CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 38271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di lesioni aggravate, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod.pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, Sentenza n. 2104 del 16/12/2021 Rv. 282666); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 I