CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 16924/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 06/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della violazione dilegge in relazione al difetto dell’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita edall’assenza di un effettivo riconoscimento del ricorrente quale soggetto coinvolto nei fatti, nonè consentito in questa sede in quanto, da un lato, reitera pedissequamente doglianze giàprospettate in appello ed adeguatamente respinte con logiche argomentazioni, dall’altro,secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuovavalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice dimerito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o unadiversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di285504 – 01);che la Corte di appello ha dato congruamente atto, in primis, della certa riconducibilitàdei fatti al [OSCURATO:PERSONA], posto che sarebbe stato inverosimile sostenere che i riferimentipersonali forniti da costui al momento dei noleggi non gli appartenessero, in secundis, dellasussistenza del dolo specifico dell’appropriazione indebita, avendo il ricorrenteconsapevolmente disatteso le regole vigenti in tema di noleggio;rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge inordine al diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante della speciale tenuità deldanno, alla mancata individuazione dei criteri di determinazione della provvisionale edall’errato aumento di pena per la recidiva, invero, mai contestata, non è consentito ed èmanifestamente infondato; infatti la difesa si limita a riprodurre censure già correttamentedisattese dalla Corte di appello, la quale ha evidenziato, in modo logico ed argomentato,come la concessione delle attenuanti generiche sia preclusa dalle modalità della condotta,oltre che dai numerosi precedenti penali (i quali, anche da soli, possono giustificare ilmancato riconoscimento di dette attenuanti, cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.,Rv. 280444), mentre l’omesso riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4cod. pen. sia dovuto alla non esiguità del valore delle biciclette;che circa l’omessa individuazione dei criteri seguiti per la quantificazione dellaprovvisionale, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata (si veda pag. 3) con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;che, infine, in ordine all’asserito aumento di pena per la recidiva, invero, non emergealcun aumento per la recidiva, risultando chiaramente dalla sentenza di primo grado il soloaumento a titolo di continuazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]