CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 08837/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8078/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] L. MANTEGAZZA, 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti intervenienti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1030/2016 depositata il16/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] adiva il tribunale di Bari e premesso che la Corte europea dei diritti dell’uomo con sentenza del 29 luglio 2004, aveva dichiarato il criterio di calcolo dell’indennizzo espropriativo determinato in base all’art. 5 bis l. n.359/1992 in contrasto con la Convenzione, chiedeva la condanna del Comune di Molfetta al pagamento dell’indennità ad essa spettante in relazione a due atti di cessione volontaria conclusi in epoca antecedente alla pronunzia, rispettivamente, il 30 giugno 2004 ed il 22 luglio 2004, dovendo lo Stato adottare misure volte a riparare le violazioni accertate anche retroattivamente. Chiedeva altresì, in via graduata, la condanna del detto comune al pagamento di un indennizzo per l’indebito arricchimento che l’amministrazione comunale aveva conseguito. Nel contraddittorio delle parti il Tribunale di Bari, qualificando la domanda come diretta alla riliquidazione dell’indennità di cessione volontaria, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, ma declinava la propria competenza in favore della Corte di appello di Bari in unico grado. Avverso tale sentenza la Minervini ha proposto appello innanzi alla Corte di appello di Bari che, con sentenza n.1036/2016, pubblicata il 16.11.2016, ha rigettato la domanda, condannando la Minervini al pagamento delle spese del giudizio. In motivazione la Corte di appello ha ritenuto che le domande proposte dalla Minervini fossero del tutto infondate. Secondo la Corte gli atti di cessione volontaria conclusi fra le parti contenevano elementi negoziali tipici dell’autonomia privata che non erano stati impugnati con azione volta ad incidere sull’accordo consacrato e, non contenendo una clausola di salvezza di eventuale conguaglio, non potevano comunque trovare accoglimento da parte della stessa Corte quale giudice di unico grado, non essendo stati impugnati. Il giudice di appello aggiungeva poi che anche a volere ritenere la domanda proposta dalla Minervini come rivolta a sanzionare la mancata riapertura del procedimento amministrativo, la stessa era sottratta alla giurisdizione del g.o. in quanto involgente l’attività provvedimentale della p.a., precisando che “la questione è sul punto ancora non giudicata, posto la mancanza nella sentenza impugnata di una statuizione di merito”. La Corte di appello riteneva, infine, infondata la domanda di indebito arricchimento trovando la locupletazione del Comune di Molfetta causa negli accordi di cessione volontaria e nel consenso della parte che assumeva di essere stata danneggiata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il comune di Molfetta non si costituiva. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.16857/2022, depositata il 25 maggio 2022, dichiarava la nullità della notifica del ricorso nei confronti del comune di Molfetta, eseguita presso il domicilio del difensore dello stesso comune e non nel domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. V. Resta, disponendo la rinnovazione della notifica stessa, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione. Successivamente, con istanza depositata il 14 luglio 2022, il difensore della ricorrente, premesso che la [OSCURATO:PERSONA] era deceduta nelle more del giudizio di legittimità, chiedeva dichiararsi l’interruzione del giudizio. Con successiva “comparsa di costituzione e intervento” del 7.10.2022, il difensore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di rinunziare all’istanza di interruzione proposta con atto del 14.7.2022 e di volersi costituire e intervenire nell’interesse di eredi per proseguire il ricorso, chiedendo la fissazione di un nuovo termine per effettuare la rinnovazione della notifica del ricorso al comune di Molfetta. Il Presidente della prima sezione civile, con decreto del 13.10.2022, impregiudicata ogni valutazione da parte del collegio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’operatività della rimessione in termini, concedeva il termine di giorni 60 per provvedere alla nuova notifica del ricorso alla parte intimata. Il comune di Molfetta si costituiva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’atto di riassunzione e nel merito l’infondatezza del ricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 16 marzo 2023. Gli intervenienti hanno depositato memoria. Il ricorso è inammissibile per mancata rinnovazione della notifica del ricorso alla parte intimata entro il termine fissato nell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n.16857/2022. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio –Cass., n. 14385/2007-. Tale giurisprudenza univoca e consolidata nel tempo, ben nota al difensore dell’originaria ricorrente nel presente giudizio, non poteva dunque giustificare il deposito della istanza di interruzione del giudizio per morte della Minervini, né rendeva giustificata la rimessione in termini ai fini della rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione –cfr. inter alia, Cass. n.1757/2016-. Gli argomenti evocati a sostegno della tesi favorevole all’interruzione del giudizio di cassazione quando per riattivarlo fossero necessarie attività di parte -quali il deposito del ricorso, la produzione di documenti che riguardino la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, l'integrazione del contraddittorio nel corso del giudizio, il rideposito del fascicolo di parte; la rinnovazione della notificazione; la facoltà di rinuncia al ricorso- sono già stati puntigliosamente esaminati e disattesi dalle Sezioni Unite. Ed infatti, con sentenza n.11195/1992 questa Corte, tornando ad affrontare la questione della applicabilità dell’interruzione al giudizio di cassazione, dopo avere premesso che “il legislatore, nei limiti della ragionevolezza, può ridurre la rilevanza di eventi che astrattamente possono compromettere il contraddittorio, ritenendo che quando non è prevista l'interruzione sussiste un obbligo di attivarsi, sia a carico della parte - nella ipotesi di revoca della procura - sia a carico del difensore - in caso di rinuncia al mandato - che dovrebbe impedire gli effetti della compromissione del contraddittorio, con la conseguenza che qualora a tale onere non si ottemperi gli effetti che ne derivano trovano la loro causa in un comportamento omissivo e non anche in un vizio della normativa”, ha ritenuto che “È ben vero che in tale giudizio, dominato dall'impulso d'ufficio, esistono una serie di attività che presuppongono la presenza del difensore, ma la circostanza che il legislatore non abbia previsto, proprio per tale motivo, la rilevanza degli eventi di cui agli art. 299 ss. c.p.c., non induce nè ad applicare in via analogica le norme predette, ostandovi il divieto dell'art. 14 delle preleggi, nè ad affermare l'incostituzionalità di tale mancata previsione, dovendosi invece ritenere che la struttura del giudizio di legittimità impone un particolare onere di attenzione per la parte, sicché è da dire che la mancata osservanza di quest'onere, per fatti relativi al procuratore - come nel caso di specie - ricadono sulla parte stessa che non si è attivata per ovviare alle conseguenze derivanti da eventi che essa avrebbe potuto e dovuto conoscere.” Peraltro, a tale indirizzo, le stesse Sezioni Unite hanno derogato nell’unica ipotesi di morte del difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione - Cass. S.U. n.477/2006, Cass. S.U. n.1206/2006, di recente Cass.n.9875/2019-. Non può tuttavia dubitarsi che le esigenze poste a base di tale ultimo orientamento non possono in alcun modo essere comparate con l’ipotesi qui all’esame della Corte, nella quale il difensore della parte deceduta - pienamente consapevole dell’indirizzo giurisprudenziale in tema di mancata applicazione della disciplina dell’interruzione al giudizio di cassazione - era investito dei poteri necessari per procedere alla rinnovazione della notificazione entro il termine fissato dall’ordinanza interlocutoria notificata. Ne consegue, allora, l’inammissibilità del ricorso (Cass., n.1930/2017). Le spese seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Molfetta in euro 4.500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, i