CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1982
Cassazione n. 37037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/10/1982 avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di COMOpato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 13320/2032- [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 297/2022, con cui Tribunale di Como gli ha applicato pena ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo che la sentenza non ha fornito una adeguata circa la scelta del trattamento sanzionatorio non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il