CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 1989
Cassazione n. 16612/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/11/1989 avverso la sentenza del 11/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] propone impugnazione (correttamente riqualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione) avverso la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] che l'ha condannata per il reato di cui all'art. 689 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione del giudice di prime cure in riferimento al momento in cui si è realizzato il reato e alla corretta valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il