CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 novembre 1959; avverso la sentenza del 10 ottobre 2022 della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 ottobre 2022, la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 483 cod. pen. e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, perché avrebbe attestato falsamente di essere in possesso dei requisiti di accesso ed esercizio previsti per le attività commerciali dall'art. 71 d.lgs n. 59 del 2010, pur essendo stato condannato in via definitiva a pena detentiva (per ricettazione) nei cinque anni antecedenti l'inoltro dell'istanza, circostanza pacificamente preclusiva. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi di censura. Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto la responsabilità del Nardi dalla sola sottoscrizione dell'incarico conferito all'agenzia (per la gestione della pratica), laddove il ricorrente si sarebbe limitato ad affidarsi ad uno studio di commercialisti di Pagani, i quali, a loro volta, avrebbero delegato l'esecuzione materiale degli adempimenti all'agenzia Eureka. Il ricorrente, quindi, non avrebbe mai sottoscritto alcun documento, se non la richiesta di attivazione della Pec, peraltro, mai stata nella sua disponibilità: ogni ulteriore attività sarebbe, invece, attribuibile solo ai dipendenti dell'agenzia Eureka che, per come si è detto, si sarebbero occupati della materiale esecuzione degli adempimenti amministrativi. Il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e connesso vizio di motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse pretermettendo qualsivoglia riferimento all'ineccepibile comportamento processuale del Nardi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione offerta nella sentenza impugnata, che, invece, ha desunto la responsabilità del ricorrente dalla convergenza di una pluralità di elementi logici e fattuali: l'interesse personale dell'imputato al completamento della procedura; la natura personale dei dati forniti in sede di compilazione della domanda e, in ultimo, la pacifica sottoscrizione del conferimento di incarico per la presentazione telematica della domanda, nel quale l'interessato si fa espressamente carico della veridicità della sussistenza delle condizioni contenute nella domanda. Il ricorrente, omettendo ogni riferimento a tali evidenze, si limita a censurare (peraltro, attraverso la riproposizione delle medesime censure già vagliate dalla Corte d'appello e un'analisi parcellizzata dei singoli elementi probatori) solo la valutazione delle prove e la conseguente ricostruzione dei fatti, così come operata Corte d'appello, senza evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. Ma tanto, com'è noto, è inammissibile in quanto il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione non involge né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento stesso (Sez. 2, n.21644 del 13/2/2013, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Rv. 251760). Ugualmente inammissibile è il secondo motivo, in quanto non tiene conto che il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità de reato o alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, v. 279549). Peraltro, in ciò, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Ebbene, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle attenuanti in parola (aderendo alla parallela ricostruzione offerta in primo grado) alla luce dei precedenti esistenti a suo carico, alcuni anche recenti. La motivazione è logica coerente, in difetto di contrarie allegazioni, con i dati processuali richiamati e, in quanto tale, insindacabile in questa sede. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa