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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1992

Cassazione n. 33771/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. per essersi impossessato di indefinito quantitativo di acqua mediante manomissione del contatore idrico collegato alla rete comunale.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolato in tre motivi.

Considerato in diritto 1.Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la difesa deduce intervenuta prescrizione del reato- è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione matura il 10 novembre 2026, dovendosi rilevare che, in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando) sicchè il corso della prescrizione rimane [...] sospeso dal termine previsto dall'art. 544 [cod. proc. pen.] per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2.Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente deduce la non configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. - è inedito e, pertanto, inammissibile (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv.26620201; Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Rv.25663101) e che deve ritenersi, conseguentemente, manifestamente infondata l'ulteriore doglianza, ad essa collegata, sulla ritenuta improcedibilità del reato per difetto di querela; 3.[OSCURATO:PERSONA] che deve ritenersi, altresì, inammissibile il terzo motivo con cui la difesa deduce mancanza della motivazione in quanto del tutto generica e priva delle ragioni di diritto che sorreggono la richiesta, non assolvendo, pertanto, la censura la funzione di critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, anche tenuto conto della esaustiva e logica valutazione compiuta dalla Corte territoriale nella motivazione ostesa dalla sentenza impugnata ( pagg. 2-3- 1in cui si è dato atto che l'immobile abitato dal ricorrente era alimentato da un allaccio abusivo diretto); 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. per essersi impossessato di indefinito quantitativo di acqua mediante manomissione del contatore idrico collegato alla rete comunale. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolato in tre motivi. Considerato in diritto 1.Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui la difesa deduce intervenuta prescrizione del reato- è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione matura il 10 novembre 2026, dovendosi rilevare che, in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando) sicchè il corso della prescrizione rimane [...] sospeso dal termine previsto dall'art. 544 [cod. proc. pen.] per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2.Considerato che il secondo motivo- con cui il ricorrente deduce la non configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. - è inedito e, pertanto, inammissibile (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv.26620201; Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Rv.25663101) e che deve ritenersi, conseguentemente, manifestamente infondata l'ulteriore doglianza, ad essa collegata, sulla ritenuta improcedibilità del reato per difetto di querela; 3.[OSCURATO:PERSONA] che deve ritenersi, altresì, inammissibile il terzo motivo con cui la difesa deduce mancanza della motivazione in quanto del tutto generica e priva delle ragioni di diritto che sorreggono la richiesta, non assolvendo, pertanto, la censura la funzione di critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, anche tenuto conto della esaustiva e logica valutazione compiuta dalla Corte territoriale nella motivazione ostesa dalla sentenza impugnata ( pagg. 2-3- 1in cui si è dato atto che l'immobile abitato dal ricorrente era alimentato da un allaccio abusivo diretto); 4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M
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