CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2015
Cassazione n. 08238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27763/2015 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rapp.te. p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n.Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Controricorrente avverso la sentenza n. 1581/12/15 della Commissione tributaria Regionale della Lombardia (di seguito, CTR), depositata in data 17/04/2015 e non notificata;F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 27763/2015 Numero sezionale 715/2022 Numero di raccolta generale 8238/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia accoglieva l'appello dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. stessa avverso gli avvisi di accertamento con il quale l'Ufficio aveva rideterminato per l’annualità 2005-2006-2007 2008, ai fini Ires, Iva ed Irap, oltre sanzioni. 2. Avverso tale sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. 3. In data 11/02/2022 la ricorrente ha depositato memoria telematica contenente istanza di estinzione del giudizio a seguito di procedura di definizione agevolata, ex art. 6 d.-l. 22/10/2016 n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 1/12/2016, n. 225. All’uopo ha allegato l'istanza di adesione alla definizione agevolata (all.4), la comunicazione di Equitalia recante l'accettazione dell'istanza di adesione (all.5), le ricevute di pagamento secondo il piano di rateizzazione convenuto con Equitalia (all. 6). [OSCURATO:PERSONA]: 1. La documentazione allegata all’istanza di estinzione del giudizio avanzata dalla difesa della società contribuente comprova la sussistenza della procedura di condono (cd. rottamazione delle cartelle) in pendenza dell’impugnazione degli avvisi di accertamento oggetto della sentenza della CTR qui impugnata. Per effetto di tali fatti, sopravvenuti al ricorso in cassazione intentato dalla società, viene a mancare l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio in cassazione, sebbene con la memoria 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 27763/2015 Numero sezionale 715/2022 Numero di raccolta generale 8238/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 telematica la contribuente non ha formalizzato la rinuncia al ricorso ex art. 6 del d.-l. n. 193 del 2016, conv. con mod. in l. n. 225 del 2016 e art. 44 del d.lgs. 546 del 1992. Né, d’altro canto, l’Agenzia delle entrate - controricorrente - risulta aver formulato pretese contrapposte. Sul punto, il Collegio fa proprio l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell’interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell’art.372 cod. proc. civ., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza. E ciò, per effetto dell'evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Sez. 5, 11/06/2004, n. 11176), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria telematica dell’11 febbraio 2022. Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenienza del condono e della dell’adesione della contribuente alla definizione dei carichi. 7. Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione. Spese compensate. Così deciso, in data 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N