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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 36797/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla requisitoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese depositate nell'udienza del 17 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] richiama le conclusione depositate a mezzo PEC il 06/04/2023 che riproduce in formato cartaceo. t Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Roma del 8 giugno 2022, che - in riforma della sentenza del tribunale di Cassino del 6 novembre 2013, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha dichiarato non doversi procedere, nei loro confronti, per i reati di cui agli artt. 110,483 e 61 n. 2 cod. pen. - capo C) - 110,81 cpv.,48 e 479 cod. pen. - capo E) - 110,81 cpv.,48 e 479 cod. pen. - capo F) - perché estinti per intervenuta prescrizione - nonché per il reato di cui agli artt. 110,81 cpv., 485 cod. pen. - capo D) - perché non previsto dalla legge come reato, con la revoca delle statuizioni civili di primo grado.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con il primo motivo, ha dedotto nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento, anche in relazione alla sentenza di primo grado, in quanto la Corte d'appello, nel revocare le statuizioni civili di primo grado, non si sarebbe avveduta che il Mastracci si era costituito parte civile nel processo in relazione a tutte le imputazioni elevate nei confronti degli imputati e non solo per i capi B) e D) della rubrica, oggetto, il primo, di pronuncia assolutoria per prescrizione già in primo grado e il secondo della liberatoria di secondo grado, per effetto dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 485 cod. pen. nelle more tra i due gradi di giudizio. 2.Con un secondo motivo, ha dedotto nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente rilevato un difetto di legittimazione ad agire del Mastracci-persona fisica, a favore del quale la sentenza di primo grado aveva pronunciato condanna al risarcimento del danno degli imputati, sul presupposto che il soggetto danneggiato dai reati a costoro attribuiti fosse la sola Mastracci s.r.I., amministrata dal ricorrente.

3. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte in data 25 marzo 2023, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio per essersi i reati di cui ai capi B), C), E) ed F) estinti per prescrizione e per non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo D) per essere stato il reato di cui all'art. 485 cod. pen. abrogato ex art. 1 comma 1 lett.

A) del Decr.

Leg.vo n. 7 del 15 gennaio 2016, e per il rigetto nel resto. 4.All'udienza del 17 aprile 2023 il difensore di parte civile ha depositato conclusioni e nota spese ed il processo è stato rinviato in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla disciplina transitoria relativa all'art. 573 comma 1 bis cod. proc. Pen.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato.

LE' stato nel complesso dedotto, con il ricorso, un "error in procedendo" che avrebbe dato causa al vizio della decisione adottata dalla Corte di merito sulle statuizioni civili e la natura formale della questione posta autorizza la Corte di Cassazione, giudice del fatto, ad esaminare gli atti del fascicolo processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).

Ebbene, la consultazione dell'incarto ha restituito, in sintesi, quanto segue: la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rituale atto di costituzione di parte civile all'udienza preliminare, espressamente riferito a tutte le incolpazioni attribuite agli imputati con la richiesta di rinvio a giudizio, ed il giudice per l'udienza preliminare, per quanto risulta dal verbale redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 420 ult. co . cod. proc. pen., ha "ammesso" la costituzione di parte civile nel processo, senza limitazioni; il decreto che dispone il giudizio, evidentemente a causa di un "refuso", ha indicato la parte civile costituita "limitatamente ai capi b) e d)" dell'imputazione; l'anomalìa trascrittiva è stata reiterata nel preambolo della sentenza di primo grado; la lettura dei verbali del processo di primo grado non ha fatto rilevare questioni sulla costituzione di parte civile, sollevate entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen.; con la pronuncia di primo grado gli imputati Della Porta e Gammarota sono stati condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - così si esprime il dispositivo - in relazione ai capi d'imputazione per i quali è stata pronunciata condanna penale, ovvero i capi C,D,E,F; in effetti, nel corpo della motivazione della sentenza di prime cure si legge, testualmente, a pag. 13: "...quantunque il reato di truffa risulti prescritto, la parte civile è comunque danneggiata dai restanti delitti di cui ai capi c), d), e), f) in materia di falso in scrittura privata e in atto pubblico connessi teleologicamente o per continuazione col delitto di truffa".

La sentenza della Corte territoriale, nel rimarcare, erroneamente, che il Mastracci si fosse "costituito in giudizio per i soli capi B e D della rubrica", ha circoscritto la "condanna civile" inflitta in primo grado al solo reato di truffa - di cui al capo B dell'imputazione - in relazione al quale era già stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dal primo giudice, con la conseguente preclusione della decisione sull'azione civile ed in tal guisa è incorsa in un decisivo vizio d'apprezzamento del contenuto di un atto processuale e, per l'effetto, d'interpretazione della sentenza appellata, che si riverbera sulla correttezza e sulla tenuta logica dell'iter argomentativo seguito.

L'interpretazione offerta dalla Corte territoriale non appare convincente ed appare anzi intrinsecamente illogica anche a riguardo dell'assunto difetto di legittimazione ad agire, in quanto la sentenza di primo grado - pag. 14 - ha bensì motivato la condanna degli imputati al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Mastracci s.r.I., quantificandolo nell'importo degli assegni non coperti - euro 131.500 - consegnati al ricorrente, in qualità di amministratore della società, in pagamento delle autovetture non pagate e successivamente dirottate su altre operazioni commerciali, alle quali sarebbero stati funzionali le condotte descritte negli altri capi d'addebito, ma, nel giustificare e nell'estendere la riparazione e la determinazione del danno agli altri delitti per i quali è stata pronunciata condanna, si è espressa, con il dispositivo - che esprime la volontà della legge nel caso concreto (Cass. Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717) - in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], che era l'amministratore e il titolare "di fatto" del patrimonio della società a responsabilità limitata; ,e tale statuizione non appare, prima facie, incompatibile con la struttura della motivazione, che ha dato conto (pag. 13 cit.) della sua veste di danneggiato dai reati oggetto della condanna. 2.In definitiva, i capi d'imputazione - sub C,E,F - per i quali è intervenuta la liberatoria con la sentenza di secondo grado, che li ha dichiarati estinti per prescrizione maturata tra i due gradi di merito, sono stati interessati dalla pronuncia sull'azione civile sin dal .processo di primo grado e le relative statuizioni non avrebbero potuto essere revocate dalla Corte d'appello, che avrebbe dovuto, invece, decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, a norma dell'art. 578 cod. proc. pen.. 3.Ne consegue, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, al quale sarà demandata la questione della liquidazione delle spese tra le parti per il presente grado.

Ed invero, la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Cass. Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, P.C. in proc.

Greco, Rv. 262561).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo gr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla requisitoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese depositate nell'udienza del 17 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] richiama le conclusione depositate a mezzo PEC il 06/04/2023 che riproduce in formato cartaceo. t Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Roma del 8 giugno 2022, che - in riforma della sentenza del tribunale di Cassino del 6 novembre 2013, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha dichiarato non doversi procedere, nei loro confronti, per i reati di cui agli artt. 110,483 e 61 n. 2 cod. pen. - capo C) - 110,81 cpv.,48 e 479 cod. pen. - capo E) - 110,81 cpv.,48 e 479 cod. pen. - capo F) - perché estinti per intervenuta prescrizione - nonché per il reato di cui agli artt. 110,81 cpv., 485 cod. pen. - capo D) - perché non previsto dalla legge come reato, con la revoca delle statuizioni civili di primo grado. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Con il primo motivo, ha dedotto nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento, anche in relazione alla sentenza di primo grado, in quanto la Corte d'appello, nel revocare le statuizioni civili di primo grado, non si sarebbe avveduta che il Mastracci si era costituito parte civile nel processo in relazione a tutte le imputazioni elevate nei confronti degli imputati e non solo per i capi B) e D) della rubrica, oggetto, il primo, di pronuncia assolutoria per prescrizione già in primo grado e il secondo della liberatoria di secondo grado, per effetto dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 485 cod. pen. nelle more tra i due gradi di giudizio. 2.Con un secondo motivo, ha dedotto nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione, in quanto la Corte d'appello avrebbe erroneamente rilevato un difetto di legittimazione ad agire del Mastracci-persona fisica, a favore del quale la sentenza di primo grado aveva pronunciato condanna al risarcimento del danno degli imputati, sul presupposto che il soggetto danneggiato dai reati a costoro attribuiti fosse la sola Mastracci s.r.I., amministrata dal ricorrente. 3. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte in data 25 marzo 2023, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio per essersi i reati di cui ai capi B), C), E) ed F) estinti per prescrizione e per non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo D) per essere stato il reato di cui all'art. 485 cod. pen. abrogato ex art. 1 comma 1 lett. A) del Decr. Leg.vo n. 7 del 15 gennaio 2016, e per il rigetto nel resto. 4.All'udienza del 17 aprile 2023 il difensore di parte civile ha depositato conclusioni e nota spese ed il processo è stato rinviato in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla disciplina transitoria relativa all'art. 573 comma 1 bis cod. proc. Pen. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. LE' stato nel complesso dedotto, con il ricorso, un "error in procedendo" che avrebbe dato causa al vizio della decisione adottata dalla Corte di merito sulle statuizioni civili e la natura formale della questione posta autorizza la Corte di Cassazione, giudice del fatto, ad esaminare gli atti del fascicolo processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). Ebbene, la consultazione dell'incarto ha restituito, in sintesi, quanto segue: la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rituale atto di costituzione di parte civile all'udienza preliminare, espressamente riferito a tutte le incolpazioni attribuite agli imputati con la richiesta di rinvio a giudizio, ed il giudice per l'udienza preliminare, per quanto risulta dal verbale redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 420 ult. co . cod. proc. pen., ha "ammesso" la costituzione di parte civile nel processo, senza limitazioni; il decreto che dispone il giudizio, evidentemente a causa di un "refuso", ha indicato la parte civile costituita "limitatamente ai capi b) e d)" dell'imputazione; l'anomalìa trascrittiva è stata reiterata nel preambolo della sentenza di primo grado; la lettura dei verbali del processo di primo grado non ha fatto rilevare questioni sulla costituzione di parte civile, sollevate entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen.; con la pronuncia di primo grado gli imputati Della Porta e Gammarota sono stati condannati al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - così si esprime il dispositivo - in relazione ai capi d'imputazione per i quali è stata pronunciata condanna penale, ovvero i capi C,D,E,F; in effetti, nel corpo della motivazione della sentenza di prime cure si legge, testualmente, a pag. 13: "...quantunque il reato di truffa risulti prescritto, la parte civile è comunque danneggiata dai restanti delitti di cui ai capi c), d), e), f) in materia di falso in scrittura privata e in atto pubblico connessi teleologicamente o per continuazione col delitto di truffa". La sentenza della Corte territoriale, nel rimarcare, erroneamente, che il Mastracci si fosse "costituito in giudizio per i soli capi B e D della rubrica", ha circoscritto la "condanna civile" inflitta in primo grado al solo reato di truffa - di cui al capo B dell'imputazione - in relazione al quale era già stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dal primo giudice, con la conseguente preclusione della decisione sull'azione civile ed in tal guisa è incorsa in un decisivo vizio d'apprezzamento del contenuto di un atto processuale e, per l'effetto, d'interpretazione della sentenza appellata, che si riverbera sulla correttezza e sulla tenuta logica dell'iter argomentativo seguito. L'interpretazione offerta dalla Corte territoriale non appare convincente ed appare anzi intrinsecamente illogica anche a riguardo dell'assunto difetto di legittimazione ad agire, in quanto la sentenza di primo grado - pag. 14 - ha bensì motivato la condanna degli imputati al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Mastracci s.r.I., quantificandolo nell'importo degli assegni non coperti - euro 131.500 - consegnati al ricorrente, in qualità di amministratore della società, in pagamento delle autovetture non pagate e successivamente dirottate su altre operazioni commerciali, alle quali sarebbero stati funzionali le condotte descritte negli altri capi d'addebito, ma, nel giustificare e nell'estendere la riparazione e la determinazione del danno agli altri delitti per i quali è stata pronunciata condanna, si è espressa, con il dispositivo - che esprime la volontà della legge nel caso concreto (Cass. Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717) - in favore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], che era l'amministratore e il titolare "di fatto" del patrimonio della società a responsabilità limitata; ,e tale statuizione non appare, prima facie, incompatibile con la struttura della motivazione, che ha dato conto (pag. 13 cit.) della sua veste di danneggiato dai reati oggetto della condanna. 2.In definitiva, i capi d'imputazione - sub C,E,F - per i quali è intervenuta la liberatoria con la sentenza di secondo grado, che li ha dichiarati estinti per prescrizione maturata tra i due gradi di merito, sono stati interessati dalla pronuncia sull'azione civile sin dal .processo di primo grado e le relative statuizioni non avrebbero potuto essere revocate dalla Corte d'appello, che avrebbe dovuto, invece, decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili, a norma dell'art. 578 cod. proc. pen.. 3.Ne consegue, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, al quale sarà demandata la questione della liquidazione delle spese tra le parti per il presente grado. Ed invero, la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Cass. Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, P.C. in proc. Greco, Rv. 262561). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo gr
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