CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32478/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il 18/04/ 2003 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G. 14305-2025 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, che contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria tramite l'acquisizione di un documento funzionale al giudizio da rendere sulle generiche, già denegate in appello, è generico e aspecifico perchè la decisività del documento pretermesso non poteva che essere filtrata attraverso un dinamico e critico confronto con le valutazioni spese dalla Corte del merito nel giustificare la propria scelta discrezionale sul tema, argomentare integralmente trascurato dall'impugnazione che in termini altrettanto generici si pone in relazione alla quantificazione degli aumenti apportati in continuazione per i due fatti oggetto dell'imputazione. Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il