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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 13907/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Chieti del 12 gennaio 2021, ha rideterminato in mesi cinque di reclusione ed euro sessanta di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale.

Si deduce che l'unica ragione che aveva indotto l'Asan ad introdursi nelle abita- zioni consisteva nel tentativo di chiedere l'elemosina.

2.1. Nella memoria del 9 dicembre 2021, la difesa si riporta al ricorso e chiede che la Corte di Cassazione disponga la trattazione dello stesso in udienza pubblica, rilevando che le censure non sono in punto di fatto, bensì attengono a travisamenti delle prove emersi nel corso del procedimento e puntualmente evidenziati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è basato su motivi di impugnazione non proponibili in sede di legit- timità.

La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- I presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio, evi- denziando che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non emergevano contraddizioni tra le dichiarazioni del Sovr. [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimo aveva riferito testualmente di aver contemporaneamente notato l'arrivo della volante della Polizia, l'uscita del ragazzo dalla parte posteriore del di- stributore e il suo tentativo di allontanarsi sventato dalle forze dell'ordine.

Si è chia- rito, pertanto, che v'era stata una contemporaneità tra la fuga del ragazzo e l'arrivo dei poliziotti, che avevano avuto modo di vedere il ragazzo uscire dal retro della casetta, gettare il bastone e fuggire.

Per tali ragioni la Corte territoriale ha attribuito il tentativo di rottura della porta anteriore all'imputato, in quanto il teste Vocione aveva dichiarato di aver sentito ru- mori, di essersi insospettito ed uscito sul balcone, vedendo il ragazzo che raccoglieva un bastone da terra, per poi correre verso il distributore e posizionarsi sul retro dello stesso, ivi rimanendo e continuando a fare rumore, armeggiando.

Nella sentenza impugnata si è considerato logicamente probabile (se non addi- rittura certo data la forzatura parziale della porta di ingresso, solo successivamente notata dagli operanti) che i rumori uditi dal Vocione prima di affacciarsi sul balcone fossero riferibili al primo tentativo del Fasoli di scassinare la casetta della porta di ingresso, situata sul davanti (tentativo fallito, in quanto la porta era munita di altra chiusura col lucchetto), motivo per il quale l'imputato provava la via posteriore, mu- nendosi di un bastone trovato sul posto.

A fronte della motivazione ampia e congrua sopra esposta sulla configurabilità del reato contestato e sull'attribuzione del medesimo al Fasoli, la tesi difensiva appare contraddetta dalle evenienze illustrate nell'ampio apparato argomentativo.

Il ricorrente, d'altronde, non si confronta con la predetta dettagliata ed esau- riente descrizione delle fasi della vicenda, compiutamente rappresentata dalla Corte aquilana.

Peraltro, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non ha alle- gato (né ha richiamato) i verbali di deposizione testimoniale che dimostrerebbero il presunto travisamento delle prove.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- t guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor-rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Chieti del 12 gennaio 2021, ha rideterminato in mesi cinque di reclusione ed euro sessanta di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale. Si deduce che l'unica ragione che aveva indotto l'Asan ad introdursi nelle abita- zioni consisteva nel tentativo di chiedere l'elemosina. 2.1. Nella memoria del 9 dicembre 2021, la difesa si riporta al ricorso e chiede che la Corte di Cassazione disponga la trattazione dello stesso in udienza pubblica, rilevando che le censure non sono in punto di fatto, bensì attengono a travisamenti delle prove emersi nel corso del procedimento e puntualmente evidenziati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi di impugnazione non proponibili in sede di legit- timità. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente, come meglio specificato nella parte in fatto della sentenza, delle ragioni della propria decisione, sorretta da moti- vazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- I presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). La Corte di appello ha riconosciuto la fondatezza dell'impianto accusatorio, evi- denziando che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non emergevano contraddizioni tra le dichiarazioni del Sovr. [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimo aveva riferito testualmente di aver contemporaneamente notato l'arrivo della volante della Polizia, l'uscita del ragazzo dalla parte posteriore del di- stributore e il suo tentativo di allontanarsi sventato dalle forze dell'ordine. Si è chia- rito, pertanto, che v'era stata una contemporaneità tra la fuga del ragazzo e l'arrivo dei poliziotti, che avevano avuto modo di vedere il ragazzo uscire dal retro della casetta, gettare il bastone e fuggire. Per tali ragioni la Corte territoriale ha attribuito il tentativo di rottura della porta anteriore all'imputato, in quanto il teste Vocione aveva dichiarato di aver sentito ru- mori, di essersi insospettito ed uscito sul balcone, vedendo il ragazzo che raccoglieva un bastone da terra, per poi correre verso il distributore e posizionarsi sul retro dello stesso, ivi rimanendo e continuando a fare rumore, armeggiando. Nella sentenza impugnata si è considerato logicamente probabile (se non addi- rittura certo data la forzatura parziale della porta di ingresso, solo successivamente notata dagli operanti) che i rumori uditi dal Vocione prima di affacciarsi sul balcone fossero riferibili al primo tentativo del Fasoli di scassinare la casetta della porta di ingresso, situata sul davanti (tentativo fallito, in quanto la porta era munita di altra chiusura col lucchetto), motivo per il quale l'imputato provava la via posteriore, mu- nendosi di un bastone trovato sul posto. A fronte della motivazione ampia e congrua sopra esposta sulla configurabilità del reato contestato e sull'attribuzione del medesimo al Fasoli, la tesi difensiva appare contraddetta dalle evenienze illustrate nell'ampio apparato argomentativo. Il ricorrente, d'altronde, non si confronta con la predetta dettagliata ed esau- riente descrizione delle fasi della vicenda, compiutamente rappresentata dalla Corte aquilana. Peraltro, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non ha alle- gato (né ha richiamato) i verbali di deposizione testimoniale che dimostrerebbero il presunto travisamento delle prove. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- t guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor-rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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