CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CALEONE, in persona del Sindaco p.t.;- intimato –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttorep.t.;- intimata-per la revocazione della ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen. 21459/2025 depositata in data 25/07/2025;Numero registro generale 19062/2025Numero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 9413/2026Data pubblicazione 14/04/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18marzo 2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, che aveva rigettato l’appellodalla medesima proposto avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], di reiezione del ricorso perl’annullamento della cartella di pagamento dell’I.M.U., per l’anno diimposta 2012, in causa del valore di euro 257,20.Il consigliere delegato emise proposta di definizione anticipata.La ricorrente depositò istanza di decisione del ricorso.La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 21459/2025,depositata in data 25/07/2025, dichiarò improcedibile il ricorso, inquanto depositato a mezzo p.e.c., nella insussistenza dei presuppostiprevisti dall’art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c.2. Contro tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper revocazione.Il Comune di Brancaleone e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, allequali il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 21 settembre2025, non hanno svolto attività difensiva.Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 18 marzo2026, per la quale la ricorrente ha prima depositato alcuni documentie successivamente memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il presente giudizio ha come oggetto un ricorso per revocazionecontro ordinanza della Corte di cassazione.Sul tema i principi affermati da questa Corte sono consolidati neltempo.1.1. L'art. 391-bis c.p.c. stabilisce che se la sentenza, l’ordinanzao il decreto… pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti [...] daNumero registro generale 19062/2025Numero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 9413/2026Data pubblicazione 14/04/2026errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessatapuò chiederne [...] la revocazione. Quest'ultima disposizione prescriveche «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico gradopossono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza èl'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti dellacausa» e precisa che «Vi é questo errore quando la decisione é fondatasulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, oppure quando é supposta l'inesistenza di un fatto la cui veritàè positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se ilfatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare».La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fattotracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddovel'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza odell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica dispazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizioche, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme checontempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremidell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime,riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nelladistorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi dellaviolazione.Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilitàdi errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione ointerpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali cheinvestano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe unerrore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017,n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n.Numero registro generale 19062/2025Numero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 9413/2026Data pubblicazione 14/04/20269673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art.395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza dicassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore digiudizio o di valutazione.1.2. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., poi, deveconsistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice dimerito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza diun fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa oaccertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deveessere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso dicausalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; devepresentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non devecadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata(Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass. 20/02/2006, n. 3652; Cass.11/04/2001, n. 5369).In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto,oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È lacontestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo diveniregiustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito delprocesso. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazioneproposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare lacontestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se viè valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svistapercettiva.1.3. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delleimpugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altrivincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità percassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed iprovvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organigiurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la sceltaNumero registro generale 19062/2025Numero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 9413/2026Data pubblicazione 14/04/2026del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propriaspecifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio ovalutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limitidell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897).Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nellagiurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost.n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue ilpercorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per ledecisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e negarilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambitodell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, c.p.c.1.4. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, mapure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degliartt. 391-bis e 395 n. 4 portano a non ammettere la revocazione delledecisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errorigiuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dallamera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la«non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata comeprimaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, diconseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di unsistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472).1.5. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nellalettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U.,27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazionedelle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi dierrore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità,errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dellostesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti edocumenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bise 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'erroreNumero registro generale 19062/2025Numero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 9413/2026Data pubblicazione 14/04/2026di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia decisosu uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatoriotutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamenteintervenuta, anche se con motivazione che non abbia presospecificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte comemotivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già unerrore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile),bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorsoe, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibileessendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di erroridi giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 29/03/2022,n. 10040).L’errore quindi può anche cadere sul contenuto degli attiprocessuali oggetto di cognizione del giudice ma deve trattarsi di unamera svista di carattere materiale e meramente percettivo, riferito afatti univocamente e incontestabilmente percepibili nella loroontologica esistenza e insuscettibili di diverso apprezzamento, nonpotendo rilevare un errore che implichi un benché minimo margine diapprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione delfatto (Cass., Sez. U., 16/11/2016, n. 2336; Cass. 25/05/2018, n.13140).1.6. Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione,prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comportal'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelleindicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865).2. Nel caso di specie l’ordinanza di questa Corte di cui è chiesta larevocazione ha deciso in rito il precedente ricorso, dichiarandoloimprocedibile in quanto alla notifica del ricorso al Comune diBrancaleone non era seguito il suo tempestivo deposito con modalitàtelematiche; ciò in base all'art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.,Numero registro generale 19062/2025Numero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 9413/2026Data pubblicazione 14/04/2026applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022,a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione adecorrere dall'1 gennaio 2023, che dispone che il deposito degli attiprocessuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo,da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalitàtelematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196-quater, comma4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effettidell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che,al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato conmodalità non telematiche.Il ricorso era invece stato inviato alla cancelleria a mezzo p.e.c. indata 29 settembre 2024 e inviato a mezzo posta in data 1 ottobre2024; la Corte evidenziava come non ricorressero anomalieinformatiche nel periodo in questione, e che «nel caso di specie, non siversa nell’ipotesi di cui all’art. 196 quater, quarto comma, posto che ilsistema informatico non era ‘non funzionante’, tanto è vero che lacomunicazione con cui si dava avviso all’utenza dell’esecuzione delleore 8 del 30 settembre 2024, espressamente precisava che lefunzionalità di deposito telematico del settore civile sarebbero statedisponibili, pur essendo possibile che gli esiti dei controlli automaticipotessero pervenire solo al riavvio completo di tutti i sistemi. Ciò,dunque, non solo comportava la sicura possibilità di depositotelematico, ma, comunque, era temporalmente limitato sino alle ore 8del giorno 30 settembre 2024, con la conseguenza che, in ogni caso,ben avrebbe potuto depositare telematicamente il ricorso in detta data,essendo il medesimo, ex art. 369 comma 1 cod. proc. civ., l’ultimogiorno utile, stante la notificazione del ricorso il 9 settembre 2024, viapec ad entrambe le controparti. D’altro canto, è indicativo della nonaddebitabilità al sistema informatico delle difficoltà incontrate dallaNumero registro generale 19062/2025Numero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 9413/2026Data pubblicazione 14/04/2026ricorrente nel deposito telematico, quanto dalla medesima affermato insede di opposizione dalla proposta di definizione anticipate, ove siprecisa che ‘Allo stato comunque la istante è riuscita a superare gliimpedimenti tecnici’ avendo provveduto al deposito telematico di attirelativi ad altro ricorso per cassazione. Si tratta di un’affermazione che,seppur del tutto ininfluente sulla decisione del presente ricorso,rappresenta, nondimeno, la sussistenza di difficoltà che esulano dalcorretto funzionamento del sistema, in quanto evoca difficoltà tecnichericonducibili all’utente, che sostiene di averle incontrate anche avantialla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che avrebbe accettatoil deposito cartaceo».3. A fronte di tale decisione l’odierna ricorrente assume:a) che risulta dagli atti che ha depositato il ricorso prima in viadigitale, con la p.e.c., e poi in cartaceo, attraverso corriere SDA Posteitaliane, il che ha integrato il raggiungimento dello scopo e la presa dicontatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, con modalità non estranee alrito processuale e alla disciplina transitoria evidenziando che l’intentodi mera deflazione delle impugnazioni si pone in contrasto con lepeculiarità garantiste delle impugnazioni volte alla rimozione dell’erroregiudiziario;b) la Corte non ha correttamente percepito il ricorso introduttivo el’atto di opposizione alla proposta di definizione agevolata da dove sievince che si tratta di tributo non dovuto in quanto già pagato perintero dal fratello;c) la Corte ha errato nel condannarla al pagamento in favore dellaCassa delle ammende per la somma di euro 500,00 e per il raddoppiodel contributo unificato, non configurandosi nel suo comportamentoalcuna mala fede o alcun abuso del processo.Chiede quindi di sospendere l’efficacia dell’ordinanza e nel meritodi revocare la stessa, sollevando la ricorrente da ogni responsabilitàNumero registro generale 19062/2025Numero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 9413/2026Data pubblicazione 14/04/2026per colpa e da ogni sanzione a favore della Cassa delle ammendenonché da ogni responsabilità per lite temerari a e pagamento del CUraddoppiato.4. Il ricorso è inammissibile.4.1. Va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione del presentegiudizio a quello iscritto al n. 10345/2025, avente ad oggetto distintaordinanza di questa Corte e comunque esaminato nella medesimaadunanza camerale.4.2. La richiesta di sospensione dell’esecutività della ordinanza èevidentemente inammissibile, in quanto tale ordinanza ha rigettato ilricorso e quindi non è suscettibile di esecuzione con conseguenteinapplicabilità dell’art. 401 c.p.c., ritenuto applicabile alle solepronunce che abbiano deciso il merito della causa ai sensi dell’art. 384,secondo comma, c.p.c. (Cass. 17/09/2015, n. 18301; Cass.11/04/2023 n. 9660); né tantomeno può essere sospesa la sentenzadi merito passata in giudicato per effetto della detta pronuncia dirigetto della Corte di cassazione, ostandovi il disposto dell’art. 391-bis,quinto comma, c.p.c.4.3. Nessuna delle censure esposte nel ricorso appare configurareun errore revocatorio nei termini sopra descritti, errore revocatorio cheinvero non solo non viene ricondotto ad alcuno dei paradigmi di cuiall’art. 395 c.p.c., ma neanche compiutamente prospettato.La ricorrente, infatti, si duole, in primo luogo e con considerazionidi carattere generale, dell’applicabilità dell’obbligo di depositotelematico degli atti processuali, previsto dal legislatore con laintroduzione dell’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.,assumendo che comunque l’atto, notificato mediante pec allacancelleria della Corte e poi con plico postale, avrebbe raggiunto il suoscopo; trattasi però di censura evidentemente estranea al perimetrodell’errore revocatorio e che costituisce al limite una censura in diritto,Numero registro generale 19062/2025Numero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 9413/2026Data pubblicazione 14/04/2026relativa alla obbligatorietà del deposito telematico degli attiprocessuali.Censura in diritto che comunque appare del tutto infondata, allaluce del consolidato orientamento della Corte sul punto di cui ha fattoapplicazione l’ordinanza impugnata (vedi anche nel medesimo sensoCass. 11/06/2025, n. 15538; Cass. 3/02/2025, n. 2526; Cass.13/08/2024, n. 22795; Cass. 20/04/2023, n. 10689).Occorre appena precisare che laddove la parte evidenzia il deposito«telematico» del ricorso avvenuto con p.e.c. del 29 settembre 2024sembra riferirsi all’invio alla cancelleria a mezzo p.e.c. del ricorso,oggetto della valutazione della Corte.4.4. La soluzione in rito della causa esclude evidentemente ognipossibilità di un errore percettivo sul merito della controversia, che,infatti e correttamente, non è stato neanche esaminato dalla Corte.4.5. La condanna al pagamento della somma a favore della Cassadelle ammende è la mera conseguenza dell’applicazione dell’art. 380-bis u.c. c.p.c. laddove dispone che in caso di decisione conforme allaproposta di definizione anticipata (come pacificamente avvenuto nelcaso di specie, non dubitandosi né della esistenza della proposta nédella identità della soluzione prospettata dal consigliere delegato conquella accolta dal collegio), la Corte «applica …il quarto comma dell’art.96 c.p.c.», che prevede appunto la condanna di una somma in favoredella cassa delle ammende.Giova appena precisare che anche l’applicazione del raddoppio delcontributo unificato (alla quale la parte accenna nelle proprieconclusioni) consegue all’applicazione di espressa norma positiva,costituita dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.5. Il ricorso è quindi inammissibile.Non avendo il Comune svolto attività difensiva, non vi è condannaal pagamento delle spese di lite.Numero registro generale 19062/2025Numero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 9413/2026Data pubblicazione 14/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 18 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti