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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 luglio 1956

Cassazione n. 48827/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1956 avverso la sentenza del 04/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEr-chato-avyts-cralle parti7-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO che Michele SCARCELLA ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Lecce ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni, 6 mesi, 20 giorni di reclusione e 3.500,00 euro di multa in relazione ai reati di lesioni personali, detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo; che, con l'unico motivo di ricorso, si deducono violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di porto abusivo di arma; CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 e applicabile ratione temporis al caso di specie, la deduzione del vizio di motivazione non è consentita nella presente sede, in quanto la citata disposizione limita l'impugnabilità per cassazione della pronuncia di "patteggiamento" alle sole ipotesi in essa tassativamente indicate e, cioè: "per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 2 .78337; Sez. 2, n. 4727 dell'11/1/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che, analogamente, non può essere formulata censura in punto di responsabilità, tema anch'esso escluso dal novero delle ipotesi di ricorso; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero„ della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1956 avverso la sentenza del 04/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEr-chato-avyts-cralle parti7-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO che Michele SCARCELLA ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Lecce ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni, 6 mesi, 20 giorni di reclusione e 3.500,00 euro di multa in relazione ai reati di lesioni personali, detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo; che, con l'unico motivo di ricorso, si deducono violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di porto abusivo di arma; CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 e applicabile ratione temporis al caso di specie, la deduzione del vizio di motivazione non è consentita nella presente sede, in quanto la citata disposizione limita l'impugnabilità per cassazione della pronuncia di "patteggiamento" alle sole ipotesi in essa tassativamente indicate e, cioè: "per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 2 .78337; Sez. 2, n. 4727 dell'11/1/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); che, analogamente, non può essere formulata censura in punto di responsabilità, tema anch'esso escluso dal novero delle ipotesi di ricorso; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero„ della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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