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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05273/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ,i/ [OSCURATO:PERSONA], n.

Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1414/21 della Corte di appello di Firenze del 22/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato quella pronunciata in primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di calunnia (art. 368 cod. pen.) e falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) commessi nel corso della deposizione resa nell'ambito del processo a carico di i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena inflittale dal Tribunale alla misura finale di un anno e cinque mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che deduce i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.

Violazione dell'art. 497, comma 3, cod. proc. pen. per mancato avviso ed inutilizzabilità delle dichiarazioni inizialmente rese in corso di udienza.

Violazione di legge in riferimento all'art. 63 cod. proc. pen.

Ad un certo punto della sua deposizione, la ricorrente si autoaccusava di avere dato incarico ad una terza persona di fingere un furto e la scelta di non interromperne l'esame rende manifestamente inutilizzabili tutte le ulteriori dichiarazioni, ivi comprese quelle riportate nell'ultima parte del capo d'imputazione.

Mancanza di correlazione tra il dichiarato della testimone e l'accusa nonché tra accusa e impianto probatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, dovuta tanto alla reiterazione di censure debitamente considerate e congruamente disattese dalla Corte di appello quanto alla scarsa comprensibilità di alcune deduzioni.

2. Con il primo motivo, la ricorrente ripropone una doglianza già formulata con l'atto di gravame.

Sul punto, la Corte di appello ha specificamente precisato che all'udienza del 4 ottobre 2013 celebratasi dinanzi alla Corte di assise di appello di Firenze, la stessa era stata interrogata dal Presidente e, come risultante in maniera testuale dalle trascrizioni, le erano stati forniti, fin dall'inizio dell'audizione, tutti gli avvertimenti di cui agli artt. 197 -bis, 198 e 497 cod. proc. pen.; ciò nonostante, anziché confermare la versione dei fatti resa in precedenza, con le dichiarazioni del 22 luglio 2011, la testimone aveva formulato una serie di accuse nei confronti del Pubblico Ministero, interrompendosi solo poco prima di ricevere l'avviso di cui all'art. 63 cod. proc. pen. (pag. 5 sent.) La censura si rivela, pertanto, generica per aspecificità sia sotto il profilo della pedissequa reiterazione sia sotto quello del mancato confronto con le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di appello nonché, infine, sotto l'aspetto della mera enunciazione, accompagnata da un'oscura puntualizzazione che "la nullità relativa riguarda le parti e non certo il teste assistito che parte non Il secondo motivo appare, invece, francamente incomprensibile.

Che tipo di rilevanza e/o incidenza abbia l'auto incolpazione di avere dato mandato ad una terza persona di simulare la commissione di un furto rispetto alle accuse calunniose mosse dalla ricorrente al Pubblico Ministero del processo per omicidio (d.ssa Comodi) è questione che il ricorso, addirittura ermetico sul punto, non si perita di precisare, sicché la doglianza va dichiarata generica (art. 581, lett. d], cod. proc. pen.) e perciò inammissibile.

Identica sorte arride alla terza doglianza, che ripete il contenuto del secondo motivo di gravame, già stigmatizzato come 'censura confusamente formulata' dalla Corte di appello (pag. 5 motivazione).

Al di là di un inconferente richiamo al principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), si è presumibilmente inteso alludere alla insussistenza dell'elemento materiale dei reati, ma per propugnare detta tesi, la ricorrente allega a sostegno il contenuto di svariati atti del processo principale, di cui invoca, indebitamente in sede di legittimità, un rinnovato apprezzamento ai fini di una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ,i/ [OSCURATO:PERSONA], n. Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1414/21 della Corte di appello di Firenze del 22/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato quella pronunciata in primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di calunnia (art. 368 cod. pen.) e falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) commessi nel corso della deposizione resa nell'ambito del processo a carico di i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena inflittale dal Tribunale alla misura finale di un anno e cinque mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che deduce i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. Violazione dell'art. 497, comma 3, cod. proc. pen. per mancato avviso ed inutilizzabilità delle dichiarazioni inizialmente rese in corso di udienza. Violazione di legge in riferimento all'art. 63 cod. proc. pen. Ad un certo punto della sua deposizione, la ricorrente si autoaccusava di avere dato incarico ad una terza persona di fingere un furto e la scelta di non interromperne l'esame rende manifestamente inutilizzabili tutte le ulteriori dichiarazioni, ivi comprese quelle riportate nell'ultima parte del capo d'imputazione. Mancanza di correlazione tra il dichiarato della testimone e l'accusa nonché tra accusa e impianto probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, dovuta tanto alla reiterazione di censure debitamente considerate e congruamente disattese dalla Corte di appello quanto alla scarsa comprensibilità di alcune deduzioni. 2. Con il primo motivo, la ricorrente ripropone una doglianza già formulata con l'atto di gravame. Sul punto, la Corte di appello ha specificamente precisato che all'udienza del 4 ottobre 2013 celebratasi dinanzi alla Corte di assise di appello di Firenze, la stessa era stata interrogata dal Presidente e, come risultante in maniera testuale dalle trascrizioni, le erano stati forniti, fin dall'inizio dell'audizione, tutti gli avvertimenti di cui agli artt. 197 -bis, 198 e 497 cod. proc. pen.; ciò nonostante, anziché confermare la versione dei fatti resa in precedenza, con le dichiarazioni del 22 luglio 2011, la testimone aveva formulato una serie di accuse nei confronti del Pubblico Ministero, interrompendosi solo poco prima di ricevere l'avviso di cui all'art. 63 cod. proc. pen. (pag. 5 sent.) La censura si rivela, pertanto, generica per aspecificità sia sotto il profilo della pedissequa reiterazione sia sotto quello del mancato confronto con le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di appello nonché, infine, sotto l'aspetto della mera enunciazione, accompagnata da un'oscura puntualizzazione che "la nullità relativa riguarda le parti e non certo il teste assistito che parte non Il secondo motivo appare, invece, francamente incomprensibile. Che tipo di rilevanza e/o incidenza abbia l'auto incolpazione di avere dato mandato ad una terza persona di simulare la commissione di un furto rispetto alle accuse calunniose mosse dalla ricorrente al Pubblico Ministero del processo per omicidio (d.ssa Comodi) è questione che il ricorso, addirittura ermetico sul punto, non si perita di precisare, sicché la doglianza va dichiarata generica (art. 581, lett. d], cod. proc. pen.) e perciò inammissibile. Identica sorte arride alla terza doglianza, che ripete il contenuto del secondo motivo di gravame, già stigmatizzato come 'censura confusamente formulata' dalla Corte di appello (pag. 5 motivazione). Al di là di un inconferente richiamo al principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), si è presumibilmente inteso alludere alla insussistenza dell'elemento materiale dei reati, ma per propugnare detta tesi, la ricorrente allega a sostegno il contenuto di svariati atti del processo principale, di cui invoca, indebitamente in sede di legittimità, un rinnovato apprezzamento ai fini di una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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