CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 37086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31103/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 4219/2020 del TRIBUNALE di ROMA, sezione fallimentare, depositato il 05/11/2020 R.G.N. 78002/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per un credito di lavoro maturato dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. L'adito Tribunale di Roma, nella contumacia della curatela del fallimento, ha respinto l'opposizione perché non era stato provato il rapporto di lavoro con la fallita; in particolare ha osservato che tale rapporto era stato originariamente instaurato con altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA] spa) e che soltanto dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato comunicato ai lavoratori che, a seguito di una ristrutturazione delle attività aziendale, si era avuto il trasferimento mediante stipula di un contratto di cessione di ramo di azienda con la [OSCURATO:PERSONA] group srl; che la suddetta vicenda traslativa non era stata dimostrata dal lavoratore e non poteva applicarsi il principio di non contestazione, necessitando di riscontro documentale; che dalla prova orale espletata non si rilevavano gli elementi per ravvisare un rapporto di lavoro di natura subordinata, quanto al periodo 1.7.2012 - 1.2.2013, disciplinato da un contratto a progetto stipulato direttamente con la [OSCURATO:PERSONA]; che, quanto alla domanda subordinata, fondata sul contratto a progetto del 30.6.2012, stipulato con la fallita, le prestazioni svolte erano cessate pacificamente 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il credito maturato negli otto mesi di effettiva vigenza del contratto era stato già ammesso al passivo. 3. Per la cassazione ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl non ha svolto attività difensiva. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere il Tribunale considerato che era stata depositata, e debitamente richiamata nei suoi scritti difensivi, la comunicazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] inviata al lavoratore a firma congiunta del cedente [OSCURATO:PERSONA] spa e della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] srl ove erano stati indicati tutti gli elementi dell'avvenuto trasferimento di azienda tra le società ed il passaggio del lavoratore alle dipendenze appunto della cessionaria. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell'art. 99 della legge n. 267/1942 e successive modifiche, per non avere il Tribunale, sull'erroneo presupposto dell'assenza della documentazione attestante il dedotto trasferimento di ramo di azienda, rigettato tutte le domande di accertamento della subordinazione spiegate dal ricorrente. 4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell'art. 2112 cc e falsa applicazione dell'art. 2556 cod. civ. poiché le limitazioni della prova, alle quali il Tribunale aveva alluso, non operavano nei confronti dei terzi. 5. Con il quarto motivo si obietta la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per error in procedendo e violazione dell'art. 112 cpc, attesa l'omessa pronuncia sulla domanda di esso ricorrente di accertamento dell'illegittimità e/o nullità del contratto a progetto, sottoscritto il 19.7.2012, intercorso ai sensi degli artt. 61-69 d.lgs. n. 276/03. 6. Con il quinto motivo si rileva la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per error in procedendo e violazione dell'art. 112 cpc, in considerazione dell'omessa pronuncia sulla domanda di esso ricorrente di accertamento della natura subordinata del rapporto nel periodo 1.2.2012 - 1.7.2012. 7. Con il sesto motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, costituito dall'accertamento della natura subordinata del rapporto nel periodo successivo in cui il lavoratore era pacificamente in forza alla [OSCURATO:PERSONA] srl ([OSCURATO:DATA_NASCITA] - 1.3.2013). 8. I primi tre motivi sono fondati (Cass. n. 5320/2022); contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, la documentazione relativa alla domanda di insinuazione al passivo non doveva esser necessariamente prodotta dalla parte nella fase di opposizione; era difatti sufficiente indicarla, seppure specificamente, nel ricorso in opposizione; né il Tribunale avrebbe potuto liquidare ogni questione affermando di non poterla acquisire d'ufficio; difatti la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, secondo comma, n. 4), legge fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, e in difetto della produzione di uno di essi il tribunale deve disporne l' acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove sono custoditi (v. Cass.n. 12549-17, Cass. n. 5094-18, Cass. n. 15627-18, Cass. n. 25663-20); nel contempo è principio parimenti acquisito che l'art. 2556, primo comma, cod. civ., al quale ulteriormente il tribunale ha alluso in forza del rilievo per cui sarebbe stata pur sempre necessaria la prova scritta del contratto di trasferimento d'azienda ai fini delle spettanze del lavoratore verso la fallita, prevede sì la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, ma come tutte le disposizioni concernenti la prova di un contratto opera solo con riguardo alle parti contraenti; sicché non è applicabile ai terzi che, come il lavoratore, intendano provare il fatto storico del trasferimento onde trarne le dovute conseguenze quanto ai crediti di lavoro; in sostanza, da parte dei terzi la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (v. le risalenti ma sempre condivisibili Cass. n. 6071-87, Cass. n. 1253-84, Cass. n. 564-79, Cass. n. 930-75). 9. Anche il quarto ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono fondati. 10. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. 11. Nella fattispecie in esame, a fronte di domande tempestivamente e ritualmente proposte dall'originario istante sia sulla dedotta illegittimità del contratto a progetto sottoscritto in data 19.7.2012 sia sulla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro antecedente 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale non si è pronunciato incorrendo, pertanto, nel vizio denunciato. 12. La trattazione del sesto motivo resta assorbita essendo il suo esame dipendente dallo scrutinio dei motivi sopra accolti.13. Ne deriva che il decreto del Tribunale di Roma va cassato con rinvio allo stesso giudice, in diversa composizione, per nuovo esame; il Tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. PQM La Corte accoglie i primi cinque motivi, assorbito il sesto; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de