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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09693/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 046XYKD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Q1HHD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 25 febbraio 2025 che, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Massa il 21 marzo 2024, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 25.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di una pluralità di episodi del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi in Massa e Montignoso tra l'aprile e il settembre del 2022; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena in anni 5, mesi 6, giorni 20 di reclusione e di euro 16.000 di multa, in ordine a una serie di episodi del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] tra 1'8 agosto e il 17 settembre del 2022.

Osservato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa dell'imputato contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito i quali, hanno diffusamente spiegato (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) le ragioni ostative alla configurabilità della attenuante invocata, in piena sintonia con le coordinate interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, Rv. 264672 e Sez. 6, n. 37100 del 19/07/2012, Ry. 253381).

Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata riqualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez.

Un.n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, l'elevato numero di cessioni accertate, l'introito economico derivatone, la durata temporale della condotta e la tipologia delle sostanze trattate, costantemente reperite grazie a solidi rapporti con l'ambiente del traffico di stupefacenti (pag. 7 della sentenza impugnata).

Evidenziato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa dell'imputato censura il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di una doglianza già efficacemente disattesa dai giudici di merito, i quali, nel ricordare che si è proceduto con rito abbreviato, hanno richiamato in modo pertinente la preclusione processuale di cui all'art. 438, comma 6 bis cod. proc. pen.

Precisato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] si duole della conferma del giudizio di responsabilità penale con riguardo al capo 13, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (pagina 9 della sentenza impugnata), nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto contestato, hanno valorizzato in maniera razionale le conversazioni intercettate e gli accertamenti della P.G. circa la consegna a [OSCURATO:PERSONA] del borsone contenente la droga.

Osservato che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la difesa contesta la mancata applicazione, nella loro massima estensione, delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, risultando ragionevole e dunque immune da censure l'impostazione della Corte di appello che, pur riconoscendo le attenuanti generiche alla luce delle dichiarazioni ammissive dell'imputato, ne ha tuttavia escluso in maniera non illogica l'operatività nella loro massima estensione, "in ragione della gravità dei fatti attinenti a un traffico di sostanze stupefacenti di particolare livello" (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali le difese contrappongono differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 046XYKD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Q1HHD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 25 febbraio 2025 che, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Massa il 21 marzo 2024, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 25.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di una pluralità di episodi del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi in Massa e Montignoso tra l'aprile e il settembre del 2022; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rideterminava la pena in anni 5, mesi 6, giorni 20 di reclusione e di euro 16.000 di multa, in ordine a una serie di episodi del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] tra 1'8 agosto e il 17 settembre del 2022. Osservato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa dell'imputato contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito i quali, hanno diffusamente spiegato (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) le ragioni ostative alla configurabilità della attenuante invocata, in piena sintonia con le coordinate interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, Rv. 264672 e Sez. 6, n. 37100 del 19/07/2012, Ry. 253381). Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata riqualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un.n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, l'elevato numero di cessioni accertate, l'introito economico derivatone, la durata temporale della condotta e la tipologia delle sostanze trattate, costantemente reperite grazie a solidi rapporti con l'ambiente del traffico di stupefacenti (pag. 7 della sentenza impugnata). Evidenziato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa dell'imputato censura il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di una doglianza già efficacemente disattesa dai giudici di merito, i quali, nel ricordare che si è proceduto con rito abbreviato, hanno richiamato in modo pertinente la preclusione processuale di cui all'art. 438, comma 6 bis cod. proc. pen. Precisato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] si duole della conferma del giudizio di responsabilità penale con riguardo al capo 13, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (pagina 9 della sentenza impugnata), nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto contestato, hanno valorizzato in maniera razionale le conversazioni intercettate e gli accertamenti della P.G. circa la consegna a [OSCURATO:PERSONA] del borsone contenente la droga. Osservato che il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la difesa contesta la mancata applicazione, nella loro massima estensione, delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato, risultando ragionevole e dunque immune da censure l'impostazione della Corte di appello che, pur riconoscendo le attenuanti generiche alla luce delle dichiarazioni ammissive dell'imputato, ne ha tuttavia escluso in maniera non illogica l'operatività nella loro massima estensione, "in ragione della gravità dei fatti attinenti a un traffico di sostanze stupefacenti di particolare livello" (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali le difese contrappongono differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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