CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 1982
Cassazione n. 41207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1982 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso sono dedotti violazione dell'art.133 cod. pen. e vizio di motivazione per l'irrogazione di un trattamento sanzionatorio superiore ai minimi edittali senza che, ad avviso del ricorrente, ciò possa essere giustificato dal riferimento alla congruità ai paramenti ex art. 133 cod. pen. e al "dolo palesato" dall'imputato; Ritenuto il motivo manifestamente infondato poiché il giudice di merito si è discostato dal minimo edittale in maniera non significativa, ed è pertanto congrua la motivazione riferita al "dolo palesato" dal [OSCURATO:PERSONA], motivazione da intendersi integrata, peraltro, per relationem rispetto a quella presupposta sull'affermazione della sua responsabilità penale che ha fatto emergere un dolo di peculiare intensità; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il