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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 09246/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 luglio 2021, il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l'appello presentato dall'interessato, in qualità di legale rappresentate della società [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti del provvedimento del Gip del medesimo Tribunale del 15 maggio 2021, di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di una complessiva area di circa 800 mq, sita nel porto di Napoli, all'interno del molo 40, e del materiale, costituente rifiuti pericolosi e non, ivi rinvenuto, appartenente alla suddetta società, disposto con decreto del Gip del Tribunale di Napoli il 29 marzo 2021, in relazione al reato di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il Tribunale di Napoli, ritenendo parzialmente fondata la richiesta di appello dell'interessato, con riferimento alla zona - indicata dalla relazione tecnica di parte come area 1 - che non è risultata contenere materiale qualificabile come rifiuto, e all'autogru che, avendo regolare copertura assicurativa, non presenta natura di rifiuto ed è destinata ad essere impiegata nell'esercizio di attività di impresa, ha disposto il dissequestro e la restituzione di questi all'avente diritto, rigettando nel resto l'appello.

2. Avverso tale ordinanza l'interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un'unica censura, la violazione degli artt.325 cod. proc. pen. e 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006 e la mancanza assoluta di motivazione, in ordine alle aree 2, 3 e 4 e ai materiali all'interno rinvenuti, oggetto di sequestro preventivo.

La difesa censura l'omessa considerazione da parte del Tribunale sia della relazione tecnica di parte dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] sia del verbale di sopralluogo del 07/07/2021 dell'ARPAC, contenente un'analitica classificazione del materiale qualificabile come rifiuto, insistente sulle aree oggetto di sequestro.

La difesa elenca gli specifici materiali depositati nelle aree sottoposte a sequestro e deduce l'assenza di qualsiasi riferimento ad essi nel verbale dell'ARPAC, in quanto non assimilabili a rifiuto.

Invero, a parere della difesa, i materiali e le attrezzature sottoposte erroneamente a vincolo cautelare costituiscono mezzi operativi impiegati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - società di costruzioni specializzata nelle opere marittime - nello svolgimento dell'attività di impresa, i quali non possono essere qualificati in rifiuti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Va ricordato che, in relazione al ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003).

Dunque, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione coà radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 02/02/2017).

1.2. Inoltre, in tema di misure cautelari reali, è necessario richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, in merito ai rapporti tra gli istituti della revoca e del riesame, nonché alla specifica questione dell'ammissibilità dell'istanza di revoca del sequestro fondata sulla base dei medesimi elementi di fatto già noti o preesistenti all'emissione della misura, pertanto non sopravvenuti e astrattamente proponibili, ma effettivamente non proposti, in sede di riesame.

Tali due istituti non si configurano come due cerchi concentrici, per la loro differenza ontologica che impone di escluderne la sovrapponibilità in quanto: il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura; la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali della restrizione in essere, ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare (Sez.

U., n. 46201 del 31/05/2018).

Secondo i recenti insegnamenti di questa Corte, la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non preclude all'interessato la possibilità di richiedere, anche in assenza di fatti sopravvenuti, la revoca della misura cautelare, eccependo l'originaria insussistenza dei presupposti del sequestro (Sez. 5, n. 3838 del 20/10/2016, dep. 25/01/2017).

Da ciò consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione (Sez.

U., n. 46201 del 31/05/2018), perché tale mancata proposizione non determina alcun giudicato cautelare "implicito" (Sez. 1, n. 19504 del 05/02/2014).

1.3. Tanto premesso, la doglianza risulta inammissibile in quanto, seppure formalmente riferita alla mancanza assoluta di motivazione, è sostanzialmente diretta a sollevare vizi della stessa, la quale risulta invece sussistente e pienamente sufficiente.

La difesa, senza prendere in considerazione la motivazione dell'ordinanza impugnata, propone un'elencazione degli specifici materiali presenti all'interno delle aree sottoposte a sequestro, mediante una censura che risulta diretta a sollecitare accertamenti di fatto e una alternativa valutazione del quadro indiziario, preclusa in sede di legittimità.

Nella specie, con riferimento alle zone indicate come aree 2, 3 e 4, sottoposte a vincolo cautelare, la motivazione dell'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, risulta pienamente sufficiente, nella parte in cui evidenzia che il materiale di varia natura è qualificabile in termini di rifiuto sulla base dell'analitica catalogazione compiuta dall'ARPAC (verbale [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e risulta altresì depositato in tali zone in maniera incontrollata.

Il Tribunale osserva che il materiale in questione, per le caratteristiche oggettive e per la modalità indifferenziata di conservazione - Che è stata comprovata proprio alla luce dei rilievi fotografici contenuti nella relazione tecnica di parte dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata pertanto valutata dal Tribunale - risulta difficilmente riutilizzabile nell'esercizio di attività di impresa.

Per quanto concerne la natura dei singoli oggetti, rinvenuti nelle suddette aree, la difesa propone una valutazione fattuale, diversa e alternativa a quella compiuta dal Tribunale alla luce della catalogazione svolta dall'ARPAC, con cui è stata certificata la presenza di traversine di legno, apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, lattine di vernici, materiale ferroso di varia natura, pneumatici fuori uso, batterie al piombo, fusti d'olio.

Si tratta, dunque, di una pluralità di materiali depositati alla rinfusa, nell'ambito dei quali non è possibile, allo stato attuale, operare una distinzione tra ciò che rientra nella categoria dei rifiuti e ciò che non vi rientra e che, in ogni caso, occupano le aree oggetto di sequestro come emerge dalla stessa relazione tecnica di parte.

In questo quadro, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha correttamente applicato la nozione di rifiuto, risulta sufficiente e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 2.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 luglio 2021, il Tribunale di Napoli ha parzialmente accolto l'appello presentato dall'interessato, in qualità di legale rappresentate della società [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti del provvedimento del Gip del medesimo Tribunale del 15 maggio 2021, di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di una complessiva area di circa 800 mq, sita nel porto di Napoli, all'interno del molo 40, e del materiale, costituente rifiuti pericolosi e non, ivi rinvenuto, appartenente alla suddetta società, disposto con decreto del Gip del Tribunale di Napoli il 29 marzo 2021, in relazione al reato di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il Tribunale di Napoli, ritenendo parzialmente fondata la richiesta di appello dell'interessato, con riferimento alla zona - indicata dalla relazione tecnica di parte come area 1 - che non è risultata contenere materiale qualificabile come rifiuto, e all'autogru che, avendo regolare copertura assicurativa, non presenta natura di rifiuto ed è destinata ad essere impiegata nell'esercizio di attività di impresa, ha disposto il dissequestro e la restituzione di questi all'avente diritto, rigettando nel resto l'appello. 2. Avverso tale ordinanza l'interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un'unica censura, la violazione degli artt.325 cod. proc. pen. e 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006 e la mancanza assoluta di motivazione, in ordine alle aree 2, 3 e 4 e ai materiali all'interno rinvenuti, oggetto di sequestro preventivo. La difesa censura l'omessa considerazione da parte del Tribunale sia della relazione tecnica di parte dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] sia del verbale di sopralluogo del 07/07/2021 dell'ARPAC, contenente un'analitica classificazione del materiale qualificabile come rifiuto, insistente sulle aree oggetto di sequestro. La difesa elenca gli specifici materiali depositati nelle aree sottoposte a sequestro e deduce l'assenza di qualsiasi riferimento ad essi nel verbale dell'ARPAC, in quanto non assimilabili a rifiuto. Invero, a parere della difesa, i materiali e le attrezzature sottoposte erroneamente a vincolo cautelare costituiscono mezzi operativi impiegati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - società di costruzioni specializzata nelle opere marittime - nello svolgimento dell'attività di impresa, i quali non possono essere qualificati in rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va ricordato che, in relazione al ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003). Dunque, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione coà radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 02/02/2017). 1.2. Inoltre, in tema di misure cautelari reali, è necessario richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, in merito ai rapporti tra gli istituti della revoca e del riesame, nonché alla specifica questione dell'ammissibilità dell'istanza di revoca del sequestro fondata sulla base dei medesimi elementi di fatto già noti o preesistenti all'emissione della misura, pertanto non sopravvenuti e astrattamente proponibili, ma effettivamente non proposti, in sede di riesame. Tali due istituti non si configurano come due cerchi concentrici, per la loro differenza ontologica che impone di escluderne la sovrapponibilità in quanto: il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura; la revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali della restrizione in essere, ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare (Sez. U., n. 46201 del 31/05/2018). Secondo i recenti insegnamenti di questa Corte, la mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non preclude all'interessato la possibilità di richiedere, anche in assenza di fatti sopravvenuti, la revoca della misura cautelare, eccependo l'originaria insussistenza dei presupposti del sequestro (Sez. 5, n. 3838 del 20/10/2016, dep. 25/01/2017). Da ciò consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione (Sez. U., n. 46201 del 31/05/2018), perché tale mancata proposizione non determina alcun giudicato cautelare "implicito" (Sez. 1, n. 19504 del 05/02/2014). 1.3. Tanto premesso, la doglianza risulta inammissibile in quanto, seppure formalmente riferita alla mancanza assoluta di motivazione, è sostanzialmente diretta a sollevare vizi della stessa, la quale risulta invece sussistente e pienamente sufficiente. La difesa, senza prendere in considerazione la motivazione dell'ordinanza impugnata, propone un'elencazione degli specifici materiali presenti all'interno delle aree sottoposte a sequestro, mediante una censura che risulta diretta a sollecitare accertamenti di fatto e una alternativa valutazione del quadro indiziario, preclusa in sede di legittimità. Nella specie, con riferimento alle zone indicate come aree 2, 3 e 4, sottoposte a vincolo cautelare, la motivazione dell'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, risulta pienamente sufficiente, nella parte in cui evidenzia che il materiale di varia natura è qualificabile in termini di rifiuto sulla base dell'analitica catalogazione compiuta dall'ARPAC (verbale [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e risulta altresì depositato in tali zone in maniera incontrollata. Il Tribunale osserva che il materiale in questione, per le caratteristiche oggettive e per la modalità indifferenziata di conservazione - Che è stata comprovata proprio alla luce dei rilievi fotografici contenuti nella relazione tecnica di parte dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], la quale è stata pertanto valutata dal Tribunale - risulta difficilmente riutilizzabile nell'esercizio di attività di impresa. Per quanto concerne la natura dei singoli oggetti, rinvenuti nelle suddette aree, la difesa propone una valutazione fattuale, diversa e alternativa a quella compiuta dal Tribunale alla luce della catalogazione svolta dall'ARPAC, con cui è stata certificata la presenza di traversine di legno, apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose, imballaggi contaminati da sostanze pericolose, lattine di vernici, materiale ferroso di varia natura, pneumatici fuori uso, batterie al piombo, fusti d'olio. Si tratta, dunque, di una pluralità di materiali depositati alla rinfusa, nell'ambito dei quali non è possibile, allo stato attuale, operare una distinzione tra ciò che rientra nella categoria dei rifiuti e ciò che non vi rientra e che, in ogni caso, occupano le aree oggetto di sequestro come emerge dalla stessa relazione tecnica di parte. In questo quadro, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha correttamente applicato la nozione di rifiuto, risulta sufficiente e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così
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