSCURATO:PERSONA], formulata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] più di un anno prima e, realmente, per un prezzo più basso.

Proposta tuttavia non accettata dai [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, che la condanna non si sia fondata su un travisamento della prova, suscettibile di infirmare la ricostruzione del fatto, si desume sin dal principio della motivazione della pronuncia di secondo cgado.

I giudici dell'appello, infatti, rinviando alla ricostruzione operata dal primo grado di giudizio «sulla base delle prove testimoniali e della documentazione versata in atti», affermano testualmente che «[OSCURATO:PERSONA], insieme al padre [OSCURATO:PERSONA], nel 2012 avanzava un'offerta di 160.00 euro per l'acquisto di un immobile sito in Messina, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguendo l'indicazione fornitagli dall'agente immobiliare della Italcase di [OSCURATO:PERSONA], incaricato della vendita.

Dopo qualche settimana [OSCURATO:PERSONA] gli comunicava che era nelle more intervenuta un'altra proposta di acquisto per il prezzo di 170.000,00 euro - che poi esso denunciante veniva a sapere essere stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA], convivente more uxorio del [OSCURATO:PERSONA] - ma che la promissaria acquirente era disposta a cedere per la cifra di 200.000,00 euro il preliminare di vendita già stipulato il 9 marzo 2012 al prezzo di 140.000,00 euro».

In proposito, se non fosse utile ai fini della qualificazione giuridica dei fatti (vd. infra), non varrebbe nemmeno la pena di precisare come la circostanza che era «nelle more intervenuta un'altra proposta di acquisto» per un prezzo più alto, non sia ricostruita dai giudizi di merito come un dato della vicenda storica.

Essa è invece riferita dalla sentenza come un'affermazione di [OSCURATO:PERSONA], non fondata e dunque costitutiva del raggiro che integra una parte degli atti della tentata truffa.

Premesso che il rinnovato interesse degli [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto del locale era agevolmente inferibile dal fatto che, in data 12 marzo 2012, e cioè soltanto tre giorni dopo quella di [OSCURATO:PERSONA], costoro avessero avanzato un'altra proposta d'acquisto, questa volta dell'importo di 160.000 euro, in base alla ricostruzione giudiziaria, tale affermazione mirava evidentemente a spingere gli [OSCURATO:PERSONA] verso la futura cessione del preliminare di compravendita da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Cessione non realizzata ma che, ove fosse stata stipulata, avrebbe perfezionato la truffa, consentendo ai correi di lucrare la differenza tra la somma pagata da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei magazzini (140.000 euro) e il valore della cessione (200.000 euro).

2.2. Tanto premesso sulla scansione temporale della vicenda storica, univocamente delineata nelle due sentenze di merito - e che, si ripete, non rivela illogicità di sorta -, ci si limita ad aggiungere che ogni ricostruzione alternativa dei fatti presupporrebbe valutazioni in fatto precluse a questa Corte.

Così come questa Corte non potrebbe, ovviamente, operare un diverso apprezzamento della credibilità dei protagonisti della vicenda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un verso; Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], per altro verso - pure in più punti dei motivi invocato dai ricorrenti.

Tale credibilità è stata d'altronde rispettivamente esclusa e affermata in modo conforme e coerente in due pronunce di merito, sulla base non soltanto di inferenze logiche, relative alle - invero eloquenti - modalità della vicenda e all'interesse che le parti avevano (o non avevano) ad acquisire materialmente il locale, bensì anche sulla scorta di plurimi riscontri esterni, di natura sia testimoniale, sia documentale.

Per la medesima ragione sono, inoltre, destituite di fondamento le doglianze dei ricorrenti là dove lamentano l'omessa considerazione, da parte del giudice dell'appello, di elementi di prova (ritenuta) contraria ed emersi nel giudizio.

D'altronde, anche a ritenere tali elementi probatori rilevanti - ciò che appare, in verità, molto dubbio -, è appena il caso di ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, «sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Né l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione impone «che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.» (per tutte, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaneira, Rv. 260841).

Infine, non avrebbero potuto i ricorrenti dolersi della mancata riapertura dibattimentale per ammettere l'acquisizione, quale prova dibattimentale, del cd- rom contenente la registrazione tra le parti, né dell'omesso ascolto del teste [OSCURATO:PERSONA], inizialmente indicato nella lista dell'accusa, che vi aveva poi rinunciato.

Non trattandosi di prove sopravvenute, per le quali l'art. 603 cod. proc. pen. fa valere il più blando standard della non manifesta superfluità, coerentemente il giudice di secondo grado, dopo aver ritenuto l'istruttoria dibattimentale «indubbiamente esaustiva», ha testualmente escluso l'assoluta necessità, ai fini della decisione, di assumere gli altri mezzi ch prova indicati dalla difesa nell'atto di appello e non ammessi già dal primo Giudice «in quanto nulla aggiungerebbero al già completo quadro probatorio».

2.3. Conclusivamente sul punto, va considerato il motivo inerente all'erronea applicazione del delitto di truffa, che i ricorrenti vorrebbero desumere dalla circostanza che, a differenza di quanto riportato nella sentenza di appello, al momento della seconda proposta da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avesse già formalizzato la sua, per un prezzo inferiore, pari a 140.000 euro, nonché dal fatto che, alla fine, gli [OSCURATO:PERSONA] acquistarono l'immobile per il medesimo importo di 140.000 rivelatosi oltretutto inferiore al valore di mercato dell'immobile.

In realtà, come già rilevato (sub 2.1), la sentenza di appello non afferma affatto quanto sostenuto dei ricorrenti.

E, comunque, il raggiro di cui consta la condotta del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. è ravvisato, dai giudici di merito, in tutt'altro comportamento, e precisamente per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse rappresentato falsamente ad [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza di una proposta di valore superiore a quella avanzata dal suddetto [OSCURATO:PERSONA] (precisamente, una proposta del valore di 170.000 euro), al chiaro scopo di simulare un interesse di mercato attorno all'immobile e di spingere il medesimo [OSCURATO:PERSONA] a stipulare un successivo ulteriore contratto da cui, insieme alla sua complice [OSCURATO:PERSONA], avrebbe tratto personale vantaggio.

È appena il caso di puntualizzare, inoltre, che la configurabilità della truffa non può essere esclusa dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], subodorato l'inganno, avesse in un primo tempo "fatto buon viso a cattivo gioco", per poi recedere dal proposito di stipulare la cessione del contratto preliminare con [OSCURATO:PERSONA] e, addirittura, sebbene attraverso altra persona, acquisire l'immobile al medesimo prezzo che i venditori Patané avevano concordato con [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza, insomma, che il truffato, dopo essersi reso conto del raggiro, abbia a sua volta "gabbato" il truffatore non avrebbe alcun peso in questa sede.

Infine, è vero che la mancata variazione del prezzo di vendita, peraltro dipesa da circostanze affatto estranee alla condotta dei ricorrenti, negherebbe la sussistenza del danno per la persona offesa e del correlato profitto per l'autore del delitto.

Tali eventi (danno e profitto) restano tuttavia nell'area dell'irrilevanza penale, essendo stata la truffa contestata nella forma non già consumata, bensì meramente tentata.

Nel caso che ci riguarda, la mancata produzione del danno economico è, in altre parole, del tutto indifferente.

3. Quanto alla ritenuta erronea applicazione della fattispecie di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), si è già riferito come i ricorrenti abbiano lamentato che la somma in questione non era meramente detenuta a titolo di garanzia.

Essa era, piuttosto, entrata a pieno titolo nel patrimonio e quindi nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della accettazione, da parte di lei, della proposta di cessione del preliminare, in quanto si sarebbe in quel momento trasformata in caparra confirnnatoria.

Con la conseguenza che tale somma poteva essere legittimamente incassata da [OSCURATO:PERSONA]„ salva la nascita in capo alla stessa - dell'obbligazione di restituire il doppio alla controparte, nel caso di suo inadempimento.

I ricorrenti, dopo aver sostenuto che alla consegna dei 20.000 euro [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indotto, al limite, mediante artifizi, concludono quindi che avrebbe dovuto essere configurata la truffa con preferenza sull'appropriazione indebita, aggiungendo, in via subordinata, come la somma in questione fosse peraltro compresa all'interno dei 60.000 euro che — secondo l'impostazione accusatoria — gli imputati si prefissavano di lucrare a seguito della cessione del contratto preliminare da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce di quanto affermato, anche questo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.La formulazione in via principale del motivo (si tratta di truffa e non di appropriazione indebita) è affetta da evidente carenza di interesse in capo ai ricorrenti, dal momento che la diversa qualificazione giuridica non potrebbe incidere sull'affermazione della loro responsabilità, in relazione alla vicenda storica quale accertata dai giudici di merito (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

La formulazione in via subordinata del motivo (l'importo dei 20.000 euro deve ritenersi compreso all'interno della somma c:omplessiva dei 60.000 che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cercarono di lucrare) è invece aspecifica.

L'argomento addotto dai ricorrenti presupporrebbe infatti la consumazione della truffa che, al contrario, proprio per la mancata realizzazione del profitto, è stata contestata dai giudici di merito soltanto nella forma tentata e che, pertanto, in questa non potrebbe comunque essere assorbita.

4. Anche le censure relative alla violazione e all'errata interpretazione dell'art.368 cod. pen. sono inammissibili, presupponendo esse un'invasione dell'area degli apprezzamenti di fatto che vanno invece riservati al giudice del merito.

Inoltre, vero è che la descrizione testuale della fattispecie di calunnia, con specifico riferimento all'inciso "che egli sa innocente", difficilmente ammette la declinazione del dolo nella forma eventuale.

Tuttavia, non può negarsi che, una volta accertati i fatti e la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tentativo di truffa, diviene logicamente insostenibile che [OSCURATO:PERSONA], nella denuncia successivamente presentata all'autorità giudiziaria, intendesse limitarsi a riportare la cronistoria dei fatti, allegando le relative prove documentali.

Coerenza impone invece di concludere - come fanno le pronunce di merito - che il ricorrente non si fosse limitato ad accettare il rischio di incolpare persone innocenti, ma che volesse farlo.

Che, cioè, avesse agito con un dolo (quantomeno) diretto.

5. Le censure relative all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sulla particolare tenuità del fatto, e dell'art. 62-bis cod. pen., in tema di circostanze generiche, sono parimenti orientate a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena.

Come tali, non risultano dunque consentite in sede di legittimità.

Né le argomentazioni della Corte d'appello si espongono a rilievi sul piano della completezza o della coerenza motivazionale.

Al contrario, premessa l'inesistenza di un diritto dell'imputato alla concessione delle circostanze attenuanti (ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Starace; Rv. 270986; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e - tantomeno - alla non punibilità, la pronuncia impugnata argomenta in modo convincente che «il complesso meccanismo decettivo posto in essere - in uno all'appropriazione di somme non dovute e alle false accuse mosse dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle persone a vario titolo coinvolte nella vicenda - [...] connotano i fatti di un elevato disvalore penale».

Precisa che, sebbene dalla ricostruzione delle vicende storiche sia emerso che l'ideatore e principale artefice della truffa fosse stato [OSCURATO:PERSONA] il quale, in quanto agente immobiliare, aveva più dimestichezza con trattative di tal genere, ciò nondimeno la sua compagna avesse prestato un contributo comunque essenziale alla perpetrazione dell'illecito.

Aggiunge che, «nonostante il profitto sperato non sia stato effettivamente consegiuito, essendosi la truffa arrestata alla fase del tentativo, il danno non può ugualmente considerarsi di speciale tenuità, vuoi perché vi è stata comunque l'appropriazione indebita di euro 20.000,00, e vuoi perché occorre avere riguardo al profitto preso di mira (che non può definirsi lieve)».

Né, incidentalmente, assume un peso particolare la sentenza emanata in data 17 novembre 2014 dal GIP di Messina, più volte richiamata nel ricorso, in cui si afferma che la questione avesse rilevanza solo civilistica.

Se ben si intende, si tratta della pronuncia emessa a seguito della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA], dei [OSCURATO:PERSONA] e del notaio, da cui è generata l'accusa al [OSCURATO:PERSONA] di calunnia.

Tale sentenza vede dunque sui comportamenti dei primi, cui nega rilievo penale, e non sulla condotta del denunciante.

6. Resta infine da valutare l'ultimo di motivo di ricorso, con cui, sebbene in via gradata, i ricorrenti chiedono di rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati già alla data della celebrazione della discussione in appello.

Stante l'inammissibilità del ricorso, la prescrizione, non dedotta nei motivi di appello, non può essere dichiarata da questo giudice, l'art. 129 cod. proc. pen. non rivestendo una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, bensì enunciando una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rvii 266818).

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1962 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 gennaio 1963 avverso la sentenza del/4/09/2020 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deposita conclusioni e note spese; udito, per gli imputati, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe confermava la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Messina, in data 12 luglio 2019, per tentata truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera ed appropriazione indebita, anch'essa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera, reati commessi dagli imputati in concorso tra loro e in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Nella specie, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabile di una agenzia immobiliare, dopo aver raccolto una proposta di acquisto di un immobile per 160.000 euro, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in data 12 marzo 2012, rappresentava ai venditori Cosimo e [OSCURATO:PERSONA], quale unica offerta concreta, quella di [OSCURATO:PERSONA], sua convivente more uxorio, per un importo, inferiore, di 140.000 euro, inducendoli a stipulare con quest'ultima. Quindi, faceva sottoscrivere a [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Filippo), che sapeva fortemente interessato all'acquisto, un'offerta di 200.000 euro, rappresentandogli tale somma come il prezzo richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] per la cessione del contratto preliminare. In tal modo gli imputati tentavano di procurarsi un ingiusto profitto pari a 60.000 euro (che rappresenta la differenza tra quanto avrebbe dovuto pagare [OSCURATO:PERSONA] e il valore della cessione del contratto preliminare), evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per la mancata prestazione del consenso alla cessione del preliminare da parte dei venditori. Gli imputati inoltre si appropriavano della somma di 20.000 euro, portando all'incasso l'assegno emesso da Vincenzo Isi3ja in favore di [OSCURATO:PERSONA], a garanzia della serietà dell'offerta di 200.000 euro per la cessione, come detto mai perfezionata, del contratto preliminare. [OSCURATO:PERSONA] era condannato infine per calunnia (art. 368 cod. pen.) perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sporgendo querela ai Carabinieri, incolpava i due [OSCURATO:PERSONA], il notaio e le parti venditrici di truffa commessa ai danni propri e della propria convivente, ed incolpava i soli [OSCURATO:PERSONA] dei reati di minaccia e di tentata estorsione. 2. Contro la sentenza di appello presentano ricorso gli imputati, articolandolo in nove motivi. 2.1. Il primo motivo censura travisamento del fatto e della prova, nonché vizio di motivazione. Quanto alla truffa, la sentenza di secondo grado ignorerebbe i dati documentali sotto due profili: 1) fonda il suo iter logico sulla circostanza che dopo l'offerta di acquisto dell'immobile la [OSCURATO:PERSONA] abbia avanzato un'offerta per un prezzo più alto, laddove l'[OSCURATO:PERSONA] aveva invece avanzato un'offerta a un prezzo più basso un anno prima dei fatti per cui si è proceduto, il che dimostrerebbe come le offerte fossero state portate a conoscenza dei venditori e rifiutate, e come le trattative fossero state abbandonate da oltre un anno; 2) basa il suo ragionamento sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di comunicare ai venditori che vi era stata una proposta di acquisto per 160.000 euro, mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva già formalizzato la sua intesa di acquisto con i venditori prima che [OSCURATO:PERSONA] avanzasse la sua proposta. In altri termini, la proposta di acquisto della [OSCURATO:PERSONA] era formalizzata e contestualmente accettata dalla proprietà in data 9 marzo 2012, mentre l'offerta di [OSCURATO:PERSONA] per 160.000 euro fu avanzata soltanto in data 12 marzo 2012. Quanto all'appropriazione indebita, la sentenza di appello fa discendere la configurabilità dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse portato all'incasso l'assegno di 20.000 di cui aveva la disponibilità soltanto ai fini di garanzia, non emergendo da alcun atto che tale somma dovesse essere invece considerata una caparra confirmatoria. Per contro, nel corpo dell'atto si affermava espressamente che l'importo in questione veniva versato a mani dell'agenzia immobiliare «a titolo di deposito fiduciario» con l'incarico di consegnare tali somme al destinatario nel momento in cui il proponente avesse ricevuto comunicazione dell'accettazione della presente proposta di acquisto, ma si precisava pure che, in tal caso, la somma da deposito fiduciario sarebbe diventata caparra confirmatoria. L'accettazione era stata comunicata a mezzo telegramma al proponente ancor prima della consegna e dell'incasso dell'assegno. Che si trattasse di caparra confirnnatoria era d'altronde riconosciuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale, con atto di citazione a firma del proprio legale, comunic:ava, a fronte dell'inadempimento dei promittenti venditori, la volontà di recedere dal contratto preliminare di cessione «chiedendo la restituzione della somma di 40.000 euro, pari al doppio della caparra confirmatoria di 20.000 euro, già versata». Analoghi richiami alla caparra confirmatoria erano infine contenuti nella comparsa di costituzione e risposta della controparte. 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano omessa motivazione in ordine agli elementi di prova contraria emersi in giudizio e specificamente dedotti con l'atto d'appello, nonché sugli elementi di prova e sui temi introdotti dalla difesa. Le sentenze di merito non avrebbero cioè motivato su prove decisive, quali: il già richiamato documento afferente alla proposta di acquisto del 9 marzo 2012 e la documentazione sulla movimentazione bancaria afferente il contestuale incasso da parte dei venditori della caparra confirmatoria; la comparsa di costituzione e risposta del 29 marzo 2013; la corrispondenza tra le parti; l'atto di citazione del 18 dicembre 2012; la cessione di preliminare del 7 maggio 2012. Nella sentenza impugnata, inoltre, non si dà atto della documentazione che proverebbe come [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto cura di convocare le parti presso altro notaio il pomeriggio dello stesso giorno 29 giugno 2012, circostanza rilevante quanto meno ai fini della valutazione sulla credibilità della persona offesa. Non si dà atto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse versato la caparra confirmatoria e cospicui acconti, avviato una pratica di mutuo per l'acquisto, di:sposto una perizia sull'immobile, convocato i venditori per la stipula davanti al notaio, elementi dai quali si desume la reale volontà di procedere all'acquisto dell'immobile. Nemmeno si dà atto delle dichiarazioni delle parti venclitrici e del notaio di fronte al quale si sarebbe dovuta stipulare la cessione del preliminare e dalle quali si evince come soltanto due giorni prima dell'incontro veniva richiesta una serie di adempimenti e documenti ai fini della stipula stessa, né delle dichiarazioni di testi della difesa che avrebbero consentito di accertare come soltanto dopo la Formalizzazione e la conclusione dell'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avesse manifestato rammarico per aver perso una opportunità di acquisto ed avesse invocato la formalizzazione della proposta al rialzo sul prezzo già negoziato dalla [OSCURATO:PERSONA]. In genere, i ricorrenti lamentano un'erronea e fuorviante ricostruzione della cronologia degli accadimenti, dal cui reale svolgimento si sarebbe dovuto invece evincere che gli [OSCURATO:PERSONA] avevano precostituito il fallimento della trattativa per la cessione del preliminare con [OSCURATO:PERSONA], essendosi nel frattempo accordati con i venditori per l'acquisto diretto dell'immobile. La sottovalutazione di tutti questi elementi avrebbe condotto ad una ricostruzione errata dei fatti e comportato una violazione della presunzione di non colpevolezza degli imputati. 2.3. Nel terzo motivo è lamentata l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e vizio di motivazione sul tema della credibilità della persona offesa, nonostante sia [OSCURATO:PERSONA] sia le parti venditrici fossero portatori di un rilevante interesse economico che avrebbero potuto consolidare soltanto ove fosse stata ritenuta veritiera la versione di fatti da loro rassegnata. Al contrario di quanto affermato nella sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], d'altra parte, avrebbe sempre saputo della cessione. Avendo avuto conoscenza già nell'aprile 2012 perfino dell'importo per il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato il compromesso e sapendo quanto questa avrebbe realizzato per effetto della cessione del compromesso, ciò nondimeno aveva formalmente convocato le parti davanti al notaio per la cessione del medesimo. Evidentemente con l'accordo dei [OSCURATO:PERSONA] con i quali aveva dunque concordato un piano comune. 2.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della mancata riapertura dibattimentale per ammettere l'acquisizione, quale prova documentale, del cd-rom contenente la registrazione tra le parti, denegata dal giudice di appello sulla base della non decisività della prova, laddove invece, essendo stata richiesta l'acquisizione della prova già in primo grado, si sarebbe dovuto decidere sulla base dei normali criteri.Nulla poi si dice nella sentenza di appello riguardo all'omesso ascolto del teste [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'intervenuta rinuncia alla prova da parte del PM che lo aveva inizialmente indicato in lista, nonostante l'opposizione della controparte. 2.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza per violazione ed errata interpretazione dell'art. 640 cod. pen. Erroneamente la sentenza assume che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse gFà formalizzato una proposta di acquisto dell'immobile per la somma di 160.000 euro allorquando la [OSCURATO:PERSONA] fece la sua per il prezzo, inferiore, di 140.000. Per contro, come già evidenziato, quando le parti venditrici si risolsero a cedere l'immobile, l'unica proposta era quella di [OSCURATO:PERSONA]; era inoltre trascorso già un anno dall'ultima manifestazione di interesse per l'immobile da parte degli [OSCURATO:PERSONA], i quali si erano spinti sino ad una cifra di 90.000 euro. Ancora, la presunta artificiosità delle operazioni di transazione immobiliare non avrebbe comportato una variazione del prezzo di vendita, avendo la pare alienante concluso la vendita a favore degli [OSCURATO:PERSONA] al medesimo importo originariamente concordato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acquistato l'immobile ad un prezzo inferiore a quello rivelatosi essere di mercato. Nessun elemento avrebbe inoltre alterato il processo volitivo del promissario acquirente, posto che l'[OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole dell'identità dei venditori, del prezzo al quale stava rilevando l'affare, da esso ritenuto comunque congruo, il maggior guadagno che avrebbe conseguito [OSCURATO:PERSONA] rientrando comunque nella normale dinamica di contrattazione degli affari. D'altronde, non soltanto [OSCURATO:PERSONA] si era comunque determinato alla stipula della cessione del compromesso ma, anche nel procedimento civile da lui instaurato, convocò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non già per ottenere l'annullamento del preliminare, bensì per lamentare l'inadempimento dei promettenti venditori, richiedendo il doppio della caparra confirmatoria versata. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, era realmente intenzionata all'acquisto come dimostrato dagli elementi in precedenza citati (versamento caparra ed acconti, perizia immobile ecc.), il che escluderebbe la sussistenza del dolo in capo alla stessa. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso si censura violazione ed erronea interpretazione dell'art. 646 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'appropriazione indebita e al concorso di reati. Secondo i ricorrenti, al limite, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indotto a consegnare 20.000 euro mediante artifizi, sicché dovrebbe configurarsi truffa con preferenza sull'appropriazione indebita, la somma in questione essendo peraltro compresa all'interno dei 60.000 euro che - secondo l'impostazione accusatoria - gli imputati si prefissavano di lucrare. Inoltre, è errato affermare che la somma in questione dovesse essere meramente detenuta a titolo di garanzia e che pertanto non potesse essere incassata. Tale somma, per le ragioni già esposte, era stata invece versata a titolo di caparra confirmatoria la cui mancata restituzione, secondo la giurisprudenza di legittimità, non configurai appropriazione indebita bensì mero inadempimento contrattuale (Cass. 14/11/2017 n. 54521 e Ci3SS. 16/11/2017/ n. 54945). 2.7. Il settimo motivo censura violazione ed errata interpretazione dell'art.368 cod. pen., configurato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per aver incolpato, oltre agli [OSCURATO:PERSONA], le parti venditrici ed anche il notaio: tutti responsabili, a suo dire, di aver concordato il mancato perfezionamento del contratto definitivo. In realtà, con la denuncia, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a riportare la cronistoria dei fatti, allegando le relative prove documentali, né il delitto di calunnia ammette il dolo nella forma eventuale, il dato testuale dell'art. 368 cod. pen. richiedendo espressamente che l'agente sia consapevole dell'innocenza dell'incolpato. 2.8. L'ottavo motivo censura violazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché omessa motivazione con riferimento alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiedendo, in via gradata, la rimodulazione della pena. Quanto alla particolare tenuità del fatto, i ricorrenti argomentano a partire dall'occasionalità della condotta, dal basso grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, i ricorren1:i non essendo mai stati interessati in passato da simili vicende e [OSCURATO:PERSONA] rivestendo oltretutto il ruolo di dirigente medico presso un'azienda ospedaliera pubblica. Peraltro, aggiungono, il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. è stato dal giudice di appello fondato anche sulle false accuse mosse dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle persone a vario 1:itolo coinvolte nella vicenda, così pregiudicando la posizione della coimputata, cui le sentenze di merito hanno ascritto un ruolo più marginale. La pena applicata, precludendo oltretutto l'accesso alla sospensione condizionale, risulterebbe comunque non proporzionata alla gravità del fatto. Ciò sarebbe vieppiù vero in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per la quale in sede di appello era stata inutilmente chiesta l'attenuante del contributo di minima importanza (art. 114 cod. pen.). I ricorrenti chiedono comunque che questo giudice provveda a ridurre la pena «anche alla luce della applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.» D che, in subordine, rinviino a tal fine alla Corte di Appello. 2.9. Infine, l'ultimo motivo rileva l'intervenuta prescrizione dei reati, che devono intendersi realizzati: il tentativo di truffa, al più tardi alla data di sottoscrizione tra le parti della cessione del preliminare, e cioè il 7 maggio 2012; l'appropriazione indebita, alla data dell'incasso dell'assegno di 20.000, avvenuta il 9 giugno 2012; la calunnia a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], alla data della presentazione della denuncia, il 16 febbraio 2013. Per tutti e tre questi reati il termine massimo di prescrizione era già decorso alla data della celebrazione della discussione in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che saranno di seguito illustrate, seguendo un ordine diverso da quello impresso nei motivi dai ricorrenti e relativo, piuttosto, alle diverse ipotesi di reato contestate. 2.1. Muovendo dall'imputazione per la tentata truffa (art. 640 cod. pen.; art.56 cod. pen.), i ricorrenti fanno derivare un lamentato travisamento della prova dalla circostanza - che assumono dimostrata in appello mediante la (ri-)produzione di apposita documentazione - che l'offerta di [OSCURATO:PERSONA] avesse preceduto, e non già seguito, quella di [OSCURATO:PERSONA]. Tale dato, come si dirà immediatamente di seguito, è peraltro ben presente ai giudici di merito. L'equivoco, su cui sembra giocare il ricorso, nasce dal fat:to che la pronuncia impugnata, in un punto della motivazione, afferma come «dopo l'offerta di acquisto dell'immobile da parte degli [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] abbia avanzato un'altra offerta per un prezzo più alto, addivenendo addirittura alla stipula del preliminare di vendita». Sebbene in modo tacito, è tuttavia chiaro che tale passaggio testuale si riferisce ad altra e precedente vicenda storica, peraltro ricorrentemente richiamata nel ricorso. Allude, in particolare, alla proposta di acquisto del locale, un magazzino adiacente alla farmacia di [OSCURATO:PERSONA], formulata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] più di un anno prima e, realmente, per un prezzo più basso. Proposta tuttavia non accettata dai [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, che la condanna non si sia fondata su un travisamento della prova, suscettibile di infirmare la ricostruzione del fatto, si desume sin dal principio della motivazione della pronuncia di secondo cgado. I giudici dell'appello, infatti, rinviando alla ricostruzione operata dal primo grado di giudizio «sulla base delle prove testimoniali e della documentazione versata in atti», affermano testualmente che «[OSCURATO:PERSONA], insieme al padre [OSCURATO:PERSONA], nel 2012 avanzava un'offerta di 160.00 euro per l'acquisto di un immobile sito in Messina, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seguendo l'indicazione fornitagli dall'agente immobiliare della Italcase di [OSCURATO:PERSONA], incaricato della vendita. Dopo qualche settimana [OSCURATO:PERSONA] gli comunicava che era nelle more intervenuta un'altra proposta di acquisto per il prezzo di 170.000,00 euro - che poi esso denunciante veniva a sapere essere stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA], convivente more uxorio del [OSCURATO:PERSONA] - ma che la promissaria acquirente era disposta a cedere per la cifra di 200.000,00 euro il preliminare di vendita già stipulato il 9 marzo 2012 al prezzo di 140.000,00 euro». In proposito, se non fosse utile ai fini della qualificazione giuridica dei fatti (vd. infra), non varrebbe nemmeno la pena di precisare come la circostanza che era «nelle more intervenuta un'altra proposta di acquisto» per un prezzo più alto, non sia ricostruita dai giudizi di merito come un dato della vicenda storica. Essa è invece riferita dalla sentenza come un'affermazione di [OSCURATO:PERSONA], non fondata e dunque costitutiva del raggiro che integra una parte degli atti della tentata truffa. Premesso che il rinnovato interesse degli [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto del locale era agevolmente inferibile dal fatto che, in data 12 marzo 2012, e cioè soltanto tre giorni dopo quella di [OSCURATO:PERSONA], costoro avessero avanzato un'altra proposta d'acquisto, questa volta dell'importo di 160.000 euro, in base alla ricostruzione giudiziaria, tale affermazione mirava evidentemente a spingere gli [OSCURATO:PERSONA] verso la futura cessione del preliminare di compravendita da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Cessione non realizzata ma che, ove fosse stata stipulata, avrebbe perfezionato la truffa, consentendo ai correi di lucrare la differenza tra la somma pagata da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dei magazzini (140.000 euro) e il valore della cessione (200.000 euro). 2.2. Tanto premesso sulla scansione temporale della vicenda storica, univocamente delineata nelle due sentenze di merito - e che, si ripete, non rivela illogicità di sorta -, ci si limita ad aggiungere che ogni ricostruzione alternativa dei fatti presupporrebbe valutazioni in fatto precluse a questa Corte. Così come questa Corte non potrebbe, ovviamente, operare un diverso apprezzamento della credibilità dei protagonisti della vicenda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per un verso; Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], per altro verso - pure in più punti dei motivi invocato dai ricorrenti. Tale credibilità è stata d'altronde rispettivamente esclusa e affermata in modo conforme e coerente in due pronunce di merito, sulla base non soltanto di inferenze logiche, relative alle - invero eloquenti - modalità della vicenda e all'interesse che le parti avevano (o non avevano) ad acquisire materialmente il locale, bensì anche sulla scorta di plurimi riscontri esterni, di natura sia testimoniale, sia documentale. Per la medesima ragione sono, inoltre, destituite di fondamento le doglianze dei ricorrenti là dove lamentano l'omessa considerazione, da parte del giudice dell'appello, di elementi di prova (ritenuta) contraria ed emersi nel giudizio. D'altronde, anche a ritenere tali elementi probatori rilevanti - ciò che appare, in verità, molto dubbio -, è appena il caso di ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, «sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione impone «che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.» (per tutte, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaneira, Rv. 260841). Infine, non avrebbero potuto i ricorrenti dolersi della mancata riapertura dibattimentale per ammettere l'acquisizione, quale prova dibattimentale, del cd- rom contenente la registrazione tra le parti, né dell'omesso ascolto del teste [OSCURATO:PERSONA], inizialmente indicato nella lista dell'accusa, che vi aveva poi rinunciato. Non trattandosi di prove sopravvenute, per le quali l'art. 603 cod. proc. pen. fa valere il più blando standard della non manifesta superfluità, coerentemente il giudice di secondo grado, dopo aver ritenuto l'istruttoria dibattimentale «indubbiamente esaustiva», ha testualmente escluso l'assoluta necessità, ai fini della decisione, di assumere gli altri mezzi ch prova indicati dalla difesa nell'atto di appello e non ammessi già dal primo Giudice «in quanto nulla aggiungerebbero al già completo quadro probatorio». 2.3. Conclusivamente sul punto, va considerato il motivo inerente all'erronea applicazione del delitto di truffa, che i ricorrenti vorrebbero desumere dalla circostanza che, a differenza di quanto riportato nella sentenza di appello, al momento della seconda proposta da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avesse già formalizzato la sua, per un prezzo inferiore, pari a 140.000 euro, nonché dal fatto che, alla fine, gli [OSCURATO:PERSONA] acquistarono l'immobile per il medesimo importo di 140.000 rivelatosi oltretutto inferiore al valore di mercato dell'immobile. In realtà, come già rilevato (sub 2.1), la sentenza di appello non afferma affatto quanto sostenuto dei ricorrenti. E, comunque, il raggiro di cui consta la condotta del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. è ravvisato, dai giudici di merito, in tutt'altro comportamento, e precisamente per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse rappresentato falsamente ad [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza di una proposta di valore superiore a quella avanzata dal suddetto [OSCURATO:PERSONA] (precisamente, una proposta del valore di 170.000 euro), al chiaro scopo di simulare un interesse di mercato attorno all'immobile e di spingere il medesimo [OSCURATO:PERSONA] a stipulare un successivo ulteriore contratto da cui, insieme alla sua complice [OSCURATO:PERSONA], avrebbe tratto personale vantaggio. È appena il caso di puntualizzare, inoltre, che la configurabilità della truffa non può essere esclusa dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], subodorato l'inganno, avesse in un primo tempo "fatto buon viso a cattivo gioco", per poi recedere dal proposito di stipulare la cessione del contratto preliminare con [OSCURATO:PERSONA] e, addirittura, sebbene attraverso altra persona, acquisire l'immobile al medesimo prezzo che i venditori Patané avevano concordato con [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza, insomma, che il truffato, dopo essersi reso conto del raggiro, abbia a sua volta "gabbato" il truffatore non avrebbe alcun peso in questa sede. Infine, è vero che la mancata variazione del prezzo di vendita, peraltro dipesa da circostanze affatto estranee alla condotta dei ricorrenti, negherebbe la sussistenza del danno per la persona offesa e del correlato profitto per l'autore del delitto. Tali eventi (danno e profitto) restano tuttavia nell'area dell'irrilevanza penale, essendo stata la truffa contestata nella forma non già consumata, bensì meramente tentata. Nel caso che ci riguarda, la mancata produzione del danno economico è, in altre parole, del tutto indifferente. 3. Quanto alla ritenuta erronea applicazione della fattispecie di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), si è già riferito come i ricorrenti abbiano lamentato che la somma in questione non era meramente detenuta a titolo di garanzia. Essa era, piuttosto, entrata a pieno titolo nel patrimonio e quindi nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della accettazione, da parte di lei, della proposta di cessione del preliminare, in quanto si sarebbe in quel momento trasformata in caparra confirnnatoria. Con la conseguenza che tale somma poteva essere legittimamente incassata da [OSCURATO:PERSONA]„ salva la nascita in capo alla stessa - dell'obbligazione di restituire il doppio alla controparte, nel caso di suo inadempimento. I ricorrenti, dopo aver sostenuto che alla consegna dei 20.000 euro [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indotto, al limite, mediante artifizi, concludono quindi che avrebbe dovuto essere configurata la truffa con preferenza sull'appropriazione indebita, aggiungendo, in via subordinata, come la somma in questione fosse peraltro compresa all'interno dei 60.000 euro che — secondo l'impostazione accusatoria — gli imputati si prefissavano di lucrare a seguito della cessione del contratto preliminare da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di quanto affermato, anche questo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.La formulazione in via principale del motivo (si tratta di truffa e non di appropriazione indebita) è affetta da evidente carenza di interesse in capo ai ricorrenti, dal momento che la diversa qualificazione giuridica non potrebbe incidere sull'affermazione della loro responsabilità, in relazione alla vicenda storica quale accertata dai giudici di merito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). La formulazione in via subordinata del motivo (l'importo dei 20.000 euro deve ritenersi compreso all'interno della somma c:omplessiva dei 60.000 che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cercarono di lucrare) è invece aspecifica. L'argomento addotto dai ricorrenti presupporrebbe infatti la consumazione della truffa che, al contrario, proprio per la mancata realizzazione del profitto, è stata contestata dai giudici di merito soltanto nella forma tentata e che, pertanto, in questa non potrebbe comunque essere assorbita. 4. Anche le censure relative alla violazione e all'errata interpretazione dell'art.368 cod. pen. sono inammissibili, presupponendo esse un'invasione dell'area degli apprezzamenti di fatto che vanno invece riservati al giudice del merito. Inoltre, vero è che la descrizione testuale della fattispecie di calunnia, con specifico riferimento all'inciso "che egli sa innocente", difficilmente ammette la declinazione del dolo nella forma eventuale. Tuttavia, non può negarsi che, una volta accertati i fatti e la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tentativo di truffa, diviene logicamente insostenibile che [OSCURATO:PERSONA], nella denuncia successivamente presentata all'autorità giudiziaria, intendesse limitarsi a riportare la cronistoria dei fatti, allegando le relative prove documentali. Coerenza impone invece di concludere - come fanno le pronunce di merito - che il ricorrente non si fosse limitato ad accettare il rischio di incolpare persone innocenti, ma che volesse farlo. Che, cioè, avesse agito con un dolo (quantomeno) diretto. 5. Le censure relative all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sulla particolare tenuità del fatto, e dell'art. 62-bis cod. pen., in tema di circostanze generiche, sono parimenti orientate a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena. Come tali, non risultano dunque consentite in sede di legittimità. Né le argomentazioni della Corte d'appello si espongono a rilievi sul piano della completezza o della coerenza motivazionale. Al contrario, premessa l'inesistenza di un diritto dell'imputato alla concessione delle circostanze attenuanti (ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Starace; Rv. 270986; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e - tantomeno - alla non punibilità, la pronuncia impugnata argomenta in modo convincente che «il complesso meccanismo decettivo posto in essere - in uno all'appropriazione di somme non dovute e alle false accuse mosse dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle persone a vario titolo coinvolte nella vicenda - [...] connotano i fatti di un elevato disvalore penale». Precisa che, sebbene dalla ricostruzione delle vicende storiche sia emerso che l'ideatore e principale artefice della truffa fosse stato [OSCURATO:PERSONA] il quale, in quanto agente immobiliare, aveva più dimestichezza con trattative di tal genere, ciò nondimeno la sua compagna avesse prestato un contributo comunque essenziale alla perpetrazione dell'illecito. Aggiunge che, «nonostante il profitto sperato non sia stato effettivamente consegiuito, essendosi la truffa arrestata alla fase del tentativo, il danno non può ugualmente considerarsi di speciale tenuità, vuoi perché vi è stata comunque l'appropriazione indebita di euro 20.000,00, e vuoi perché occorre avere riguardo al profitto preso di mira (che non può definirsi lieve)». Né, incidentalmente, assume un peso particolare la sentenza emanata in data 17 novembre 2014 dal GIP di Messina, più volte richiamata nel ricorso, in cui si afferma che la questione avesse rilevanza solo civilistica. Se ben si intende, si tratta della pronuncia emessa a seguito della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA], dei [OSCURATO:PERSONA] e del notaio, da cui è generata l'accusa al [OSCURATO:PERSONA] di calunnia. Tale sentenza vede dunque sui comportamenti dei primi, cui nega rilievo penale, e non sulla condotta del denunciante. 6. Resta infine da valutare l'ultimo di motivo di ricorso, con cui, sebbene in via gradata, i ricorrenti chiedono di rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati già alla data della celebrazione della discussione in appello. Stante l'inammissibilità del ricorso, la prescrizione, non dedotta nei motivi di appello, non può essere dichiarata da questo giudice, l'art. 129 cod. proc. pen. non rivestendo una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, bensì enunciando una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rvii 266818). Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifu
Sentenza Cassazione n. 28624/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris